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Lavoro - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Contributi eccedenti il minimale - Gestione commercianti - Vincolo di destinazione di immobili non osta all'iscrizione dell'ipoteca - Debiti estranei ai bisogni familiari - Rigetto
Ritenuto che
Con sentenza del 10.7.18 la corte d’appello di Torino, in riforma di sentenza del tribunale di Cuneo del 7.2.17, ha rigettato la domanda del contribuente in epigrafe volta ad impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per euro 87.216 per contributi eccedenti il minimale relativi a gestione commercianti.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto -per quel che qui rileva- che la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione forzata e che la stessa è possibile anche su fondo patrimoniale ex articolo 167 codice civile, essendo questo sottratto ex articolo 170 c.c. all’esecuzione solo per debiti estranei ai bisogni familiari.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per cinque motivi, cui resistono con controricorso sia Inps che ADER.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli articoli 81 e 100 c.p.c., per avere la Corte di merito trascurato l’assenza di prova di ADER di successione ad Equitalia.
Il motivo è infondato, atteso che la successione è prevista dalla legge ex articolo 1 comma 3 decreto-legge 193 del 16, convertito in legge 225 del 2016.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 170 e 77 d.p.r. n. 602 del 73 (ndr articoli 70 e 77 d.p.r. n. 602 del 73), per avere la corte territoriale trascurato che l’iscrizioni ipotecaria è preordinata all’esecuzione.
Il motivo è infondato: questa Corte ha invero già affermato che Sez. 5, Sentenza n. 13618 del 30/05/2018 (Rv. 648675 - 01) che il vincolo di destinazione gravante sugli immobili non osta all'iscrizione su di essi dell'ipoteca, ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'indisponibilità ed impignorabilità di detti immobili, ex artt. 828-830 c.c., assume rilevanza dopo che sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela.
Per Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016 (Rv. 638353 - 01) l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, fermo restando l'onere del contribuente di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.
Con il terzo motivo si lamenta violazione degli articoli da ultimo richiamati, per avere la corte territoriale trascurato che l’esecuzione è possibile solo per i bisogni della famiglia, non essendo tali i debiti per attività d’impresa, che sono privi di connessione.
Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che la prova dell’estraneità del debito a bisogni familiari può essere fornita anche con presunzioni.
I motivi terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono inammissibili, in quanto impingono nel merito, già valutato dalla corte territoriale e insuscettibile di riesame in sede di legittimità.
Il quinto motivo deduce violazione dell’articolo 3 della legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione dei contributi (per essere stato notificato avviso di addebito oltre i cinque anni dalla data dei contributi, dovuti per il 2009 per IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale (l’avviso è del 18.2.15, mentre il termine di pagamento era del 16.2.10).
Il motivo è infondato, in quanto la questione della prescrizione maturata in epoca precedente l’avviso di addebito andava dedotta con opposizione all’avviso di addebito medesimo, laddove questo si è consolidato per mancata impugnazione.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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