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Lavoro - Esposizione all'uranio impoverito - Status di vittima del dovere - Conseguenti benefici - Nesso causale - Rischio superiore a quello ordinario - Onere della prova - Legittimazione passiva - Rigetto
Rilevato che
1. La corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto lo status di vittima del dovere in relazione a (…) ed il diritto a percepire i conseguenti benefici.
2. Ha condannato I Ministeri qui ricorrenti a corrispondere i relativi trattamenti e a pagare, in solido, le spese processuali.
La corte territoriale, sovvertendo il giudizio del Tribunale, ha escluso che la domanda fosse preclusa in virtù di un giudicato esterno, rappresentato da una pronuncia della Corte dei Conti.
Ha, in primo luogo, precisato che (…) aveva partecipato, in due periodi del 1991, a missioni internazionali di pace, nell’ambito dell’operazione denominata (…) nell’Iraq settentrionale.
Dalla documentazione medica risultava che al militare, rientrato in Italia, gli veniva diagnosticato il linfoma non Hodgkin, malattia che, negli anni successivi, aveva avuto una recrudescenza.
In sede amministrativa , la commissione medica accertava il nesso casuale con il servizio anche se le domande volte ad ottenere la pensione privilegiata e l’equo indennizzo venivano respinte perché giudicate intempestive.
Impugnate le determinazioni del Ministero dinanzi alla Corte dei Conti, l’autorità giudiziaria confermava la tardività delle richieste senza, però, valutare la sussistenza o meno del rapporto casuale tra la patologia sofferta e l’attività resa.
Non vi era, dunque, giudicato ostativo.
Sussistevano, inoltre le particolari condizioni ambientali ed operative di cui all’art 1, comma 564, della legge n 244 del 2007 : il militare aveva svolto il servizio in un luogo oggetto di bombardamenti da parte della NATO, con esposizione all’uranio impoverito.
Vi era dunque un rischio superiore a quello ordinario.
3. Avverso la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione Il Ministero della Difesa e Il Ministero dell’Economia e Finanze, con tre motivi.
Ha resistito , con controricorso, (…).
Considerato che
4. Con il primo motivo, è dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La censura afferisce alla mancata considerazione che i bombardamenti di erano svolti nel su dell’Iraq, a centinaia di chilometri dalla città di (…) sede della missione (…) e, quindi al fatto che il militare non si era trovato a contatto con munizionamento bellico.
L’omissione è riferita, in particolare, ai contenuti della ‘’mappa delle operazioni belliche’’, depositata nei giudizi di merito, nonché alle risultanze della relazione del dipartimento di medicina Specialistica dell’Università di (…) ed all’ulteriore circostanza che non vi erano dati epidemiologici.
La Corte territoriale, inoltre aveva omesso di considerare che il linfoma non Hodgkin era stato diagnosticato a meno di un anno dalle missioni mentre i tumori hanno un periodo di latenza di 5/10 anni.
5. Il motivo è inammissibile.
All’evidenza, le censure prospettano l’omesso esame di elementi istruttori e, pertanto , esulano dal paradigma normativo dell’art. 360 nr 5 c.p.c.
Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. Su. 7 aprile 2014 n. 8053) che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Difetta, in particolare, la decisività proprio per la deduzione di una pluralità di fatti, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuna (Cass. nr. 22349 del 2024, punto 3.3. ; Cass. Nr. 22140 del 2024, punto 6.1 ; Cass. Nr. 12696 del 2023, punto 9).
6. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art 1, comma 564, della legge nr 266 del 2005 e dell’art 1 lett. C) del d.p.r., nr 243 del 2006, con riferimento alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici .
E’ dedotto il difetto del nesso di casualità tra l’esposizione agli specifici fattori di rischio e l’insorgenza della neoplasia.
7. Il secondo motivo va, nel suo complesso, rigettato.
Non sussiste il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c.
Tale violazione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (vd. Tra le altre, Cass. Nr. 26769 del 2018), mentre, nel caso di specie, la sentenza impugnata, senza alcuna inversione dell’onere della prova, ha accertato il nesso eziologico sulla base degli elementi istruttori , in particolare alla stregua del parere espresso dalla CMO, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso casuale).
A ben vedere, anche le censure del secondo motivo, benchè formulate sub specie di violazione di legge, processuale e sostanziale, si propongono di veicolare, in modo non consentito, una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno invece accertato il rapporto casuale.
8. Con il terzo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett c) d.p.r. n. 510 del 1999, per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze.
9. Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
Difetta, invero, la prova della tempestività dell'eccezione.
In base alla giurisprudenza di questa Corte, nel caso di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, l’avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art 4 della legge nr. 260 del 1958, deve eccepire il difetto di legittimazione nella prima udienza, provvedendo alla contemporanea indicazione dell’amministrazione realmente competente (Cass, S.U., nr. 30649 del 2018).
In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio (Cass. Nr 22806 del 2019, punto 5.).
Ciò in quanto, l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale ma in una mera irregolarità , perciò sanabile.
Nel caso di specie, l’Amministrazione non deduce di essersi avvalsa, nel giudizio di primo grado, alla prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo contestualmente alla indicazione di quella realmente competente.
Il ricorso per cassazione non contiene elementi utili a tale riguardo anzi, in base allo stesso, l’eccezione è riferita al solo giudizio di appello (v., in particolare, pag. 10 del ricorso in cassazione).
10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non ricorrono, invece, i presupposti di cui al comma 1 quater dell’art 13 d.p.r. 15/2002, trattandosi di contributo prenotato a debito (Cass., S.U., n. 4315 del 2020).
11. Infine, ai sensi dell’art 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte controricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della part controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i Ministeri ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del controricorrente.
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