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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 4/7/2025

    Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

     

    Dispone:

     

    1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

    1.1 Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:

    a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

    b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    1.2 I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    1.3 Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

    a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

    b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;

    c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

    d) tipologia della spesa;

    e) importo della spesa o del rimborso;

    f) data del rimborso;

    g) tracciabilità del pagamento.

    1.4 Le tipologie di spesa sono le seguenti:

    a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

    b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

    c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

    d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;

    e) farmaci per uso veterinario;

    f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

    g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

    h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;

    i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;

    j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;

    k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

    l) altre spese sanitarie.

    1.5 Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020.

     

    2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento

     

    2.1 Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate e relativo trattamento

    2.1.1 L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, con le modalità e i limiti indicati nei punti seguenti, avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.

    2.1.2 L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei relativi familiari a carico risultanti dal prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate.

    2.1.3 Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.

    2.1.4 L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li suddividono in:

    - spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente;

    - spese agevolabili solo a particolari condizioni.

    2.1.5 Nel caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante la compilazione semplificata di cui al punto 2.3.2, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è consentito ai dipendenti incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo e riguarda le spese sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata.

     

    2.2 Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie

    2.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione di cui al punto 2.4:

    a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4;

    b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4.

    Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno d’imposta.

    Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.

    2.2.2 I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso.

    2.2.3 Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché ai sostituti d’imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

     

    2.3 Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da parte del contribuente

    2.3.1 Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il contribuente può verificare nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4.

    2.3.2 Ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto 2.4. In particolare, il contribuente può eliminare oppure aggiungere o modificare i singoli documenti di spesa. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi - determinati anche sulla base della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a carico nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse con finalità assistenziali - aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4, che vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione semplificata della dichiarazione dei redditi.

    2.3.3 Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Tutte le informazioni di dettaglio richiamate al punto 1.3, riferibili sia al contribuente che ai familiari che risultano a suo carico, possono essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate esclusivamente nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come indicato al punto 2.1.5.

     

    2.4 Opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie

    2.4.1 Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1.

    2.4.2 L’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le seguenti modalità:

    a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

    b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

    L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

    2.4.3 Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    2.4.4 Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effettuare la comunicazione l’assistito può:

    a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;

    b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate mediante l’utilizzo dei numeri 800909696 - 0697617689 (da cellulare) - +39 0645470468 (da estero);

    c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso.

    2.4.5 A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto previsto dal punto 2.4.4, il servizio sincrono del Sistema Tessera Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti modalità:

    - il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con l’indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa da escludere, come richiesto dal medesimo assistito;

    - il Sistema Tessera Sanitaria per ogni codice fiscale non trasmette all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, tutte le spese sanitarie e i rimborsi afferenti alle tipologie di spesa escluse;

    - il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle entrate l’esito dell’operazione effettuata.

    2.4.6 L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione viene effettuata dal suo rappresentante legale.

    2.4.7 Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

     

    3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati relativi alle spese sanitarie

    3.1 Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente, sono tracciate e conservate nel sistema di tracciamento del Sistema Tessera Sanitaria. In particolare, vengono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

    a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;

    b) data e ora dell’esecuzione;

    c) modalità di utilizzo dei dati:

    - elaborazione ai fini di totalizzazione;

    - visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei contribuenti e dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo;

    - codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono prelevati i dati.

    I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati per un periodo di 5 anni.

     

    4. Dati relativi alle spese veterinarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

    4.1 Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016 relativi a:

    - spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;

    - rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    4.2 I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    4.3 Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 4.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono:

    a) codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;

    b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

    c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

    d) tipologia della spesa;

    e) importo della spesa o del rimborso;

    f) data del rimborso;

    g) tracciabilità del pagamento.

    4.4 Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020.

     

    5. Modalità di accesso ai dati delle spese veterinarie e relativo trattamento

     

    5.1 Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie da parte dell’Agenzia delle entrate e relativo trattamento

    5.1.1 L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese veterinarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria.

    5.1.2 L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo) trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata.

    5.1.3 Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, il totale di spesa ed il totale dei rimborsi.

    5.1.4 L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici.

    5.1.5 Nel caso di modifiche delle spese veterinarie rispetto ai dati precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante la compilazione semplificata di cui al punto 5.3.2, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio di cui al punto 4.3, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è consentito ai dipendenti incardinati nell’Ufficio territorialmente competente all’attività di controllo.

     

    5.2 Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie

    5.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, il totale delle spese veterinarie e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese veterinarie viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, nell’apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d’imposta.

    5.2.2 I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un’annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso.

    5.2.3 Le informazioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 sono rese disponibili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché ai sostituti d’imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata.

     

    5.3 Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese veterinarie da parte del contribuente

    5.3.1 Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il contribuente può verificare nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.

    5.3.2 Ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese veterinarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 4.3 del presente provvedimento relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi, che vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e detraibili.

    5.3.3 Tutte le informazioni di dettaglio richiamate al punto 4.3 possono essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate esclusivamente nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come indicato al punto 5.1.5.

     

    6. Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per finalità di controllo relative alla trasmissione dei dati

    6.1 Il Sistema Tessera Sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché i dati di cui ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016 e del 22 marzo 2019, per le successive finalità di controllo relative alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e al citato articolo 1, comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015. I dati registrati sono conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l’irrogazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

     

    7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

    7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 62 del 13 febbraio 2025.

     

    Motivazioni

    L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, per ciascun anno d’imposta, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e pensione.

    L’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Il successivo comma 3, dello stesso articolo 3, individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Infine, il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

    In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

    L’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevedendo che in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, le esclusioni dal controllo formale, di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 si applicano esclusivamente ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento, invece, agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

    Inoltre, l’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha modificato il comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevedendo che anche nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine, il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata e, in caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

    Come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 175 del 2014, introdotto dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, le citate limitazioni ai controlli formali sulle dichiarazioni precompilate si applicano anche alle dichiarazioni precompilate elaborate a partire dal 2024 alle persone fisiche titolari di redditi differenti dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, trasmesse direttamente o per il tramite dei CAF, professionisti e degli altri intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b), c), d) con riferimento ai Centri di assistenza fiscale per le imprese ed e) del d.P.R. n. 322 del 1998. La trasmissione attraverso tali ultimi intermediari è consentita a partire dal 2025 come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.

    Pertanto, considerato che a partire dall’anno 2025 sono sottoposte al controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2022, per il quale trovano applicazione le nuove modalità di effettuazione dei controlli introdotti dal riformulato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il presente provvedimento prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie e veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o di un intermediario, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico. Di conseguenza, in sede di controllo formale, per ciascuna delle dichiarazioni selezionate sarà possibile verificare puntualmente che i documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato o modificato rispetto ai dati precompilati, in modo da consentire ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo di individuare con precisione quale sia la porzione di spesa aggiunta rispetto al dato aggregato proposto in precompilata.

    Al netto delle modifiche evidenziate, il provvedimento conferma la medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, come integrato dai successivi provvedimenti in materia.

    Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020.

     

    Riferimenti normativi

     

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 25/2024 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

     

    Disciplina normativa di riferimento:

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

    Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (articolo 1, comma 949);

    Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;

    Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

    Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” (articolo 2);

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, recante “Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, recante “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019, recante “Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, recante “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432437 del 23 dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329652 del 16 ottobre 2020, recante “Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 249936 del 30 settembre 2021, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 465446 del 16 dicembre 2022, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 258455 dell’11 luglio 2023, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023”.

     

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     

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    Provvedimento pubblicato il 3 luglio 2025 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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