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Disposizioni applicative per la fruizione del contributo per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 17 aprile 2025
Articolo 1
(Contributo a sostegno delle imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione ed al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 17 aprile 2025, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 65 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Articolo 2
(Requisiti)
1. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani);
ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici);
d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
e) avere alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; tale requisito deve essere posseduto sia con riferimento all’anno 2023, nel quale sono effettuate le vendite cui è correlato il contributo, sia alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
f) essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
g) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Articolo 3
(Modalità di presentazione delle domande di ammissione)
1. Le imprese editrici che intendono accedere al contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 26 novembre e il 18 dicembre 2025. La domanda include apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) il numero delle copie cartacee vendute, nel corso dell’anno 2023, sul territorio nazionale in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita, anche formulati come media di prezzi diversi praticati nel corso del medesimo anno;
c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni;
d) di non aver richiesto o ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute dei quotidiani e periodici per i quali si richiede il contributo;
e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione in sede di eventuale controllo;
g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo;
h) che, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, non è stato adottato nei confronti dell’istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, da cui risulti per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2023, attestate da soggetto terzo rispetto all’editore e idoneo a garantire la veridicità del dato; il canale di vendita utilizzato; il prezzo di vendita, formulato anche come media dei diversi prezzi praticati nel corso dell’anno per la medesima testata. I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile dell’impresa.
3. Ai fini del contributo sono escluse le copie vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco è da intendersi la vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto.
4. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute del medesimo quotidiano o periodico.
Articolo 4
(Erogazione del contributo)
1. Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante a ciascun beneficiario. L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
2. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda ai sensi dell’articolo 3 del presente provvedimento.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura gli adempimenti istruttori propedeutici all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il contributo è riconosciuto ed erogato agli aventi diritto nei limiti di spesa complessivi previsti dall’articolo 4, comma 1 del D.P.CM. 17 aprile 2025. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 17 aprile 2025. In tal caso, nell’elenco dei beneficiari, approvato con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente provvedimento, saranno indicati gli importi derivanti dalla ripartizione proporzionale.
3. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è autorizzato all’eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente ai fini dell’ammissione all’agevolazione. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venga accertata l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, si procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
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