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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 02/12/2022

    Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, avente a oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto"

     

    Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione (Allegato n. 1) e il Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" (Allegato n. 2).

    L’attuale testo convenzionale ha validità dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Le Banche e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa istanza, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.

    Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto e si è provveduto, pertanto, a modificare le disposizioni in tema di "tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento" (art. 10), "trattenute sulla pensione" (art. 11), "rinnovi di contratto" (art. 13), "oneri" (art. 14), "variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche" (art. 15), "responsabilità e adempimenti" (art. 16), "disposizioni in materia di protezione dei dati personali" (art. 18), "oneri fiscali" (art. 25).

    La novità di particolare rilievo è rappresentata dall’introduzione all’articolo 2, rubricato "oggetto della convenzione", del comma 2 che prevede: "La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.

    L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure".

    Per le finalità di cui al richiamato comma 2 verrà pubblicato apposito messaggio.

    Il testo del Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto" è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati oltre all’articolo 1, avente a oggetto l’ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare i "Rinnovi di contratto" (art. 10), la "Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche" (art. 12), il "Rimborso oneri" (art. 15) e le "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali" (art. 16).

    Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2021, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 2,04 (due/04), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 106,08 (centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,84 (otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    L’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

    L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

    Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna - Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: convenzioni.cessionequinto@inps.it.

    L’allegato schema di convenzione ha validità a fare data dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

    Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2022 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a fare data dal 1 gennaio 2023.

    Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1 gennaio 2023, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima.

     

    Allegato 1

    CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE

     

    Art. 1

    Valore delle premesse e degli allegati

     

    1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

    2. È allegato alla presente convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, il regolamento avente ad oggetto "Disposizioni per la cessione del quinto" adottato con la deliberazione del ............ del Consiglio di Amministrazione, di cui in premessa (di seguito regolamento).

     

    Art. 2

    Oggetto della convenzione

     

    1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione da parte delle Banche e degli Intermediari Finanziari di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall’articolo 1, comma 3 e ss., del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..

    2. La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.

    L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure.

     

    Art. 3

    Destinatari dei finanziamenti

     

    1. Possono contrarre finanziamenti estinguibili con cessione della pensione fino ad un quinto della stessa i soggetti che percepiscono dall’INPS i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii..

     

    Art. 4

    Banche, Intermediari Finanziari e R.T.I. autorizzati

     

    1. Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell’adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l’INPS ovvero richiedere l’accreditamento prima dell’accettazione della presente proposta di convenzione.

    2. L’INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.

    3. Salvo quanto previsto al comma precedente, possono, altresì, aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo nonché gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la propria attività.

    4. Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al comma terzo del presente articolo è regolato, in particolare, dalle disposizioni di cui ai successivi commi.

    5. Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all’accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’INPS.

    6. Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto, comunque, da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera parte unica.

    7. La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative o estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.

    8. I membri del raggruppamento temporaneo di imprese sono solidalmente responsabili, nei confronti dell’INPS, dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.

    9. Al raggruppamento temporaneo di imprese si applica, inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non diversamente previsto nella convenzione medesima le disposizioni dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     

    Art. 5

    Copertura rischio premorienza

     

    1. I finanziamenti, concessi dal soggetto convenzionato, da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato.

    2. Il soggetto convenzionato provvede alla copertura del rischio dì premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegna, nel puntuale rispetto delle prescrizioni della Banca d’Italia, richiamate in premessa, a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per il soggetto convenzionato e gli operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.

     

    Art. 6

    Durata dei finanziamenti

     

    1. La durata massima dei finanziamenti da concedersi dal soggetto convenzionato è di dieci anni.

     

    Art. 7

    Comunicazione di quota cedibile

     

    1. La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall’Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato interessato alla cessione, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della riservatezza dei dati trattati, mediante l’apposita procedura telematica realizzata dall’INPS per i soggetti convenzionati.

    2. La comunicazione di cedibilità rilasciata direttamente al pensionato dalla Sede INPS può comunque essere utilizzata dai soggetti autorizzati ai fini della stipula del contratto di finanziamento.

     

    Art. 8

    Contratto e notifica

     

    1. Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, in sede di verifica dell’identità del pensionato, il soggetto convenzionato è tenuto ad avvalersi della funzione telematica "Antifrode" messa a disposizione dall’INPS per prevenire reati di furto d’identità e qualsivoglia altra fattispecie criminosa.

    2. Il soggetto convenzionato si obbliga a notificare all’Istituto tutti i contratti di finanziamento sottoscritti con i pensionati utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica, finalizzata a garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione; sono fatte salve speciali e motivate ipotesi che saranno oggetto di approvazione da parte dello stesso Istituto.

    3. Il soggetto convenzionato dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nonché dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la conformità dei dati contrattuali riportati nel piano notificato telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi contratti di finanziamento, i cui originali sottoscritti dai pensionati vengono custoditi presso il medesimo soggetto convenzionato e tenuti a disposizione per eventuali controlli dell’INPS. Il soggetto convenzionato esonera conseguentemente l’INPS da qualsivoglia responsabilità e da eventuali contestazioni da parte dei pensionati in tema di conformità ai contratti dei dati contenuti nelle suddette notifiche telematiche.

    4. Il soggetto convenzionato si obbliga a trasmettere tempestivamente al pensionato l’atto di benestare messo a disposizione nell’apposita procedura telematica a seguito della validazione del piano contrattuale da parte della sede INPS territorialmente competente.

    5. Il soggetto convenzionato dà espressamente atto e dichiara che al fine della stipula del contratto di finanziamento non è necessario che il pensionato interessato sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la società aderente.

     

    Art. 9

    Tasso di interesse, oneri e spese

     

    1. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che i tassi di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, anche ai seguenti costi, ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", pertanto è obbligatoria l’inclusione nel TAEG di:

    - commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all’Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;

    - importo degli oneri dovuti all’Istituto per il servizio prestato, indicati nell’art. 14;

    - importo del premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);

    - imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.

    2. Il soggetto convenzionato si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.

     

    Art. 10

    Tassi soglia convenzionali per classe di eta’ del pensionato e classe di importo del finanziamento

     

    1. Il soggetto convenzionato provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) - comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento - di cui alla tabella che verrà pubblicata trimestralmente dall’INPS sul proprio sito istituzionale, secondo lo schema seguente:

     

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (TAEG)

     

    Classi di età  (*)  Classe di importo del finanziamento
     Fino a 15.000 euro________Oltre 15.000 euro
    fino a 59 anni
    60-64
    65-69
    70-74
    75-79

    ______________________________________________

    (*) Le classi d’età si intendono alla scadenza del piano.

     

    Per la classe "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96.

    2. I predetti tassi soglia TAEG, da utilizzare per la convenzione, sono determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per la categoria di operazioni denominata "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione", rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96.

    In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfetaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.

    3. I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento alle date dell’1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno, sulla base della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che recepisce la rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia.

    4. I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:

     

    TAEG f < 15.000 = TEGM < 15.000 (1 - 37%) + Af

     

    TAEG f > 15.000 = TEGM > 15.000 (1 - 32%) + Af

     

    dove f rappresenta le diverse fasce di età e A f il costo dell’assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue

     

    INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE

    Classe di importo del finanziamento
    Classi di età Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
    fino a 59

    anni

    1,30 1,30
    60-64 2,10 2,10
    65-69 2,90 2,90
    70-74 3,60 3,60
    75-79 4,40 4,40

     

    5. I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

    6. Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C, a fronte di una rata mensile R, non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:

     

    1 - (1+ i 12) -t

    C = R ________________

    i 12

    dove t è il numero delle rate mensili e

     

    i 12 = (1 + i) 1/12 - 1

     

    è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i 7. Per gli anni 2024 e 2025 l’algoritmo di cui al presente articolo potrà essere oggetto di variazione a seguito dei monitoraggi che l’Istituto effettuerà sui tassi annui effettivi globali (TAEG) complessivamente applicati.

    8. Il presente articolo non trova applicazione nel caso delle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50.

     

    Art. 11

    Trattenute sulla pensione

     

    1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto che l’Istituto effettua le trattenute entro i limiti del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto di finanziamento.

    2. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.

    A fronte di una diminuzione, ovvero azzeramento, della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l’Istituto effettua le trattenute mensili della rata contrattuale entro l’importo rideterminato della quota cedibile.

    3. Il report degli importi trattenuti mensilmente sulle pensioni è consultabile e scaricabile dal sito web istituzionale da parte degli operatori incaricati dal soggetto convenzionato ed appositamente abilitati dall’INPS.

    4. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto convenzionato è tenuto ad effettuare la richiesta di chiusura del piano utilizzando, laddove compatibile, la apposita funzione telematica "Domanda chiusura piano per estinzione anticipata" come da indicazioni di cui al messaggio n. 470 del 7/02/2020 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

    Laddove non compatibile, il soggetto convenzionato è tenuto a richiedere tempestivamente alla Sede territoriale INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario la chiusura del piano.

    5. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, il soggetto convenzionato è tenuto ad effettuare la richiesta di chiusura del piano utilizzando, laddove compatibile, la apposita funzione telematica "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale" come da indicazioni di cui al messaggio n. 3339 del 5/10/2021 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

    6. In caso di annullamento del prestito qualora avvenuto successivamente alla validazione del piano il soggetto convenzionato è tenuto a richiedere tempestivamente alla Sede territoriale INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario la chiusura del piano.

     

    Art. 12

    Recupero crediti residui

     

    1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di "accodamento", il soggetto convenzionato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che lo stesso dichiara di ben conoscere anche se non materialmente allegato.

    2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.

    3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto convenzionato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.

     

    Art. 13

    Rinnovi di contratto

     

    1. Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. "esterno", le rate ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del nuovo piano di ammortamento al mese precedente la decorrenza della trattenuta sono compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

     

    Art. 14

    Oneri

     

    1. Il soggetto convenzionato prende espressamente atto e accetta che ciascun finanziamento garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l’INPS la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

    2. Il soggetto convenzionato si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

    3. Per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 2,04 € (IVA esente) fino al 31/12/2023.

    4. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

    5. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale il soggetto convenzionato ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

    6. Qualora gli oneri di cui ai commi precedenti vengano posti a carico del pensionato cedente, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del finanziamento.

    7. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

    8. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di eventuali oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC, del debito accertato al soggetto convenzionato.

    Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il pagamento al soggetto convenzionato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.

    Il mancato pagamento entro tale termine è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’Istituto ed il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

    9. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da parte dell’Istituto, al soggetto convenzionato.

     

    Art. 15

    Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche

     

    1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del finanziamento, il soggetto convenzionato ("nuovo beneficiario" delle trattenute) si impegna a richiedere tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata e denominata "Trasferimento piani tra società finanziarie", come da indicazioni di cui al messaggio n. 2994 del 29/07/2020 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

    2. In relazione al comma precedente del presente articolo, il soggetto convenzionato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto, in accordo a quanto previsto all’art. 16.

    3. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta che non saranno possibili, né ammesse, surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS; conseguentemente il soggetto convenzionato, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, si impegnano ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.

     

    Art. 16

    Responsabilita’ e adempimenti

     

    1. Le Parti convengono che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell’INPS in ordine al buon esito dell’operazione di finanziamento nel suo complesso ed alle singole trattenute, anche con riferimento alla fase esecutiva e di ammortamento ove la stessa sia effettuata da soggetti diversi da quelli convenzionati o dei quali non sia stata data tempestiva notifica a mente dell’art. 15, commi 1 e 2, nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.

    2. Le Parti convengono, altresì, che è espressamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in merito alla eventuale difformità dei dati contrattuali riportati nei piani notificati telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi contratti di finanziamento, i cui originali sottoscritti dai pensionati sono custoditi presso la società medesima e resi disponibili all’INPS per eventuali controlli.

    3. In particolare, l’Istituto non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione delle trattenute dovuti a notifiche trasmesse con modalità diverse da quelle previste o erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti.

    4. È altresì esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota cedibile, per effetto di variazioni in diminuzione della capienza della pensione.

    5. È inoltre esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in merito alla mancata prosecuzione dell’ammortamento del prestito concesso a titolo di cessione del quinto della pensione da parte del soggetto convenzionato, derivante da impossibilità sopravvenuta all’adempimento, ai sensi dell'art. 1256 e seguenti del codice civile. Conseguentemente, al verificarsi di circostanze riconducibili ai predetti articoli, l’obbligazione in capo all’INPS, quale terzo debitore ceduto, si intende automaticamente estinta.

    6. Per gli effetti di cui al precedente comma 5 del presente articolo, le eventuali quote di cessione della pensione oggetto di riaccredito presso l’INPS saranno da questi restituite al pensionato medesimo.

    7. Il soggetto convenzionato, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le quote versate dall’INPS dopo l’estinzione - anche anticipata - del finanziamento, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

    8. Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii., e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.

     

    Art. 17

    Recupero quote indebitamente versate "post mortem" del pensionato

     

    1. L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate al soggetto convenzionato gli importi relativi alle quote che vengano corrisposte indebitamente nei mesi precedenti l’effettiva eliminazione della pensione.

    2. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede, tramite PEC, gli importi da restituire al soggetto convenzionato che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

    3. La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dal soggetto convenzionato a seguito dell’eliminazione della pensione è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’INPS.

     

    Art. 18

    Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

     

    1. La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 7, ad opera dell’INPS; in tali casi, la Banca o l’Intermediario finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa, divengono "Titolari del trattamento" e operano nei termini di cui ai commi successivi.

    2. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 4 della presente convenzione, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della medesima convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

    3. La Banca o l’Intermediario finanziario cureranno che i dati relativi alla quota cedibile siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

    4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata.

    5. Le Parti assicurano che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

    6. Per le attività oggetto della presente convenzione sono ammessi ad accedere alla procedura soltanto gli operatori per i quali la Banca o l’Intermediario finanziario abbiano richiesto all’INPS ed ottenuto l’attribuzione di uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al presente accordo.

    7. In conformità a quanto al precedente comma, le Parti avranno cura di designare tali persone fisiche quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

    8. A cura della Banca o dell’Intermediario finanziario, verrà consegnata al pensionato la lettera di benestare, nella quale, tra l’altro, verrà specificato che l’INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota cedibile che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.

    9. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

    10.Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

     

    Art. 19

    Buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione

     

    1. L’INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con l’espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.

    2. Le Parti contraenti si obbligano reciprocamente al rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti, all’applicazione puntuale delle pattuizioni sul miglioramento dei tassi di finanziamento, nonché agli obblighi di comunicazione e cooperazione, anche in relazione alle vicende di cui all’art. 15, comma 1.

    3. È prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle Parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata anticipata via fax.

    4. Tenuto conto che il soggetto convenzionato è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

    a) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

    b) perdita, in capo al soggetto convenzionato, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

    c) intervenute modifiche normative che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;

    d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti del soggetto convenzionato (anche se solo in confronto di uno dei componenti del soggetto se in forma associativa, salva diversa valutazione dell’Istituto) dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), cosi come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 e ss.mm.ii e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter dello stesso TUB;

    e) mancato rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato;

    f) mancata trasmissione al pensionato dell’atto di benestare prodotto dalla procedura telematica a seguito di validazione del piano da parte della Sede territorialmente competente;

    g) mancata comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento;

    h) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta;

    i) mancata restituzione delle quote indebitamente versate successivamente all’eliminazione della pensione;

    j) uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte del soggetto convenzionato, violazione degli obblighi di cui all’art. 15 comma 1 e comunque dei doveri di comunicazione e cooperazione secondo buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.;

    k) violazione degli obblighi di cui all’articolo 13 della presente convenzione.

    5. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

    6. L’INPS, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.

    7. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

     

    Art. 20

    Attivita’ di comunicazione e divulgazione della convenzione

     

    1. L’INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla presente convenzione mediante pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima, in apposita sezione facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale.

    2. L’uso improprio e/o fuorviante dell’adesione alla presente convenzione ovvero del logo e della modulistica dell’INPS, sarà riferito alla competente Autorità tutoria e/o inquirente, per i provvedimenti di rispettiva competenza, salvo il diritto dell’INPS di agire in ogni consentita sede giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

     

    Art. 21

    Rinvio

     

    1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel regolamento, che viene integralmente accettato con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.

     

    Art. 22

    Periodo di validita’ della convenzione

     

    1. Il presente schema di convenzione ha validità a far data dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

     

    Art. 23

    Foro competente

     

    1. La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

     

    Art. 24

    Domicilio

     

    1. Agli effetti del presente atto, l’INPS elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.

    2. Il soggetto convenzionato, a sua volta, assume domicilio nella sua sede legale come in epigrafe indicata.

     

    Art. 25

    Oneri fiscali

     

    1. Il versamento per l’imposta di bollo a carico del soggetto convenzionato deve essere effettuato mediante il modello F24 - sezione erario - codice tributo 1552.

    Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

     

    ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

    IL/LA SOTTOSCRITTO/A

     

    (soggetto singolo - senza procura speciale)

    (cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

     

    (soggetto singolo - con procura speciale)

    (cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusta procura speciale, valida e non revocata, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";

     

    (raggruppamento temporaneo di imprese - senza procura speciale)

    (cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale, di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A"):

    - (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

    - (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

    - .................

     

    (raggruppamento temporaneo di imprese - con procura speciale)

    (cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (...........), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma - giusta procura, valida e non revocata (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A") - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B"):

    - (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

    - (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

    - .................

     

    LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,

    LETTO il "regolamento" allegato alla convenzione e di essa parte integrante e sostanziale,

    LETTE le "Istruzioni" riportate in calce ad ogni effetto

     

    ACCETTA

     

    integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione di cui sopra, le citate "Disposizioni per la cessione del quinto" e le "Istruzioni" riportate in calce

     

    E DICHIARA

     

    ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione di cui sopra: art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati); art. 4 (Banche, intermediari finanziari e R.T.I. autorizzati); art. 5 (Copertura rischio premorienza); art. 9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento); art. 14 (Oneri); art. 15 (Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche); art. 16 (Responsabilità e adempimenti); art. 17 (Recupero quote indebitamente versate "post mortem" del pensionato); art. 19 (Buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione); art. 23 (Foro competente); art. 25 (Oneri fiscali).

     

    (FIRMA)

    ______________________________________________________________________________________

     

    Istruzioni

    La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di seguito denominato "modello di accettazione"), le presenti istruzioni e l’allegato alla convenzione formano un tutto inscindibile.

    La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova deliberazione dell’Istituto e comunque fino alla data di cui all’art. 22 ma nei limiti di espletabilità dell’attività prevista nel testo di convenzione.

    Hanno facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti indicati all’articolo 4 della convenzione medesima e dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata "dichiarazione sostitutiva").

     

    La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto accettante oppure da persona munita del potere di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

    La dichiarazione n.1 contiene le disposizioni volte a verificare la capacità generale a sottoscrivere convenzioni da parte dei soggetti interessati al convenzionamento.

     

    La dichiarazione va prodotta unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

    In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva.

    La dichiarazione in parola va resa esclusivamente dalle persone indicate.

     

    La dichiarazione va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione.

    Il modello di accettazione della proposta di convenzione deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di procura speciale, valida e non revocata, all’accettazione della proposta medesima in nome e per conto di uno di detti soggetti.

    La procura speciale dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione della convenzione unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

    In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo mandato deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della convenzione e deve essere trasmesso all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione medesima.

     

    L’accettazione della proposta di convenzione avviene mediante sottoscrizione apposta con firma digitale.

    Il presente schema di convenzione ha validità a far data dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

    Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2022 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a far data dal 1 gennaio 2023.

    Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1 gennaio 2023, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione.

     

    Allegato 2

    REGOLAMENTO "DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO"

     

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

     

    1. Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall’articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.

    2. La disciplina del presente regolamento è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.

    L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione all’Intermediario Finanziario, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure.

     

    Articolo 2

    Intermediari finanziari autorizzati

     

    1. L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli Intermediari individuati dall’articolo 1 del Decreto.

    2. L’esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all’accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.

    3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all’’Istituto i seguenti dati:

    - Codice ABI;

    - numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d’Italia;

    - ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;

    - codice fiscale;

    - codice IBAN

     

    Articolo 3

    Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

     

    1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione di cedibilità.

    2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 11.

     

    Articolo 4

    Notifica della cessione

     

    1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa, alla Sede dell’Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.

    2. L’Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell’esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall’Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.

    3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.

    4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 11.

     

    Articolo 5

    Trattamenti non cedibili

     

    1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto:

    - pensioni e assegni sociali;

    - trattamenti di invalidità civile;

    - assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

    - assegni straordinari di sostegno al reddito;

    - pensioni a carico degli Enti creditizi;

    - assegni al nucleo familiare;

    - ape sociale.

    2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

     

    Articolo 6

    Quota cedibile

     

    1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 11, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.

    2. L’importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.

    3. Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza della predetta differenza.

    4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.

    5. I trattamenti pensionistici di cui all’articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.

    6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

     

    Articolo 7

    T.A.E.G. applicato al finanziamento

     

    1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.

    2. Per l’applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

     

    Articolo 8

    Trattenute sulla pensione

     

    1. L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e il conseguente versamento della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.

    2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate, nei limiti del doppio quinto della pensione e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo di legge.

     

    Articolo 9

    Recupero crediti residui

     

    1. Qualora alla scadenza naturale del contratto di finanziamento risultino totalmente o parzialmente insolute rate di ammortamento e su consenso del pensionato gli importi residui continuino ad essere trattenuti senza soluzione di continuità sul trattamento pensionistico dell’interessato tramite l’apposita funzione di "accodamento", il soggetto accreditato si obbliga ad operare nel puntuale rispetto delle modalità stabilite nel messaggio INPS 12 agosto 2015, n. 5301, che il soggetto accreditato dichiara di ben conoscere.

    2. Il recupero degli insoluti in accodamento, di cui al precedente comma, deve essere parimenti garantito da copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato, e verrà effettuato mediante trattenute su pensione di importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con la salvaguardia del trattamento minimo di legge, entro la durata di 18 mesi successivi alla scadenza originaria del contratto.

    3. Per gli effetti di cui ai precedenti commi gli insoluti non recuperati al termine dei 18 mesi, così come gli eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultanti alla scadenza naturale del contratto, devono essere regolati esclusivamente tra le parti del contratto di finanziamento; il soggetto accreditato, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.

     

    Articolo 10

    Rinnovi di contratto

     

    1. Fermo restando quanto disposto dall’art.39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 in tema di rinnovo di cessione, nei casi di rinnovo dei contratti di finanziamento da parte di diversa società, c.d. "esterno", le rate ricomprese nel periodo che va dal mese di decorrenza giuridica del nuovo piano di ammortamento al mese precedente la decorrenza della trattenuta sono compensate tra le parti secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 15755 del 9 luglio 2009 e sue successive modifiche e integrazioni.

     

    Articolo 11

    Modifiche della quota cedibile

     

    1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.

    2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L’INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.

    3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l’INPS rende disponibile l’importo variato della quota cedibile alla Banca od Intermediario Finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.

     

    Articolo 12

    Variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche

     

    1. A fronte di eventuali cessioni di credito, cartolarizzazioni, conferimenti/revoche di mandato alla gestione e/o all’incasso o, comunque, di qualsiasi atto negoziale che comporti il mutamento del soggetto beneficiario dei crediti durante l’ammortamento del finanziamento, il soggetto accreditato espressamente si impegna a comunicare immediatamente all’Istituto ogni e qualsiasi informazione necessaria a consentire gli adempimenti del medesimo e a richiedere tempestivamente all’Istituto la migrazione dei piani di recupero in favore del nuovo beneficiario.

    2. Il soggetto accreditato "nuovo beneficiario" delle quote mensili procederà, laddove compatibile, agli adempimenti di cui al comma precedente utilizzando esclusivamente la procedura telematica dedicata, denominata "Trasferimento piani tra società finanziarie".

    3. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, il soggetto accreditato dichiara che i crediti corrispondenti ai versamenti già effettuati dall’Istituto in favore della società cedente/precedente mandataria a decorrere dal mese successivo alla notifica della richiesta di variazione del soggetto beneficiario sono oggetto di diretta regolarizzazione tra le parti contraenti del relativo atto negoziale e che nulla potrà in proposito pretendere dall’Istituto.

    4. Non sono possibili né ammesse surroghe delle Compagnie Assicuratrici nei confronti dell’INPS; conseguentemente le Banche e gli Intermediari Finanziari, nonché i soggetti che dovessero assumere, in corso di ammortamento, la titolarità del credito, sono tenuti ad inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano in conformità.

     

    Articolo 13

    Eliminazione della pensione

     

    1. In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.

    2. L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell’effettiva eliminazione della pensione.

    3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

    4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.

     

    Articolo 14

    Estinzione anticipata di prestiti

     

    1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.

    2. L’INPS provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.

    3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell’estinzione del prestito.

    4. Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3, 4 e 10 delle presenti disposizioni.

     

    Articolo 15

    Rimborso oneri

     

    1. Il cessionario si impegna a corrispondere all’Istituto un onere annuo per l’attività prestata.

    2. Nei confronti degli Intermediari Finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a 2,04 € (IVA esente) fino al 31.12.2023.

    Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l’onere, da corrispondersi, è pari a:

    € 106,08 (euro centosei/08), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,84 (euro otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2023 al 31.12.2023.

    3. L’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025.

    4. La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione.

    5. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto accreditato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.

    6. La modalità di cui al comma precedente viene applicata anche per il recupero di oneri relativi ad annualità pregresse, previa comunicazione tramite PEC del debito accertato al soggetto accreditato.

    Qualora ciò non sia attuabile, l’Istituto provvederà a mezzo PEC, a richiederne il pagamento al soggetto accreditato, che sarà tenuto ad effettuare il versamento entro il termine massimo di trenta giorni.

    In assenza del pagamento entro tale termine il recupero viene effettuato mediante emissione di avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

    7. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, e nei termini dallo stesso previsti, gli oneri di cui al presente articolo saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla data prevista nella comunicazione, da parte dell’Istituto, all’intermediario finanziario.

     

    Articolo 16

    Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

     

    1. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito "Regolamento UE") e nel "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021 (di seguito "Codice"), con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

    2. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento assicurano che i trattamenti oggetto del presente Regolamento saranno effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste dalla normativa di riferimento e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

    3. In ogni caso di trattamento, l’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

    4. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, l’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

    5. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

    6. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

    7. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

    8. L’INPS e i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

     

    Articolo 17

    Pubblicazione

     

    1. Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell’Istituto.

 

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