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Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura con decorrenza 1° luglio 2024 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20
Articolo 1
(Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite)
1. Ai sensi dell’articolo 234 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - dell’articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo unico, o loro superstiti è di € 20.258,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Articolo 2
(Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa)
1. Ai sensi dell’articolo 218 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
Articolo 3
(Assegno una tantum)
1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.
Articolo 4
(Assegni continuativi mensili)
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”.
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