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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 05/08/2022

    Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022

     

    Art. 1

    Ambito e definizioni

     

    1. Con il presente decreto si provvede alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 per le finalità di cui all'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» (di seguito «Fondo»), che ammontano, tenuto conto di quanto disposto dal medesimo art. 105-bis, dall'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a 9 milioni di euro.

    2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, ai sensi del richiamato art. 105-bis, a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

     

    Art. 2

    Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse

     

    1. Il riparto delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 9 milioni tra regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2021 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

    2. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente ad INPS.

    3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 81.441,00 ed euro 80.332,00 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

    4. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite ad INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole regioni secondo la tabella 1, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

    5. Le risorse ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 già trasferite ad INPS e non utilizzate nell'esercizio finanziario 2021 sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario 2022, nel rispetto della ripartizione tra regioni stabilita dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     

    Art. 3

    Istanza per accedere al «Reddito di libertà»

     

    1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, è riconosciuto un contributo denominato «Reddito di libertà», stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

    2. Il reddito di libertà è riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di cui al comma 4.

    3. Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.

    4. La domanda è presentata all'INPS sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza di cui al comma 1 che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

    5. Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.

    6. Il reddito di libertà è riconosciuto ed erogato da INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con il presente decreto.

    7. Non saranno prese in carico dall'INPS le istanze di richiesta del reddito di libertà non conformi ai criteri indicati nel presente decreto.

    8. L'INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso.

     

    Art. 4

    Dati e informativa dell'INPS

     

    1. INPS fornirà con cadenza trimestrale i dati statistici sulle prestazioni erogate e sui beneficiari di cui al presente decreto.

     

    Art. 5

    Efficacia

     

    1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     

    Allegato

    DATI ISTAT - POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021

    (ETA' COMPRESA 18-67 ANNI)

     

    Tabella 1

    Dati Istat - Popolazione femminile al 1° gennaio 2021 (età compresa 18-67 anni)

    Regioni Popolazione

    Femminile

    Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem. tot) Quota regionale stanziamento
    Abruzzo 411.608 2,15% 193.943
    Basilicata 177.039 0,93% 83.418
    Calabria 608.835 3,19% 286.873
    Campania 1.875.856 9,82% 883.874
    Emilia-Romagna 1.416.590 7,42% 667.475
    Friuli-Venezia Giulia 373.960 1,96% 176.204
    Lazio 1.894.108 9,92% 892.474
    Liguria 470.283 2,46% 221.590
    Lombardia 3.184.736 16,67% 1.500.597
    Marche 474.615 2,48% 223.631
    Molise 93.744 0,49% 44.171
    Piemonte 1.345.715 7,05% 634.080
    Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 170.469 0,89% 80.322
    Provincia Autonoma Trento 172.843 0,90% 81.441
    Puglia 1.286.160 6,73% 606.018
    Sardegna 518.945 2,72% 244.519
    Sicilia 1.580.729 8,28% 744.814
    Toscana 1.173.779 6,15% 553.066
    Umbria 274.521 1,44% 129.350
    Valle d'Aosta / Vallèe d'Aoste 39.594 0,21% 18.656
    Veneto 1.556.684 8,15% 733.485
    Totale 19.100.813 100% 9.000.000

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 03 agosto 2022, n. 180.

 

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