Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.

Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 05/08/2022

    Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

     

    Art. 1

    Definizioni

     

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'avviso di mancato recapito, ai sensi art. 26, comma 6, del medesimo decreto-legge;

    b) «decreto-legge»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalità di funzionamento;

    c) «gestore della piattaforma»: la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

    d) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall'art. 26, comma 2, lettera c), del decreto-legge;

    e) «destinatari»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

    f) «atti»: atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, oggetto di notificazione tramite piattaforma;

    g) «piattaforma»: la piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

     

    Art. 2

    Ripetibilità delle spese di notificazione

     

    1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili nei confronti del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, in caso di mancato pagamento, sono recuperate dai mittenti con le modalità previste dalla legge.

     

    Art. 3

    Modalità di determinazione delle spese di notificazione

     

    1. Le spese di notificazione degli atti mediante la piattaforma sono determinate tenendo conto:

    a) dei costi, sostenuti dai mittenti, per l'elaborazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notifica, per il relativo deposito sulla piattaforma e per la gestione degli esiti della notifica;

    b) dei costi, sostenuti dal gestore della piattaforma, per la gestione del complessivo servizio di notifica, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) e d);

    c) dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, nei casi di cui all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge;

    d) dei costi sostenuti dal fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 luglio 1999, n. 261, per la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione nei casi di cui all'art. 26, comma 20, del decreto-legge.

     

    Art. 4

    Determinazione delle spese di notificazione

     

    1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 2, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura di euro 2,00 per ciascuna notifica effettuata tramite la piattaforma.

    2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario privo di un indirizzo di Posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato iscritto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge ovvero nei casi di cui all'art. 26, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dal comma 1, si aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

    3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea degli atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi 1 e 2, si aggiungono altresì le spese relative alla suddetta attività, indicate all'art. 5, comma 1, lettera c).

    4. I costi di spedizione di cui al comma 2 per l'attività di notifica degli avvisi in formato cartaceo, a mezzo posta, sono determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma all'esito di procedure ad evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della modalità di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge, tenuto conto anche degli esiti, degli accertamenti e delle attività necessarie ad eseguire e a completare la notifica.

    5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma 2 è reso pubblico dal gestore della piattaforma mediante pubblicazione, con adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale.

     

    Art. 5

    Ripartizione delle spese di notificazione

     

    1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate nell'art. 4, è ripartito, ai sensi dell'art. 26, comma 14, del decreto-legge, nella misura di:

    a) euro 1,00, a favore dei mittenti, per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

    b) euro 1,00, a favore del gestore della piattaforma per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

    c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nei casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

    2. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono versate dal mittente al gestore della piattaforma, con le modalità indicate all'art. 6.

    3. Le somme di cui al comma 1, lettera c), sono versate direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al momento della consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge.

    4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al gestore della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma 1, lettera b), con le modalità indicate all'art. 6.

    5. Per la notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione, sono ripetibili esclusivamente le somme di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre ai costi di spedizione di cui all'art. 4, commi 2 e 4. Nei predetti casi, l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma 1, ripetibili nei confronti del destinatario, è ridotto in misura corrispondente.

     

    Art. 6

    Anticipazioni

     

    1. I mittenti anticipano al gestore della piattaforma, all'atto di ciascuna commessa relativa agli atti avviati alla notifica, il 30% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), relative a ciascuna notifica, nonché il 30% dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, calcolato dal mittente sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati nell'anno antecedente a quello della commessa stessa.

    2. Entro trenta giorni dalla verifica di regolarità delle prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata nei termini e con le modalità previste dalle condizioni di servizio che disciplinano l'utilizzo della piattaforma da parte dei mittenti, questi ultimi versano al gestore della piattaforma il saldo dell'importo dovuto a consuntivo, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, relativamente alle prestazioni suddette.

    3. In ordine all'ammontare dell'anticipazione e ai tempi del saldo e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi sono fatti salvi eventuali, diversi accordi tra il gestore della piattaforma e ciascun mittente.

     

    Art. 7

    Disposizioni finali

     

    1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    3. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     

    ---

    Provvedimento pubblicato nella G.U. 03 agosto 2022, n. 180.

 

Made in DataLabor.Com