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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 27/01/2023

    Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022

     

    Art. 1

     

    1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.

     

    Art. 2

     

    1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unità.

     

    Art. 3

     

    1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

    a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

    b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

     

    Art. 4

     

    1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    2. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

    3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

    a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

    b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

    c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

    4. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

    a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

    b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

     

    Art. 5

     

    1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

    b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

    c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

    d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

     

    Art. 6

     

    1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unità.

    2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.

    3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

    4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unità ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

     

    Art. 7

     

    1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

     

    Art. 8

     

    1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

    2. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

    3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori stranieri formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.

     

    Art. 9

     

    1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.

    2. Con la predetta circolare congiunta è, altresì, indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione.

    3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:

    a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;

    b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attività di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;

    c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego.

    4. I requisiti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 gennaio 2023, n. 21.

     

 

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