Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.

Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 09/08/2024

    Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

     

    Art. 1

    Oggetto

     

    1. Il presente decreto disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze» (di seguito Linee guida SNCC).

    2. Le procedure di certificazione delle competenze relative a qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese operative sulla base di appositi schemi di certificazione adottati, con il supporto dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito INAPP), con decreto direttoriale del Ministero stesso, acquisito il parere del gruppo tecnico di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018, recante: «Istituzione del quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

    3. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente decreto si riferiscono esclusivamente agli interventi rientranti negli ambiti di cui all'art. 4 e nei percorsi di cui all'art. 8. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze svolti indipendentemente dagli interventi o dai percorsi di cui al primo periodo nonchè i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze riferiti ad interventi promossi da altri enti pubblici titolari. Sono altresì esclusi i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi ai periodi di formazione interna nell'ambito dei percorsi di formazione duale, in quanto parti integranti e costitutive, insieme con la formazione esterna, del percorso di apprendimento formale in assetto duale e, in quanto tali, oggetto di valutazione e attestazione integrata e unitaria, in relazione agli obiettivi di apprendimento della qualificazione al conseguimento della quale è finalizzato il percorso.

    4. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione, le competenze individuate, validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

     

    Art. 2

    Definizioni

     

    1. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le definizioni riportate nelle Linee guida SNCC.

    2. A integrazione delle definizioni di cui al comma 1, per quanto ivi non previsto, si rinvia alle definizioni riportate nell'allegato 4 - glossario delle definizioni giuridiche del rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF.

     

    Art. 3

    Repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

     

    1. Ai fini del presente decreto, il repertorio delle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è costituito da qualificazioni, qui intese come micro qualificazioni di cui alle definizioni all'art. 2, comma 2, riferite ai singoli risultati attesi, come anche specificati nelle relative schede di caso e nei riferimenti operativi a supporto della valutazione, ricompresi nella versione annualmente vigente e nelle versioni storicizzate dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, con espressa eccezione per tutti i risultati attesi riferiti a professioni organizzate in ordini e collegi nonchè a professioni a diverso titolo regolamentate ai sensi della normativa vigente la cui titolarità è rimessa ad amministrazioni diverse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    2. Nelle more del previsto sviluppo evolutivo dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni necessario a consentire la validazione e la certificazione delle competenze di base e trasversali attraverso l'implementazione dei vigenti quadri di riferimento unionali e internazionali, ai fini esclusivi della individuazione e messa in trasparenza, il repertorio di cui al comma 1 è altresì costituito dalle qualificazioni intese come competenze riferite ai risultati di apprendimento o descrittori comunque denominati relativi ai seguenti quadri:

    a) il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche;

    b) il quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali (DigComp), versioni 2.1 e seguenti, quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze digitali;

    c) il quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di imprenditività;

    d) il quadro comune europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le life skills;

    e) gli standard di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di literacy e di numeracy.

    3. Oltre all'implementazione di cui al comma 2 e ai successivi adeguamenti in rapporto agli aggiornamenti dei quadri unionali e internazionali e oltre alle previste attività periodiche di manutenzione di cui al comma 5, l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sarà oggetto di graduali e progressivi sviluppi evolutivi volti ad arricchire e raccordare l'attuale struttura di classificazione con le nomenclature di cui alla classificazione internazionale dei campi di studio (ISCED-F) e di cui al quadro nazionale delle qualificazioni, nonchè con la classificazione europea multilinguistica delle qualificazioni, delle competenze e abilità e delle professioni di cui al Programma ESCO.

    4. Con riferimento all'ambito di propria titolarità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa e manutiene il proprio Repertorio, così come definito al comma 1, nel rispetto degli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dei «criteri minimi per l'identificazione e la descrizione delle qualificazioni e delle competenze per la referenziazione al quadro nazionale delle qualificazioni ai fini dell'inclusione nel repertorio nazionale» di cui al paragrafo 2.3 delle Linee guida SNCC.

    5. Il repertorio delle qualificazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riveste carattere di sussidiarietà per gli ambiti di titolarità attribuiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali, nell'esercizio delle loro competenze e prerogative, potranno utilizzarlo a riferimento, in modalità complementare rispetto ai propri repertori, nell'ambito dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di propria titolarità.

     

    Art. 4

    Enti titolari delegati e relativi ambiti di competenza

     

    1. Per le finalità attuative di cui al presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i seguenti enti titolari delegati per i relativi ambiti di competenza:

    a) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dagli stessi ai sensi della normativa vigente;

    b) l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze attinenti agli specifici ambiti di intervento attribuiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla normativa vigente;

    c) Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. con riguardo ai seguenti ambiti di competenza:

    1) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze acquisite in esito agli interventi promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati nell'ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza ivi comprese le iniziative di mobilità transnazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe nonchè le misure finalizzate all'inclusione socio-lavorativa degli stranieri, anche appartenenti a gruppi vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    2) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze in funzione delle previsioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

    2. Gli enti di cui al comma 1 sono delegati, per i rispettivi ambiti di competenza, ad adottare, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propri atti, un quadro regolamentare delle condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze riferite alle qualificazioni di cui all'art. 3, in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

    3. Sulla base di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici titolari, gli enti di cui al comma 1 hanno facoltà di svolgere funzioni di supporto e accompagnamento ai servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze in favore di altri enti titolati del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in conformità con le rispettive disposizioni e gli ordinamenti vigenti e ferma restando la responsabilità dei servizi in capo ai rispettivi enti pubblici titolari.

    4. Sulla base di appositi accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un altro ente pubblico titolare o suo delegato, agli enti di cui al comma 1 possono essere affidati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, l'organizzazione e l'offerta di servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative a qualificazioni di titolarità dell'ente pubblico titolare firmatario dell'accordo.

     

    Art. 5

    Standard minimi di sistema

     

    1. Gli enti titolari delegati, limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza di cui all'art. 4, assicurano la regolamentazione e l'organizzazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conformità con gli standard minimi di sistema definiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione dei riferimenti operativi comuni definiti al paragrafo 1.4 delle Linee guida SNCC.

    2. Ai fini di cui al comma 1:

    a) gli enti titolari delegati di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), individuano, anche attraverso l'adozione e l'aggiornamento periodico di uno o più elenchi, gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione, tra gli enti titolati in altri ambiti di titolarità, ivi compresi gli enti titolati ai sensi delle lettere b) e c), o tra gli enti accreditati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale. Gli enti di cui al primo periodo, possono individuare, quali enti titolati, anche le imprese dotate di strutture formative aziendali, interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, per l'erogazione dei soli servizi di individuazione delle competenze, nell'ambito degli interventi di cui sono beneficiarie. Per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere individuati anche gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    b) l'ente titolare delegato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) individua, anche attraverso l'adozione e l'aggiornamento periodico di uno o più elenchi, gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione, tra gli enti del sistema camerale di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 o tra gli enti da questi partecipati già titolati in altri ambiti di titolarità o accreditati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale;

    c) l'ente titolare delegato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), adotta e aggiorna periodicamente un elenco, articolato per settori economico professionali di cui all'allegato f) delle Linee guida SNCC, di «Centri Duale Nazionale, per lo sviluppo delle competenze professionali» (di seguito Centri DU-NA), formalmente costituiti in forma di partenariati anche attraverso appositi accordi e composti secondo le specifiche di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

    3. Per gli ambiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 1), i Centri DU-NA devono comprendere almeno:

    a) un numero di enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale in almeno cinque regioni e province autonome di cui una Regione del Mezzogiorno o un ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 e che sia stato assegnatario dei relativi finanziamenti per almeno due annualità, anche non consecutive, negli ultimi tre anni;

    b) almeno una istituzione formativa ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, tra gli enti di cui alla lettera a);

    c) almeno un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti - CPIA, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012;

    d) almeno un Istituto tecnologico superiore (ITS Academy), istituito ai sensi della legge 15 luglio 2022, n. 99;

    e) almeno un'impresa o loro associazioni anche in forma consortile o loro strutture formative collegate o di gruppo o di rete o un ente bilaterale di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003 o un organismo paritetico di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, appartenenti a uno o più settori economico professionali, di cui all'allegato f) delle Linee guida SNCC, per il quale si richiede l'iscrizione all'elenco;

    f) un'agenzia per il lavoro o un ente autorizzato all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto legislativo n. 276/2003 o un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015.

    4. Per gli ambiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2), i Centri DU-NA, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono prevedere almeno una associazione professionale in forma aggregata di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e, ove previsto per gli effetti della medesima legge, almeno un organismo di certificazione accreditato da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia.

    5. I soggetti componenti i Centri DU-NA di cui ai commi 3 e 4 possono aderire ad un solo partenariato.

    6. Gli enti titolati ai sensi del presente articolo devono aver adottato, laddove applicabile, un modello organizzativo esimente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e devono aver concluso, o almeno avviato, un percorso di certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a UNI EN ISO-9001 nel settore EA37 o a ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione o a ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale o a ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica, o a ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.

    7. Gli enti titolari delegati di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per scelte di sostenibilità e ottimizzazione nell'organizzazione dei servizi, previ appositi accordi, possono dare attuazione alle previsioni di cui al presente decreto anche in forma associata o avvalersi dell'elenco dei Centri DU-NA di cui al comma 2, lettera c) o avvalersi dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

    8. D'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli enti titolari delegati di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), con apposito accordo, identificano le modalità di coordinamento e di raccordo operativo ed organizzativo, anche a livello territoriale, tra gli enti titolati appartenenti al sistema camerale e i Centri DU-NA.

    9. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia.

    10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, con il parere e il supporto tecnico metodologico dell'INAPP, la vigilanza preventiva su tutti gli atti disciplinari e regolamentari adottati dagli enti titolari delegati di cui all'art. 4, comma 1, ai sensi del presente decreto.

    11. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze legislative, di organizzazione e di programmazione degli interventi e delle risorse di propria titolarità, possono accreditare o autorizzare i centri DU-NA per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, di formazione professionale, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze.

     

    Art. 6

    Standard minimi di processo

     

    1. Gli enti titolari delegati, limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza di cui all'art. 4, assicurano la regolamentazione e l'organizzazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conformità con gli standard minimi di processo definiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione dei riferimenti operativi comuni definiti ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.5 e agli allegati d) ed e) delle Linee guida SNCC.

    2. Al fine di evitare potenziali carichi amministrativi e gestionali aggiuntivi, i percorsi di formazione o di politica attiva e di accesso al lavoro comunque denominati, a supporto dei quali sono previsti servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze ai sensi del presente decreto, devono riportare gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3, già nelle fasi di programmazione, di progettazione e di personalizzazione degli interventi.

    3. Gli enti titolari delegati assicurano il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione erogati dai rispettivi enti titolati e, a tal fine, redigono e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale per le finalità di cui all'art. 10 del presente decreto.

     

    Art. 7

    Standard minimi di attestazione

     

    1. Gli enti titolari delegati, limitatamente ai rispettivi ambiti di competenza di cui all'art. 4, assicurano la regolamentazione e l'organizzazione dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conformità con gli standard minimi di attestazione definiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione dei riferimenti operativi comuni definiti al paragrafo 1.3 e agli allegati a), b) e c) delle Linee guida SNCC.

    2. Le attestazioni rilasciate ai sensi del presente decreto sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate con modalità digitale presso gli enti titolari delegati o gli enti titolati che le hanno rilasciate, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Nei casi di estinzione degli enti titolari delegati o degli enti titolati di cui all'art. 8, la conservazione degli atti transita nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

    3. Per le finalità di cui al comma 2 nonchè ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'art. 10 e della implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collegamento con il sistema informativo unitario, le attestazioni rilasciate ai sensi del presente decreto sono oggetto di registrazione con le modalità e gli standard di conferimento definiti al paragrafo 3 delle Linee guida SNCC.

    4. Le attestazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del presente decreto devono recare il logo e la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ente titolato al rilascio e, ove previsto, dell'ente titolare delegato, fatte salve le eventuali ed ulteriori previsioni in materia derivanti da disposizioni e programmi nazionali e unionali.

     

    Art. 8

    Individuazione delle competenze esercitate in ulteriori percorsi diversi dall'apprendimento formale

     

    1. Ai fini della portabilità delle competenze esercitate in taluni contesti diversi dall'apprendimento formale, ai sensi del presente decreto e alle condizioni definite dal presente articolo, su richiesta della persona o su iniziativa degli enti titolati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di validazione degli apprendimenti alle condizioni e per gli effetti del presente decreto, possono essere oggetto di individuazione, in applicazione delle normative vigenti o laddove espressamente previsto dai soggetti attuatori delle rispettive misure, le competenze esercitate:

    a) nell'ambito dei contratti di apprendistato, di cui agli articoli 44 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni con esclusivo riferimento alla formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro;

    b) nell'ambito dei tirocini diversi da quelli curriculari, di cui all'art. 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati;

    c) nell'ambito dei progetti di servizio civile universale svolti ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni;

    d) nell'ambito delle attività o percorsi di volontariato svolti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, ivi compresi i percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettività;

    e) nell'ambito dei progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche, svolti ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e successive modificazioni;

    f) nell'ambito delle prestazioni di lavoro socialmente utile svolte ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni;

    g) nell'ambito dei percorsi di formazione e di accompagnamento per l'imprenditorialità e l'autoimpiego promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati.

    2. L'individuazione delle competenze esercitate nei contesti di apprendimento di cui al comma 1, è subordinata ai seguenti requisiti minimi comuni a tutti i percorsi:

    a) l'assicurazione di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e accessibilità ai beneficiari delle misure nella conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione;

    b) la sottoscrizione, all'avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato o patto di servizio comunque denominato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del presente decreto;

    c) l'affiancamento, da parte del soggetto attuatore, sin dalla fase iniziale per le opportune misure di informazione e orientamento e per tutta la durata del percorso, di una figura dedicata al tutoraggio comunque denominata, preposta alle azioni di supporto all'inserimento e allo svolgimento delle attività previste, alla raccolta delle evidenze e all'assessment esperienziale delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui al punto b);

    d) il rilascio di un documento di trasparenza di valore di parte prima, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura, anche per presa visione e ricevuta, conforme al documento di trasparenza di cui all'allegato a) delle Linee guida SNCC, contenente al minimo i risultati di apprendimento o di attività oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui al punto b), le eventuali evidenze dell'attività svolta, nonchè la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato, che, ai fini del rilascio dell'attestazione, non può essere inferiore al 75% della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato di cui al punto b) e comunque non inferiore ad una durata minima di sessanta ore nell'arco di dodici mesi, salvo la previsione di durata minima maggiore nell'ambito del progetto personalizzato;

    e) il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano, in conformità con le specifiche di cui all'art. 7 del presente decreto.

    3. Per l'individuazione delle competenze esercitate nei contesti di apprendimento di cui al comma 1 e alle condizioni definite al comma 2, per i relativi ambiti di competenza, sono individuati i seguenti enti titolati:

    a) per l'ambito di cui al comma 1, lettera a), i datori di lavoro titolari di contratti di apprendistato, di cui agli articoli 44 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, relativamente ai contratti di lavoro di propria titolarità;

    b) per l'ambito di cui al comma 1, lettera b), i soggetti proponenti tirocini diversi da quelli curriculari, di cui all'art. 1, commi da 720 a 726, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati;

    c) per l'ambito di cui al comma 1, lettera c), gli enti iscritti all'albo degli enti di Servizio civile universale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni, relativamente ai progetti di servizio civile universale di propria titolarità e in raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con riferimento alle fasi di implementazione del ciclo SCU;

    d) per l'ambito di cui al comma 1, lettera d), gli enti di Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, relativamente ai progetti di volontariato di propria titolarità, ivi compresi i percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettività;

    e) per l'ambito di cui al comma 1, lettera e), i comuni o altre amministrazioni pubbliche relativamente ai progetti utili alla collettività di rispettiva titolarità svolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

    f) per l'ambito di cui al comma 1, lettera f), le amministrazioni pubbliche relativamente alle prestazioni di lavoro socialmente utile di rispettiva titolarità di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

    g) per l'ambito di cui al comma 1, lettera g), i soggetti attuatori dei percorsi di formazione e di accompagnamento per l'imprenditorialità e l'autoimpiego promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati.

    4. Gli enti titolati individuati al comma 3, laddove richiesto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono definire accordi di collaborazione con i Centri DU-NA di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) per il supporto operativo nei servizi di individuazione delle competenze esercitate ai sensi del presente articolo. Gli enti titolati di cui al comma 3, lettere a) e b), ove possibile, possono altresì organizzare i rispettivi servizi di individuazione delle competenze di cui al presente articolo attraverso reti di imprese o avvalendosi degli enti bilaterali di cui all'art. 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o degli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o per il tramite degli enti titolari delegati di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

    5. Per le finalità di cui al presente decreto, INAPP e Sviluppo Lavoro Italia S.p.a., nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenze e delle attività in corso di svolgimento, predispongono e aggiornano periodicamente un piano coordinato per l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione in materia di servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, quali a titolo esemplificativo, seminari informativi, moduli di formazione a distanza e aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi nonchè la manualistica relativa alle specifiche tecniche e metodologiche dei servizi, ivi comprese le guide all'utilizzo e all'aggiornamento dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

    6. Ai fini del presente decreto, sono equiparati a documento di trasparenza, fermi restando i requisiti di rilascio, conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano in conformità con le specifiche di cui all'art. 7 del presente decreto:

    a) i report documentali dei servizi di skill gap analysis realizzati e conclusi in favore dei disoccupati o inoccupati da parte dai servizi per il lavoro competenti, nell'ambito di programmi finanziati in tutto o in parte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso l'utilizzo di appositi questionari di assesment professionale sviluppati sulla base dei descrittivi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e in esito alle sperimentazioni nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    b) i certificati definiti, per singola professione, in conformità della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, «Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone» e successivi aggiornamenti e in raccordo con le classificazioni del quadro nazionale delle qualificazioni e dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, rilasciati da un ente accreditato da un organismo nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) 765/2008.

     

    Art. 9

    Livelli essenziali delle prestazioni e standard di durata e di costo dei servizi

     

    1. I servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente decreto, svolti in conformità al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione dei riferimenti operativi comuni definiti agli allegati d) ed e) delle Linee guida SNCC, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli standard di costo e di durata di cui al presente articolo.

    2. Per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente decreto, si adottano, laddove applicabili, le unità di costo standard relative ai servizi di orientamento specialistico, individuali o di gruppo, adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione M5 - Componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al «Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e successivi aggiornamenti e indicizzazioni.

    3. Fermo restando quanto definito all'art. 1, gli standard di durata dei servizi di cui al presente decreto sono determinati come segue:

    a) per i servizi di individuazione, fino ad un massimale di cinque ore di servizio individuale o di gruppo;

    b) per i servizi di validazione, fino ad un massimale di dieci ore di servizio individuale o di gruppo comprensive della durata del servizio di individuazione;

    c) per i servizi di certificazione, fino ad un massimale di sedici ore di servizio individuale o di gruppo comprensive della durata dei servizi di individuazione e di validazione.

     

    Art. 10

    Monitoraggio e valutazione

     

    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio, della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione di cui al presente decreto, anche in un'ottica di miglioramento costante ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un rapporto annuale di monitoraggio e di valutazione, sulla base di rapporti annuali predisposti dagli enti titolari delegati di cui all'art. 4, del conferimento dei dati relativi alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 e avvalendosi del supporto tecnico dell'INAPP nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati. Il rapporto annuale di cui al primo periodo concorre alle finalità di verifica del rispetto dei livelli essenziali ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e alla relazione triennale al Parlamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto.

    3. Nel caso in cui emergano, in sede di monitoraggio e di valutazione, criticità nell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione di cui al presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto dell'INAPP e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.a., ha facoltà di intervenire con specifici interventi di tutoraggio, fatta salva la possibilità di intervento sostitutivo per i periodi di sospensione della delega o dell'autorizzazione nei casi di accertata difformità.

     

    Art. 11

    Disposizioni finali

     

    1. Il trattamento dei dati dei beneficiari dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione di cui al presente decreto è effettuato nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e per le finalità esclusive di cui al fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

    2. Al fine di promuovere il coordinamento della programmazione dei servizi di cui al presente decreto con la programmazione regionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove periodici incontri con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti titolari delegati ai sensi del presente decreto.

    3. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     

    ---

    Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 agosto 2024, n. 185.

     

 

Made in DataLabor.Com