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Indennità per congedo straordinario - INPS - Pagamento di quanto anticipato - Aziende speciali - Diritto - Novero dei datori di lavoro privati - Ricorso - Accoglimento
Svolgimento del processo
L’Azienda speciale del Comune di Monticello Brianza, Casa di riposo di Monticello, ha chiesto al Tribunale di Lecco di accertare, nei confronti dell’INPS, il suo diritto a ottenere in sede di conguaglio il pagamento di quanto anticipato a una propria dipendente a titolo di indennità per congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n, 349/2016, ha rigettato il ricorso, sul presupposto che parte ricorrente non fosse un datore di lavoro privato.
L’Azienda speciale del Comune di Monticello Brianza, Casa di riposo di Monticello ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 353/2019, ha rigettato.
L’Azienda speciale del Comune di Monticello Brianza, Casa di riposo di Monticello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’INPS ha depositato procura speciale.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo l’Azienda speciale del Comune di Monticello Brianza, Casa di riposo di Monticello lamenta la violazione dell’art. 42, comma 5 ter, d.lgs. n. 151 del 2001 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’escluderla dal novero dei datori di lavoro privati, con la conseguenza che avrebbe subito una limitazione della concorrenza e una lesione del principio della parità di trattamento, considerato che essa avrebbe esercitato attività economica in regime privatistico sul libero mercato.
In particolare, evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SU, n. 20684 dl 2018), la sua natura pubblica avrebbe influenzato solo il piano interno dell’organizzazione, mentre le relazioni intersoggettive sarebbero ricadute interamente nel dominio del diritto privato.
Le aziende speciali sarebbero state, quindi, dei soggetti di diritto privato assolutamente autonomi rispetto all’ente locale, dovendosi trattare l’impresa pubblica in maniera equivalente all’impresa privata.
Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 18 e degli artt. da 101 a 109 del TFUE e 117 Cost. perché sarebbe stata discriminata rispetto alle imprese che operano in mercati concorrenziali, con conseguente violazione del principio di libera concorrenza.
Con il terzo motivo l’Azienda speciale del Comune di Monticello Brianza, Casa di riposo di Monticello contesta la violazione dell’art. 5 Cost. per lesione del principio costituzionale di autonomia dell’impresa.
Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. per lesione del principio di eguaglianza in quanto situazioni uguali sul piano empirico sarebbero state trattate con modalità diverse senza alcuna giustificazione.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate, come già chiarito di recente da questa Sezionein un caso analogo (Cass., Sez. L, n. 24694 dell’11 agosto 2022).
Oggetto del contendere è la pretesa di parte ricorrente di ottenere dall’INPS il pagamento, tramite conguaglio contributivo, delle somme anticipate a una propria dipendente quale indennità per fruizione congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001.
Quest’ultima disposizione stabilisce che, in caso di patologie invalidanti del padre e della madre, il figlio convivente (o uno di essi) ha diritto di fruire di un congedo lavorativo per una durata (comma 5 bis) non superiore a due anni.
Durante il periodo di congedo, gli spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, oltre alla contribuzione figurativa (comma 5 ter).
L’onere economico di tale indennità è disciplinato nel prosieguo del comma 5 ter, che reca, sul punto, due disposizioni.
La prima, di carattere generale, prevede che:“ L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità”.
Segue una disposizione riferita specificamente ai datori di lavoro privati:
“I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.
Alla luce delle argomentazioni utilizzate dai giudici di merito per rigettare le richieste di parte ricorrente occorre verificare se le aziende speciali che erogano servizi comunali siano o meno ricomprese nella nozione di datore di lavoro privato.
La sentenza impugnata lo ha escluso ricorrendo al criterio d’interpretazione letterale (art. 12 preleggi).
La dizione dell’art. 42, comma 5 ter, d.lgs. n. 151 del 2001. sarebbe sufficientemente univoca nel suo significato, con la conseguenza che non occorrerebbe fare ricorso ad altri criteri ermeneutici.
In realtà, il significato della locuzione “datori di lavoro privati” non è univoco come parrebbe ritenere la corte territoriale.
Infatti, esso è legato alla portata dell’aggettivo “privati”, suscettibile di interpretazione più o meno estesa a seconda che vi si comprenda o meno il datore di lavoro che persegua fini pubblici svolgendo attività esclusivamente o prevalentemente economica (art. 409, n.4, c.p.c.) e gestisca il rapporto di lavoro con atti di diritto privato anziché amministrativi. Una volta ritenuto insufficiente il criterio letterale, occorre fare riferimento al criterio ermeneutico sistematico.
In quest’ottica, non è necessario attribuire, però, alla locuzione “datore di lavoro privato” un significato di portata generale, valevole per l’intera normativa del 2001.
Al contrario, è sufficiente individuare il significato rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 42, comma 5 ter citato.
In questo senso, può osservarsi che, per il datore di lavoro privato, la norma giustifica l’allocazione del costo dell’indennità sull'ente previdenziale; invece, per il datore di lavoro “pubblica amministrazione”, il costo grava definitivamente sul medesimo.
Agli effetti dell’art. 42, comma 5 ter, d.lgs. n.151 del 2001 deve intendersi, allora, come datore di lavoro privato, il datore rispetto al quale sia giustificata l’allocazione del costo sull’ente previdenziale.
Al riguardo, rispetto alle aziende speciali municipalizzate soccorre l’art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, in base al quale:
“A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai”.
Si tratta della c.d. contribuzione minore, del cui obbligo sono destinatarie, tra l’altro, le imprese degli enti locali privatizzate.
Questa S.C. ha già avuto modo di affermare che, nei soggetti considerati dall’art. 20, comma 2, d.l. n. 112 del 2008, rientrano tutte le imprese deglienti locali, comprese le imprese ex municipalizzate (Cass., Sez. L, n. 2756 del 6 febbraio 2014).
Le aziende speciali dell’art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000 vanno incluse, quindi, nel novero delle imprese di enti locali privatizzate.Ciò chiarito, occorre individuare l’oggetto del loro obbligo contributivo. L’art. 20, comma 2, lett. a), d.l. n. 112 del 2008 menziona “la contribuzione per maternità”.
Dal canto suo, l’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 prevede il diritto al congedo per l’assistenza di un familiare disabile anche diverso dal figlio, e si presenta come una norma a tutela della solidarietà familiare, piuttosto che della maternità strettamente intesa.
È da ritenere, dunque, che il d.l. n. 112 del 2008, allorché fa riferimento alla “contribuzione per maternità”, si ponga nell’ottica di perseguire il sostegno all’idea di maternità, come enucleabile dal d.lgs. n. 151 del 2001, il quale è appunto intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative a sostegno e tutela della maternità e della paternità”.
Al suo interno, vi è una norma come il menzionato art. 42, comma 5, che sostiene la solidarietà familiare, in presenza di disabilità e a prescindere dalla filiazione, come accade quando il disabile sia il coniuge convivente, il fratello convivente o il genitore convivente.
L'idea di maternità, da promuovere e tutelare con misure assistenziali, nella visione del testo unico è, allora, un’idea ampia, ove convergono esigenze di protezione della solidarietà familiare, in particolare quando tale solidarietà si esplichi nei confronti di un familiare disabile (v. Corte. cost., sent. n. 158 del 2018, secondo cui la tutela del disabile e della maternità devono convergere nell’ambito della solidarietà familiare).
Il significato ampio di tutela della maternità recepito dal d.lgs. n. 151 del 2001, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non può non incidere sull’interpretazione dell’art. 20, comma 2, lett. a), d.l. n. 112 del 2008, con la conseguenza che la contribuzione per maternità ivi prevista deve essere intesa come quella necessaria a finanziare tutte le misure a sostegno della maternità contemplate dal d.lgs. n. 151 del 2001, compresa l’indennità dell’art. 42, comma 5 ter.
Pertanto, deve affermarsi che le aziende speciali ex art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000, in forza dell’art. 20, comma 2, lett. a), d.l. n. 112 del 2008, sono tenute a versare all’INPS dei contributi destinati a finanziare misure (anche assistenziali) a sostegno della maternità, tra cui l’indennità per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 ter.
La presenza dì un finanziamento contributivo destinato a far sì che l’ente previdenziale sostenga il costo economico finale dell’indennità palesa come le aziende speciali siano da considerare datori di lavoro privati.
In ragione dell’obbligo contributivo in questione, anche per le aziende in esame è giustificato che, col meccanismo del conguaglio, sia traslato sull’INPS l’onere dell’indennità anticipata dal datore.
Ne deriva la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando il seguente principio di diritto:
“In tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente”.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
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