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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 27/01/2023

    Piani di incentivazione - Determinazione del reddito di lavoro dipendente

     

    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

     

    Quesito

     

    L'Istante è una società residente in Italia, appartenente al gruppo internazionale facente capo alla società tedesca Alfa. Le azioni di quest'ultima sono state quotate presso la Borsa di Francoforte dal 2021 a seguito di un'Offerta Pubblica Iniziale (IPO).

    L'Istante rappresenta che due dei propri dipendenti (di seguito, i Dipendenti) partecipano a dei piani di incentivazione, predisposti a livello internazionale da una società del gruppo a favore delle controllate. In particolare, il ''Virtual Share Incentive Plan'' (VSIP) e il ''Bonus Pool Agreement'' (BPA) (congiuntamente definiti in seguito i ''Piani''). L'Istante evidenzia che i predetti Piani sono sostanzialmente uguali ed hanno le seguenti caratteristiche:

    ai dipendenti sono state assegnate delle ''Virtual Shares'', rappresentative del diritto a ricevere un pagamento in contanti (cd. ''Payout Entitlement''), al verificarsi di alcune condizioni previste dal piano (cd. ''Liquidity Event''). Le Virtual Shares non sono cedibili e non attribuiscono il diritto a ricevere azioni della Società Alfa;

    al verificarsi delle condizioni previste dal piano, i dipendenti esercitano un'opzione (cd. ''exercite notes'') in relazione alle Virtual Shares, entro determinati termini, al fine di ricevere il pagamento (''Payout Entitlement'');

    la Società Alfa, a propria discrezione, può decidere che in luogo del pagamento in contanti, ai dipendenti siano assegnate azioni (cd. ''Share Settlement'');

    in tale, ultimo caso, le azioni devono essere consegnate entro sei settimane dalla data di esercizio dell'opzione. La mancata consegna delle azioni ai dipendenti nei termini, dopo la decisione della Società Alfa di procedere al pagamento in azioni, non consente ai dipendenti di agire in giudizio nei confronti della Società Alfa per ottenere la consegna delle azioni dal momento che gli stessi hanno esclusivamente titolo di ricevere il pagamento in denaro.

    Ciò posto, nel caso di specie, l'Istante rappresenta che, in data 4 febbraio 2021, è stata eseguita l'IPO sulle azioni della Società Alfa (''Liquidity Event''), e a seguito di tale evento, i due dipendenti hanno esercitato l'opzione (22 novembre 2021) maturando il diritto a ricevere il Payout in relazione alla Virtual Shares assegnate. L'Istante fa presente che la Società Alfa ha optato per il pagamento in azioni e che le stesse sono state trasferite ai due dipendenti il 15 dicembre 2021.

    L'Istante evidenzia che, a titolo meramente prudenziale, ha determinato il reddito di lavoro dipendente relativo alla descritta operazione ed applicato le relative ritenute d'acconto determinando il valore normale delle azioni con riferimento alla data di esercizio dell'opzione, secondo quanto previsto in tema dei piani di stock option. In particolare, gli importi di cui sopra sono stati determinati sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) nel mese precedente la data di esercizio. Ciò premesso, l'Istante chiede se, nel caso di specie, tenuto conto che al momento dell'esercizio dell'opzione (22 novembre 2021), i dipendenti avevano diritto al pagamento di una somma di denaro e che solo a seguito della decisione della Società Alfa hanno ricevuto il pagamento in azioni, il valore normale delle azioni assegnate debba determinato sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) alla data di trasferimento delle stesse (15 dicembre 2021).

     

    Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

     

    L'Istante ritiene che le azioni siano entrate nella disponibilità giuridica dei dipendenti soltanto alla data di trasferimento, ossia nel momento in cui tali azioni sono state effettivamente consegnate agli stessi. Tale affermazione trae origine dalla circostanza che alla data di esercizio dell'opzione la Società Alfa non si era impegnata a trasferire ai Dipendenti azioni in luogo di una somma di denaro e che, soltanto a seguito della scelta di procedere con il pagamento in azioni, la Società Alfa ha assunto tale impegno.

    L'Istante rileva che tale conclusione è in linea con la normativa civilistica tedesca secondo cui i dipendenti acquisiscono la titolarità (ossia la disponibilità giuridica) delle azioni soltanto quando effettivamente ricevono i titoli azionari e non in un momento precedente. Di conseguenza, in ossequio al principio di cassa che regola la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, l'Istante ritiene che, nel caso in esame, il momento impositivo sia la data di trasferimento e conseguentemente il reddito di lavoro dipendente e l'importo di ritenute alla fonte applicabili sul reddito dovrebbero essere determinati sulla base della media dei prezzi delle azioni calcolata nel mese precedente la data di trasferimento.

     

    Parere dell'Agenzia delle Entrate

     

    L'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), definisce redditi di lavoro dipendente quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri».

    Ai fini della determinazione di tali redditi, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

    Sulla base di quest'ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali, rientra l'assegnazione di azioni di società quotate (come nel caso di specie), il cui ''valore normale'' è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.

    Al fine di determinare quale sia il momento in cui le azioni ricevute per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, nell'ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione in capo allo stesso, nella prassi è stato chiarito che tale momento va individuato nella data di assegnazione delle azioni che coincide con quella di esercizio dell'opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo (cfr. risoluzioni 20 marzo 2001, n. 29/E e 12 dicembre 2007, n. 366/E e circolare 9 settembre 2008, n. 54/E).

    In particolare, la circolare n. 54 del 2008 ha chiarito che il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata (il datore di lavoro) che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, l'opzionario (il dipendente) per l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo. Pertanto, le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione.

    Per quanto concerne la determinazione della base imponibile, è stato precisato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, al momento dell'esercizio del diritto di opzione e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa (cfr. circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98).

    Con riferimento alla fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, l'assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all'assegnazione di azioni della Società Alfa, neanche a seguito della decisione (unilaterale) della Società Alfa di eseguire il pagamento con assegnazione di proprie azioni, ma attribuisce ai dipendenti unicamente un diritto a ricevere un pagamento in contanti (Payout Entitlement) al verificarsi di determinati eventi contemplati dai Piani, fra i quali l'operazione di IPO, avvenuta in data 4 febbraio 2021.

    Conseguentemente, nel caso rappresentato, alla data di esercizio dell'opzione da parte dei due Dipendenti (avvenuta il 22 novembre 2022), gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo ovvero la titolarità delle azioni che la Società Alfa avrebbe successivamente assegnato (15 dicembre 2021), decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.

    Al riguardo, tenuto conto che, ai fini della tassazione del reddito in capo ai Dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso di specie, l'Istante dichiara essere avvenuta al momento della ''materiale consegna'' delle azioni, si ritiene che a tale data va determinato il valore normale delle azioni assegnate, ai sensi dell'articolo 9 sopra citato.

    Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

     

 

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