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Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - Gestione Separata dei Periti Agrari
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’“Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura” (ENPAIA).
Tanto premesso, per consentire il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:
- “E140” denominata “ENPAIA - Gestione Periti agrari - Acconto e saldo contributi annuali”;
- “E141” denominata “ENPAIA - Gestione Periti agrari - Riscatto periodi contributivi”;
- “E142” denominata “ENPAIA - Gestione Periti agrari - Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
- “E143” denominata “ENPAIA - Gestione Periti agrari - Importi dovuti per estratti conti annuali”;
- “E144” denominata “ENPAIA - Gestione Periti agrari - Versamenti generici”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° luglio 2025.
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