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Lavoro - Trasferimento - Domande risarcitorie - Contratto di assunzione - Clausola apposta nel contratto di assunzione per il trasferimento - Principio di autosufficienza - Decadenza - Rimborso spese - Danni patrimoniali
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bari accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da T.B. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede in data 20.1.2020 e, in riforma di detta sentenza, rigettava la domanda del lavoratore volta all’accertamento dell’illegittimità del trasferimento disposto dalla società datrice di lavoro con provvedimento del 14.5.2015, con assorbimento delle domande risarcitorie ad essa correlate; condannava inoltre l’A.B.I. s.p.a. al pagamento, in favore del B., della somma complessiva di € 9.592,01, per le ulteriori causali di cui in motivazione, oltre interessi legali a far data dalla maturazione delle singole voci di credito.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva in sintesi che il primo giudice, in accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dalla A.B.I. s.p.a., aveva rigettato integralmente il ricorso del lavoratore con il quale questi aveva lamentato:
- di essere stato illegittimamente trasferito con nota del 14.5.2015 dalla sede di lavoro presso l’aeroporto di (...) a quella di (...);
- di non aver ricevuto da parte datoriale, a prescindere dall’illiceità del trasferimento, il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e le relative indennità;
- di aver subito, a causa della scelta illegittima dell’azienda datrice, ingenti danni patrimoniali.
2.1. Premesso ancora che venivano acquisiti i documenti prodotti dall’appellante ed il fascicolo del giudizio di primo grado, e che la causa era stata istruita con l’ammissione delle prove orali richieste dalle parti sin dal primo grado, la Corte riferiva i motivi di gravame, specificando che all’interno del primo motivo, con il quale si censurava la sentenza di primo grado quanto alla decadenza ivi riscontrata, il lavoratore riproponeva tutte le altre argomentazioni esposte nel libello introduttivo e dichiarate assorbite dal Tribunale.
2.2. Quindi, la Corte, dopo aver accolto il primo motivo per la parte relativa alla decadenza, giudicava infondati tutti i motivi d’appello relativi all’impugnato trasferimento, e riteneva che al rigetto nel merito in senso stretto della domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento conseguiva il non accoglimento di tutte le richieste risarcitorie, essendo la loro fondatezza esclusa dalla liceità del trasferimento.
2.3. In definitiva, la Corte reputava parzialmente fondato il secondo motivo di appello, e per la precisione limitatamente alle somme indicate per n. 2 giorni per diaria da trasferta, a titolo di rimborso delle spese del trasloco effettuato e a causa della perdita di pigioni per la locazione sulla precedente abitazione, il tutto per l’importo complessivo specificato in dispositivo.
3. Avverso tale sentenza B.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. Resiste A.B.I. s.p.a. con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc, art. 1418 cc, 1428 cc, 1362 cc, 1175 e 1375 cc, art. 162-163 ccnl terziario – omesso accertamento nullità/invalidità della clausola apposta nel contratto di assunzione per il trasferimento – omesso accertamento della violazione del contratto di assunzione (ex art. 360 n. 3 cpc)”.
2. Con un secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc in relazione all’art. 1341 cc –omesso accertamento della natura vessatoria della clausola sottoscritta dal lavoratore – omesso accertamento nullità della clausola apposta per il trasferimento (ex art. 360 n. 3 cpc)”.
3. Con un terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc – insussistenza delle ragioni tecnico organizzative e produttive con riferimento ad un contratto di appalto di carattere annuale – esigenze non transitoria e non legittimante ex ante il trasferimento (ex art. 360 n 3 cpc.)”.
4. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
5. Giova premettere che l’art. 366, comma primo, n. 6), c.p.c. nella sua attuale formulazione (come sostituito dall’art. 27, lett. d), d.lgs. n. 149/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e quindi applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, del medesimo decreto, al ricorso per cassazione in esame in quanto notificato dopo la data suddetta), richiede, a pena d’inammissibilità, “la specifica indicazione degli atti processuali e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi”.
6. Ebbene, rileva il Collegio che il ricorrente dichiara di aver prodotto in questa sede “4. fascicolo di parte dei due gradi di giudizio; … 6) CCNL del terziario – articoli estratti 160, 162 e 163” (cfr. pag. 22 del ricorso).
6.1. Di fatto risulta prodotto telematicamente insieme al ricorso un insieme di atti, indicato come “b. prima parte.pdf”, che consta esclusivamente di una serie di atti di parte, ma non contiene il dichiarato “fascicolo di parte dei due gradi di giudizio”, completo dei suoi documenti, né gli articoli estratti dal CCNL sopra specificati.
7. Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente non trascrive in ricorso il testo del contratto individuale di assunzione (in relazione al quale si assume l’omesso accertamento della sua violazione nel primo motivo e rispetto al quale nel secondo motivo si assume che sarebbe assente la “doppia sottoscrizione” ai fini di cui all’art. 1341 c.c.), ma neanche il testo completo della clausola contenuta in tale contratto di cui si assume la nullità e/o la vessatorietà.
Neppure risultano trascritti in ricorso i testi degli artt. 160, 162 e 163 del CCNL e, peraltro, il ricorrente non specifica se e quando il testo di tale CCNL sia stato prodotto in copia integrale nei gradi di merito e in quale fascicolo sia in ipotesi contenuta (già s’è evidenziato che in questa sede neanche risultano depositati gli articoli estratti dallo stesso dichiarati dal ricorrente).
8. Ebbene, per questa Corte, quando il ricorrente per cassazione censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali in genere da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente (Cass. n. 12446/2020; Cass. n. 9459/2020); e, nel primo motivo, si fa questione anche dell’interpretazione del contratto individuale di assunzione in rapporto alle richiamate norme collettive.
9. Il terzo motivo è inammissibile.
10. Difatti, tale censura si rivolve in una critica della parte in cui la Corte territoriale ha giudicato “smentita la tesi della temporaneità dell’aumento dell’attività produttiva presso l’aeroporto di Bari, solo per la durata annuale del contratto di appalto, intercorso con l’Alitalia” (cfr. pagg. 16 e segg. del ricorso).
11. Non considera il ricorrente che la Corte di merito, nel fare riferimento al contenuto testuale della missiva datata 14.5.2015, con la quale era stato disposto il trasferimento, aveva osservato che due erano le ragioni addotte dalla datrice di lavoro nel disporre tale trasferimento, e cioè: “l’aumento dell’attività presso l’aeroporto di Bari e (comunque) il sovradimensionamento degli avio fornitori presso la sede ove era in forza il ricorrente, contestualmente al calo dell’attività produttiva” (cfr. in extenso § 4.2 apag. 11 della sua sentenza).
E la stessa Corte all’esito dell’istruttoria espletata, con accertamento non validamente censurato, ha ritenuto provata anche quest’ultima ragione posta a base del trasferimento, avendo accertato per via documentale che negli stessi anni 2014/2017, presi in considerazione per l’aeroporto di Bari, incluso quindi l’anno 2015 del trasferimento, presso l’aeroporto di Ancona “il numero dei rifornimenti è progressivamente sceso: 3.440, 3.361, 2.918 e 824” (cfr. § 4.4. tra la pag. 12 e la pag.
13 dell’impugnata sentenza.
12. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore dei due difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei difensori della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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