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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 10/01/2025

    Lavoro - Esecuzione forzata - Cartelle di pagamento - Azione di accertamento negativa - Crediti riportati nell'estratto di ruolo - Notificazione - Accoglimento parziale

     

    Rilevato che

     

    1. La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inesistente il diritto dell'INPS di procedere all’esecuzione forzata in forza delle cartelle di pagamento di cui alla presente causa;

    2. ricorre avverso tale sentenza l’INPS, con ricorso affidato ad un articolato motivo con il quale deduce violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. ed altre violazioni di legge, avverso il quale resiste I.R., con controricorso e ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, affidato ad un motivo con il quale si duole della regolazione delle spese, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l'INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

    3. l’Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha svolto attività difensiva;

     

    Considerato che

     

    4. la questione devoluta dall’INPS è stata definitivamente risolta da Cass., Sez. Un., n. 26283 del 2022 che, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dall’affermato divieto d’impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, "in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.);

    5. conseguentemente, tenuto conto della cornice illustrata (ribadita da Cass.,Sez. Un., n.12459/2024), accolto il ricorso principale dell’INPS e rigettato il successivo del contribuente imperniato sulla regolazione della spese, la sentenza impugnata va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, va dichiarata inammissibile l’originaria domanda di accertamento negativo dell’estratto di ruolo;

    6. il definitivo assetto sistematico ad opera delle Sezioni Unite della Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo;

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

    Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale ex art.13,co. 1, se dovuto.

 

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