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Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 15 maggio 2023, n. 118 - Modifica del “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici”
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”. Articoli 83, 86, 89 e 137.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 1” (ndr art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144). Articolo 13.
- Legge del 24 ottobre 2000, n. 323: “Riordino del settore termale”. Articolo 5, comma 1.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 301.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017:
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
- Determinazione del Presidente Inail del 28 dicembre 2018, n. 563:
“Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici”.
PREMESSA
Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 15 maggio 2023, n. 118, il “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con determinazione del Presidente dell’Istituto del 28 dicembre 2018, n. 563 è stato modificato eliminando la scadenza dell’ultimo termine revisionale, quale limite per il riconoscimento delle prestazioni economiche accessorie alle suddette cure e ai soggiorni climatici.
Ai sensi del richiamato “Protocollo”, gli assistiti aventi diritto alle prestazioni in parola erano gli infortunati/tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta, i titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi senza limiti di tempo e i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non fosse decorso l’ultimo termine revisionale, alla cui scadenza, come noto, i postumi dell’evento lesivo si presumono iuris et de iure stabilizzati.
1. SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL TERMINE REVISIONALE
In base all’orientamento evolutivo della Corte di Cassazione (NOTA 1) e al conseguente indirizzo applicativo dell’Istituto, la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità.
Conseguentemente, le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e/o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei termini revisionali, pur non potendo essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita, sono, invece, rilevanti ai fini dell’erogazione delle altre prestazioni.
Infatti, in coerenza con l’obiettivo di realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e/o tecnopatico, l’Inail eroga prestazioni di assistenza protesica, interventi per l’autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo dei disabili da lavoro anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile da lavoro.
Nella stessa logica, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi.
Tutto ciò premesso, in applicazione delle modifiche al “Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici” approvato con la deliberazione su richiamata, le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.
2. Efficacia nel tempo
Le disposizioni contenute nel “Protocollo” approvato con la deliberazione del 15 maggio 2023, n. 118 si applicano a tutti i casi futuri, a quelli in istruttoria e a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.
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Note:
(1) cfr Cassazione civile, sez. lav. 29 maggio 1991 n. 6069 e 2 dicembre 1998, n. 12215 in cui si legge che “l'assegno per l'assistenza personale continuativa, previsto dagli art. 66 n. 3 e 76 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per i casi di invalidità permanente assoluta […] ha carattere autonomo rispetto alla rendita per inabilità permanente […] e quindi per l'accertamento della richiesta invalidità non trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina della revisione della rendita […]”.
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