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Demansionamento - Mansioni e qualifica - Inattività lavorativa - Art. 2103 c.c. - Prove testimoniali - Onere della prova - Rigetto
Fatti di causa
Con sentenza del 29.9.21 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 22.6.17 del tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe che lamentava un demansionamento.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso e memoria il datore (che si è costituito con nuovo difensore a seguito del decesso del primo).
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Ragioni della decisione
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2103 c.c. per non avere svolto la comparazione delle mansioni svolte con la qualifica (e non solo con le sole precedenti mansioni).
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per assenza di motivazione ex 360 numero quattro c.p.c..
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 23 B contratto collettivo per il settimo livello per avere lì sussunto le mansioni come accertate.
Il quarto motivo deduce nullità della sentenza ex art. 132, comma due, numero 4 e 118 attuazione c.p.c., per l’assenza di motivazione sull’attendibilità del teste F., decisivo per periodo di lavoro 2012-2014.
Il quinto motivo deduce nullità della sentenza per assenza di motivazione sulla domanda per il periodo 1.7- 31.10 del 2014.
Il sesto motivo deduce nullità della sentenza per non aver ricostruito e qualificato diversamente i fatti di causa limitandosi ad escludere l’inattività senza comparare le mansioni.
I motivi possono essere esaminati insieme per la loro connessione.
Essi tendono a una rivalutazione del merito della controversia, peraltro in presenza di doppia pronuncia di merito conforme, e come tali sono privi di pregio.
La corte territoriale ha valutato correttamente le mansioni svolte e le ha inquadrate nelle declaratorie contrattuali.
In particolare, la corte territoriale ha esaminato varie email scambiate tra il lavoratore e altri colleghi, le prove testimoniali e, tenendo conto che il regime dell’art. 2103 c.c. era quello precedente al decreto 81 del 2015 e che quindi l’onere della prova era del datore, ha escluso l’inattività lavorativa dedotta e ravvisato attività con grado di autonomia e confacente alle mansioni del livello attribuito, rendendo adeguata e completa motivazione della decisione, insindacabile in sede di legittimità.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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