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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 02/12/2022

    Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

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    (*) Decreto abrogato dall'art. 13, comma 2, D.M. 29 dicembre 2023, n. 225, a decorrere dal 31 gennaio 2024.

     

    Capo I

    Disposizioni generali

     

    Art. 1

    Oggetto

     

    1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     

    Art. 2

    Carta elettronica

     

    1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

    2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

    3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta, secondo le modalità previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

    4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     

    Art. 3

    Beneficiari della Carta

     

    1. La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell'anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell'anno successivo, secondo le modalità definite dall'articolo 6.

    2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta.

     

    Art. 4

    Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

     

    1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento è il Ministero della cultura, di seguito «MIC». A tal fine, il MIC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

    2. Il MIC cura l'attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.

     

    Capo II

    Funzionamento della Carta

     

    Art. 5

    Attivazione della Carta

     

    1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d'uso, implica l'obbligo di utilizzo della Carta secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

    3. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

    a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

    b) libri;

    c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

    d) musica registrata;

    e) prodotti dell'editoria audiovisiva;

    f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

    g) corsi di musica;

    h) corsi di teatro;

    i) corsi di lingua straniera.

     

    Art. 6

    Uso della Carta

     

    1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.

    2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identità da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

    3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

    4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

    5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

     

    Art. 7

    Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni

     

    1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta, sono inseriti, a cura del MIC, in un apposito elenco consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/, e su eventuali altre applicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

    2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal MIC.

    3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

    4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

    5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.

     

    Art. 8

    Fatturazione e liquidazione

     

    1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

    2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

     

    Capo III

    Disposizioni finali

     

    Art. 9

    Controlli e sanzioni

     

    1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori ai sensi dell'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può, con provvedimento motivato sulla base della gravità degli usi difformi e delle violazioni delle disposizioni attuative, disattivare la Carta dei beneficiari, nonché cancellare i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, oppure, nei confronti degli stessi, negare l'accredito o recuperare le somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. In via cautelare, può disporre nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco la sospensione dell'erogazione dagli accrediti e, in presenza di condotte particolarmente gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco.

    2. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui al comma 1, secondo le modalità previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalità di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     

    Art. 10

    Trattamento dei dati personali

     

    1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta di cui al presente regolamento. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualità di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.

    2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono altresì disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite» di cui all'articolo 7, comma 5, la finalità di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

     

    Art. 11

    Norme finanziarie

     

    1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

    2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.

    3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio.

    4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     

    Art. 12

    Monitoraggio e VIR

     

    1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalità di utilizzo della Carta e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell'impatto della regolamentazione (di seguito: VIR) avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

    3. La VIR di cui al comma 2 è trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     

    Art. 13

    Disposizioni finali

     

    1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281.

 

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