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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 22/09/2022

    Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di varie amministrazioni

     

    Art. 1

    Consiglio di Stato

     

    1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

    2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 2

    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

     

    1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 3

    Ministero della cultura

     

    1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 4, 5 e 6 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 4

    Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

     

    1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 7 e 8 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 5

    Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

     

    1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 6

    Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

     

    1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 7

    Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

     

    1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 12, 13 e 14 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 8

    Ministero dell'istruzione

     

    1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 15 e 16 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

    2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 9

    Ministero dello sviluppo economico

     

    1. Il Ministero dello sviluppo economico e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 18 e 19 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 10

    Accademia nazionale dei Lincei

     

    1. L'Accademia dei Lincei è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nelle Tabelle 20 e 21 allegate, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 11

    Agenzia delle entrate

     

    1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 22, 23 e 24 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 12

    AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

     

    1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - AICS è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 25 e 26 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 13

    ACT - Agenzia per la coesione territoriale

     

    1. L' Agenzia per la coesione territoriale - ACT è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 27, 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 14

    ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

     

    1. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 30 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 15

    ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile

     

    1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 31 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 16

    INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

     

    1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 32 e 33 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 17

    INL - Ispettorato nazionale del lavoro

     

    1. L'Ispettorato nazionale del lavoro - INL è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 34, 35 e 36 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 18

    Parco nazionale del Pollino

     

    1. Il Parco nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

    2. Il Parco nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 19

    Parco nazionale della Sila

     

    1. Il Parco della Sila è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 39 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 20

    Ministero dell'economia e delle finanze

     

    1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità indicate nella Tabella 40 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

     

    Art. 21

    Disposizioni generali

     

    1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

    2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

    3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

    4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

    5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

    Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     

    Allegato

    (Testo dell’allegato)

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 settembre 2022, n. 221.

     

 

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