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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 01/06/2023

    Nuovo “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”

     

    Faccio seguito all’Informativa n. 61/2023 del 10 maggio per trasmetterTi copia del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 maggio, che sostituisce il regolamento già approvato il 27 ottobre 2021.

    Ti ricordo che il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2023. Pertanto, le domande degli iscritti potranno pervenire entro il 15 giugno 2023, avendo l’Ordine territoriale trenta giorni per deliberare.

    Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato, definito alla luce delle precisazioni contenute nel decreto dirigenziale, adottato il 21 marzo 2023, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia.

     

    Allegato

    REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI FORMAZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI RACCOLTI DAGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E COMUNICATI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 13, COMMA 3 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 COME MODIFICATO DALL’ART. 6, COMMA 1 DEL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83

     

    TITOLO I

     

    Articolo 1

    Elenco degli esperti indipendenti ex art. 13, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

     

    1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato l’elenco degli esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

    2. Possono essere inseriti nell’elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

    3. L’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso di una specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

    4. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è costituita la commissione che nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.

     

    Articolo 2

    Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell’Albo raccolti dagli Ordini territoriali

     

    1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il dottore commercialista e l’esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza.

    2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:

    a) l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

    b) almeno due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

    c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo;

    d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;

    e) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

    f) dalla scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

    3. La domanda, unitamente alla documentazione indicata al comma precedente, potrà essere presentata, entro il 15 giugno di ciascun anno, all’Ordine territoriale di appartenenza.

     

    Articolo 3

    Obbligo formativo

     

    1. La formazione obbligatoria necessaria per l’iscrizione nell’elenco richiesta agli esperti indipendenti in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, corrisponde a 55 ore necessariamente articolate nei temi e per il minimo di ore che segue:

    - “Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi” - Ore 4;

    - “Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale” -Ore 4;

    - “La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma” - Ore 3;

    - “La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento” - Ore 5;

    - “La redazione di un piano di risanamento” - Ore 5;

    - “Il protocollo di conduzione della composizione negoziata” - Ore 7;

    - “La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze” - Ore 10 totali, di cui: Ore 2: Fase della preparazione, Ore 3: Gestione delle trattative I parte, Ore 3: Gestione delle trattative II parte; Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche;

    - Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie - Ore 4;

    - Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali - Ore 4;

    - La stima della liquidazione del patrimonio - Ore 4;

    - L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 23 del Codice della Crisi - Ore 5.

    2. La formazione richiesta agli esperti indipendenti è fruibile anche tramite strumenti a distanza che prevedano verifiche di effettiva ed efficace fruizione come previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

     

    TITOLO II

     

    Articolo 4

    Attribuzioni dell’Ordine territoriale

     

    1. Il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    2. Il Consiglio dell’Ordine, in qualità di responsabile ai sensi del comma 1, si avvale della collaborazione degli uffici dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle richieste di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

     

    Articolo 5

    Attività di istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco

     

    1. L’Ordine territoriale riceve la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della domanda e della documentazione, in particolare:

    - l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

    - le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

    - la dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’obbligo formativo è assolto solo al conseguimento di n. 55 ore di formazione articolate secondo quanto descritto nella sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia e richiamato all’art. 3 del presente regolamento;

    - il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;

    - il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

    - la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

    2. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell’Ordine, all’esito positivo dell’attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano e ne dà comunicazione all’iscritto. Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio dell’Ordine comunica alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, utilizzando l’apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio Nazionale, nonché per ciascun iscritto la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.

    3. Il Consiglio dell’Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, respinge la domanda dell’iscritto. L’iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte dell’Ordine.

     

    Articolo 6

    Aggiornamento dei dati

     

    1. L’Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti di sospensione e di radiazione

    2. L’Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo per la conseguente cancellazione dall’elenco.

    4. A seguito dell’iscrizione nell’elenco della Camera di Commercio, l’iscritto procede alla compilazione della scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico, come previsto dalla Sezione VI del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023. Eventuali aggiornamenti dei dati sono inseriti a cura dell’iscritto.

    5. I professionisti che sono stati iscritti negli elenchi delle Camere di Commercio in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 procedono alla compilazione della scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico, come previsto dalla Sezione VI del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023. Eventuali aggiornamenti dei dati sono inseriti a cura dell’iscritto.

     

    Articolo 7

    Organizzazione dei corsi da parte dell’Ordine

     

    1. Il Consiglio Nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i Soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, del 21 marzo 2023.

    2. La Sezione IV del decreto dirigenziale descrive il contenuto della formazione obbligatoria declinando il dettaglio dei temi trattati, il numero minimo di ore di formazione per ciascun tema e la tipologia di docente sulla base dell’argomento trattato.

    3. La formazione obbligatoria degli esperti deve presentare le seguenti caratteristiche:

    Argomento: “Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi” per la durata di Ore 4

    Docente: avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa

    Contenuto:

    - La flessibilità dello strumento

    - la nuova figura dell’esperto come figura diversa da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coinvolti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei rapporti tra i protagonisti economici

    - finalità “macro” e obiettivi “micro”

    - lo stato di difficoltà e quello di crisi;

    - la percorribilità del risanamento dell’impresa anche in caso di stato di insolvenza se reversibile

    - che cosa si intende per risanamento dell’impresa, in via diretta ed in via indiretta tramite cessione dell’azienda

    - analisi differenziale con gli altri strumenti (piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione e preaccordi)

    Argomento: “Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale” per la durata di Ore 4

    Docente: avvocato o professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa, con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e del processo.

    Contenuto:

    - Articoli da 12 a 25 sexies del Codice della Crisi d’impresa (con solo cenni alle parti direttamente investite dalle successive partizioni), e con focus su:

    - Rinegoziazione e principi sui contratti

    - Contenuto delle misure cautelari e protettive

    - Descrizione dei procedimenti previsti dal DL (cautelare e camerale)

    Argomento: “La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma” per la durata di Ore 3

    Docente: dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali

    Contenuto:

    - la piattaforma

    - il contenuto della domanda

    - la documentazione allegata

    - la lettura della centrale rischi

    - la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali

    Argomento: “La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento” per la durata di Ore 5

    Docente: dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali

    Contenuto:

    - finalità del test e le logiche sottostanti

    - la sostenibilità del debito nel caso della continuità diretta ed in quello della

    - continuità indiretta

    - la conduzione del test:

     - l’andamento corrente e quello prospettico normalizzato;

     - le conseguenze della pandemia (conseguenze reversibili, conseguenze che comportano un cambiamento strutturale della domanda, conseguenze che determinano il cambiamento del modello di business, esempi concreti)

     - il caso dell’impresa in equilibrio economico

     - il caso dell’impresa in disequilibrio economico

    - la costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo

    - lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

    - esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell’esperto

    Argomento: “La redazione di un piano di risanamento” per la durata di Ore 5

    Docente dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, avente competenza in ambito di crisi d’impresa.

    Contenuto:

    - il piano come ‘processo’

    - le indicazioni contenute nella check-list

    - come condurre sulla base della check-list la disamina del piano

    - avvertenze per specifici settori di attività

    - possibili specificità del piano in caso di imprese sottosoglia e piccole imprese;

    - contenuto del piano o dei piani in presenza di un gruppo di imprese;

    - casi pratici ed esempi di modelli di piano

    Argomento: “Il protocollo di conduzione della composizione negoziata” per la durata di Ore 7

    Docente: avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, avente competenza in materia di crisi d’impresa.

    Contenuto:

    - il ruolo dell’esperto quale delineato dal protocollo: l’esame dei singoli paragrafi

    - il ruolo dell’esperto nel corso delle trattative: in particolare, l’individuazione delle parti interessate

    - la gestione dell’impresa nel corso della composizione negoziata

    - il dissenso dell’esperto rispetto agli atti di straordinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti con le trattative

    - il ruolo dell’esperto nella rinegoziazione dei contratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto del contratto

    - il ruolo dell’esperto nei giudizi autorizzativi

    - il ruolo dell’esperto nel processo autorizzativo per la deroga del secondo comma dell’art. 2560 codice civile

    - il ruolo dell’esperto nel giudizio sulle misure protettive e cautelari

    - le vicende circolatorie dell’azienda

    - tecniche di collocamento dell’azienda sul mercato, la selezione del cessionario; il ricorso alla piattaforma per la virtual data room e a raccolta delle proposte competitive in ambiente secretato

    - il contenuto della relazione finale

    - i finanziamenti infragruppo e l’esclusione della postergazione, il ruolo dell’esperto

    - il debito fiscale ed erariale: il ricorso agli articoli 63 e 88 del Codice della Crisi d’impresa, l’istanza di cui al comma 4 dell’art. 25 bis del Codice della Crisi d’impresa ed il ruolo dell’esperto

    - le misure premiali ed il ruolo dell’esperto con particolare riferimento al co. 5 dell’art. 14

    - l’assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta e la relazione dell’esperto

    - i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione negoziata; incarico unitario; la pluralità di esperti e la decisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero con conduzione congiunta della composizione negoziata nelle diverse imprese; l’estensione delle trattative ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgimento come parti interessate di altre imprese del gruppo non in difficoltà; l’esito

    Argomento: “La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze” per la durata di Ore 10 (totali)

    Docente (non necessariamente iscritto in apposito albo) avente competenza in diritto dell’impresa e dei contratti commerciali o della crisi d’impresa, e che soddisfi altresì i seguenti requisiti:

    a) idoneità alla formazione, attestata: per i docenti dei corsi teorici, dall’aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, dall’aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, dall’aver svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché dall’impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

    b) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

    - non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

    - non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

    - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

    - non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

    Contenuto:

    prima sessione

    Ore 2: Fase della preparazione

    Contenuto:

    - L’individuazione delle parti astrattamente interessate

    - La fase del contatto individuale:

    a) preparazione del colloquio e scelta delle modalità;

    b) individuazione dei soggetti potenzialmente interessati; programmazione degli incontri; condivisione dell’agenda con le parti

    - La fase degli incontri bi- e multilaterali: a) quando, dove, come; b) modalità di gestione

    Ore 3: Gestione delle trattative I parte

    Contenuto:

    - Definizione dell’obiettivo

    - Il ruolo dell’esperto quale facilitatore e coordinatore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia e autorevolezza

    - Ascolto, empowerment e tecniche di gestione dei colloqui

    - Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natura delle parti interessate

    - Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza

    - Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e studio delle opzioni per una soluzione concordata di risanamento

    - Conoscenza e comprensione delle tecniche di negoziazione collaborativa multiparte ai fini della buona riuscita della facilitazione

    Ore 3: Gestione delle trattative II parte

    Contenuto:

    - Coaching relazionale in condizione di neutralità: favorire le condizioni per la creazione di un tavolo collaborativo

    - Creazione di maggior valore per tutte le parti interessate

    - Trasformare le relazioni: dal problema alle potenzialità di risanamento

    - Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e superare le impasse (bias)

    - La gestione degli interessi puramente pecuniari e di quelli di natura diversa

    seconda sessione

    Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche

    Contenuto:

    - Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli

    - Avvio della simulazione: elaborazione dell’agenda

    - Setting degli incontri singoli e/o di gruppo

    - Gestione della trattativa

    Argomento: “Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie” per la durata di Ore 4

    Docente: avvocato, dottore commercialista e esperto contabile, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d’Italia, avente competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria

    Contenuto:

    - IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari

    - Segnalazioni in centrale dei rischi

    - Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinate/scadute

    - Misure di concessione performing e non performing

    - Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati

    - Definizione di default, calendar provisioning e relative conseguenze sulle politiche creditizie

    - L’impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull’erogazione del credito bancario

    - Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria

    Argomento: “Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali” per la durata di Ore 4

    Docente: avvocato, consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, avente competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali

    Contenuto:

    - Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni

    - Le procedure di informazione e consultazione sindacale

    - Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e settoriali) dell’impresa e dell’interlocuzione con i pubblici poteri

    - Accordi sindacali e prevenzione della crisi d’impresa

    - L'intervento degli ammortizzatori sociali

    - Affitto e trasferimento d’azienda

    - L’appalto

    - L’inquadramento professionale del lavoratore

    - Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse

    - Le conciliazioni in sede protetta

    - Le eccedenze di personale nel quadro della valutazione preliminare delle esigenze organizzative dell’impresa

    Argomento: “La stima della liquidazione del patrimonio” per la durata di Ore 4

    Docente: dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali

    Contenuto:

    - le finalità della stima della liquidazione del patrimonio; quando e come renderla

    - la stima del valore di realizzo dell’azienda o di suoi rami

    - la stima del canone di affitto dell’azienda o di suoi rami

    Argomento: “L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 23 del Codice della Crisi 11” per la durata di Ore 5

    Docente: avvocato o professore universitario in materie giuridiche, dottore commercialista e esperto contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo avente competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa

    Contenuto:

    - le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni dell’esperto, gli interventi successivi dell’imprenditore

    - il contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) del Codice della Crisi d’impresa, il parere motivato dell’esperto

    - la convenzione di moratoria

    - l’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) del Codice della Crisi d’impresa e la sottoscrizione dell’esperto

    - l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 57 del Codice della Crisi d’impresa, il contenuto della relazione finale perché l’imprenditore possa fruire delle facilitazioni previste dall’articolo 23, comma 2, lettera b) del Codice della Crisi d’impresa

    - il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

    - il concordato preventivo

    - il concordato semplificato

    - il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia

     

    Articolo 8

    Richiesta di accreditamento dei corsi al Consiglio Nazionale

     

    1. Gli Ordini territoriali, le SAF e i Soggetti autorizzati presentano tramite il portale web del Consiglio Nazionale la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite all’art. 7 del presente regolamento associando le materie come segue:

    - F.1.1: Il contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi

    - F.1.2.: Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale

    - F.1.3.: La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma

    - F.1.4.: La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento

    - F.1.5.: La redazione di un piano di risanamento

    - F.1.6.: Il protocollo di conduzione della composizione negoziata

    - F.1.7.: La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze

    - F.1.8.: Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

    - F.1.9.: Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali

    - F.1.10.: La stima della liquidazione del patrimonio

    - F.1.11.: L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 23 del Codice della Crisi

    2. Il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo le istruzioni del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del presente regolamento.

    3. Al fine di consentire ai professionisti di dimostrare la partecipazione ai corsi valevoli per la formazione obbligatoria degli esperti indipendenti di cui all’art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso rilascia un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie riportate al precedente comma 1.

    4. Il Consiglio Nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta dall’art. 13 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la formazione obbligatoria per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

     

    Articolo 9

    Disposizioni finali e transitorie

     

    1. Ai fini del primo popolamento dell’elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è continuo fino al 16 maggio 2022.

    2. I successivi popolamenti dell’elenco avvengono a cadenza annuale a partire dal 15 luglio 2022.

     

    Articolo 10

    Entrata in vigore

     

    1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

     

    MODELLO

     

    (Testo dell’allegato)

     

 

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