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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 04/02/2025

    Lavoro - Pagamento maggiorazione 30% retribuzione oraria globale per ogni ora lavorata di domenica - Diritto a percepire incidenze indennità lavoro notturno su ferie, festività, malattia, tredicesima, quattordicesima e TFR - Pagamento differenze retributive - Rigetto

     

    Fatti di causa

     

    1. La Corte d’Appello di Milano, per quanto qui rileva, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Milano, condannava in via equitativa R.G. al pagamento in favore di A.S. di una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria globale come risultante in busta paga per ogni ora lavorata nelle giornate di domenica a decorrere dalla data di assunzione e fino al termine del rapporto di lavoro (pari a complessivi € 2.697,46); accertava il diritto del medesimo a percepire le incidenze dell’indennità da lavoro notturno su ferie, festività, malattia, 13a e 14a mensilità e TFR per il periodo da novembre 2013 a gennaio 2015, e conseguentemente condannava R.G. al pagamento della somma di € 7.689,39 a tale titolo; accertava il diritto del medesimo a percepire le differenze retributive dovute a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR delle somme erogate a titolo di lavoro reso di domenica come sopra liquidate, lavoro festivo, indennità per lavoro notturno, ex festività e festività cadenti di domenica come risultanti dalle buste paga e conseguentemente condannava R.G. al pagamento delle relative differenze retributive.

    2. La Corte territoriale, in particolare, ha osservato che:

    -A.S. era stato dipendente di R.G. dal 16.11.2013, a tempo indeterminato, a tempo pieno, quale operaio pulitore di III livello C.C.N.L. Servizi di Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi e assegnazione presso l’Aeroporto di Milano Linate, al 28.2.2019 (per cessazione del contratto di appalto), impiegato in turni notturni (dalle 21 alle 6 o dalle 22 alle 7, con un’ora di pausa), per cinque giorni alla settimana, con scorrimento del giorno di riposo;

    -era fondata la domanda volta ad ottenere un quid pluris per il lavoro svolto di domenica (considerato giorno feriale, con riposo in altro giorno della settimana, lavorando su cd. turni 5+2 a scorrimento), per indennizzare i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale (cioè durante la giornata che, per la generalità dei consociati, è tradizionalmente e diffusamente destinata alla realizzazione di interessi personali, quali quelli familiari, spirituali e sociali), tramite una maggiorazione con carattere di ristoro, non necessariamente di ordine economico, ma comunque idonea a compensare la peculiare forma di sacrificio sopportata dal lavoratore occupato la domenica;

    -era congrua la quantificazione dell’indennizzo in via equitativa, determinata nella misura del 30% della retribuzione globale oraria come risultante nei cedolini paga agli atti, applicata al numero di ore lavorate di domenica, dandosi rilievo al fatto alla maggiore gravosità del lavoro prestato di domenica (senza circostanze particolari ulteriori, e considerando la peculiarità del lavoro notturno);

    -era fondata la domanda concernente l’incidenza dell’indennità da lavoro notturno su ferie, festività, malattia, 13a, 14a e TFR, ai sensi dell’art. 38 del CCNL applicato al rapporto, fino a gennaio 2015, perché riconosciuta dalla società da febbraio 2015, ma essendo provata l’adibizione continuativa al lavoro notturno dall’inizio del rapporto;

    -era fondata la domanda di pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di incidenze sul TFR e sulle mensilità supplementari delle somme erogate a titolo di lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro domenicale, ex festività, festività cadenti la domenica, ratei di mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 55 CCNL, trattandosi di indennità a carattere non occasionale, appunto corrisposte in modo ricorrente e reiterato per tutto l’arco del rapporto di lavoro.

    3. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria; ha resistito con controricorso il lavoratore; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

     

    Ragioni della decisione

     

    1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la società censura, per violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), la sentenza impugnata, nella parte in cui è stata riconosciuta al lavoratore una somma a titolo di danni per il lavoro domenicale, senza alcuna allegazione e prova del pregiudizio patito.

    2. Il motivo non è fondato.

    3. La pronuncia impugnata si pone (espressamente) in continuità con quanto affermato in materia da questa Corte (Cass. n. 21626/2013, n. 24682/2013, n. 12318/2011, n. 2610/2008), ossia che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris.

    4. Né è riscontrabile violazione del principio di riparto dell’onere probatorio (come osservato dal P.G.) con riguardo al richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla circostanza secondo cui “il lavoratore non ha allegato alcun specifico elemento idoneo a comprendere l’impatto del disagio e a individuare il parametro contrattuale di adeguata comparazione”, da intendersi non come mancato assolvimento dell’onere probatorio richiesto al lavoratore in ordine alla sussistenza del disagio da lavoro notturno domenicale, quanto piuttosto come circostanza che, dagli atti allegati, non risulta un’intensità del disagio tale da giustificare il riconoscimento dell’indennità in misura maggiore rispetto alla misura liquidata in via di equità integrativa.

    5. La sentenza gravata, infatti, non ha affermato trattarsi di danno in re ipsa, ma ha ritenuto provato il danno sulla base della presunzione della maggiore penosità del lavoro domenicale, per massima d’esperienza sociale.

    6. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), con riferimento alle somme attribuite a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari; con il terzo motivo, subordinato al secondo (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 55 CCNL Multiservizi, sempre con riguardo alle somme attribuite a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari;

    7. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

    8. In realtà, le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’accoglimento della domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di incidenze delle maggiorazioni sul TFR e sulle mensilità supplementari sono le stesse, ossia il carattere non occasionale delle maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale, festivo; dal carattere non occasionale di tali importi discende la loro computabilità ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità supplementari; per quanto riguarda il primo la norma di riferimento è l’art. 55 del CCNL, mentre per le mensilità supplementari gli artt. 18, 20 e 21 del medesimo CCNL.

    9. L’accertamento in fatto che tali maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale, festivo, ex festività, festività cadenti la domenica erano state corrisposte in modo ricorrente e reiterato nel corso del rapporto ha determinato la loro computabilità sia ai fini del TFR che delle mensilità supplementari; l’omissione, nella sentenza impugnata, del riferimento, oltre che all’art. 55 del CCNL, anche agli artt. 18, 20 e 21 concernenti le mensilità supplementari, è sanabile ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., in quanto il dispositivo è conforme al diritto.

    10. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 55 CCNL di categoria, 1362 e 1363 c.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),
    per avere la Corte territoriale ritenuto la non occasionalità delle maggiorazioni erogate.

    11. Il motivo è inammissibile.

    12. Esso implica una valutazione nel merito di un accertamento di fatto della Corte territoriale, che ha ritenuto connotate dalla non occasionalità le maggiorazioni in questione sulla base d’una prova emersa dai cedolini paga; le contrarie osservazioni di parte ricorrente si traducono, in sostanza, nel sollecitare un diverso giudizio di merito, il che è inammissibile in sede di legittimità.

    13. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza

    14. Sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie e oltre accessori dovuti per legge.

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto.

 

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