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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 05/08/2022

    Reati tributari - Omessa dichiarazione dei redditi - Imputazione in qualità di legale rappresentante della società - Condanna per IRPEF e omessa dichiarazione personale in relazione ai compensi di ammonistratore - Illegittimità - Nullità della sentenza

     

    Ritenuto in fatto

     

    1. Con la sentenza del 7 giugno 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a G. F. il 28 febbraio 2019 dal Tribunale di Lecce alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 5 d.lgs. n.74 del 2000 (in Melpignano il 30 settembre 2011).

    2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

    2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità delle sentenze di merito per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 521 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, già eccepito con l'appello.

    La sentenza di primo grado ha condannato l'imputato, come persona fisica e non quale legale rappresentante della società, per aver omesso la dichiarazione a fini Irpef nell'anno 2010, pur avendo percepito per la propria attività di amministratore della I. s.r.l. importi complessivamente pari ed € 298.780,00, evadendo l'Irpef per € 121.645,40.

    Con l'imputazione, invece, si contestò la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'esercizio finanziario del 2010, per un importo complessivo di IRPEF pari a € 121.645,40, in qualità di legale rappresentante della società I. s.r.l.

    La Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza, avrebbe ritenuto il riferimento all'IRPEF evasa sufficiente a far comprendere all'imputato che l'omessa presentazione delle dichiarazioni riguardasse l'imputato persona fisica e non la società. Tale assunto sarebbe errato poiché i riferimenti alla qualità di legale rappresentante, alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e alle dichiarazioni annuali relative a tali imposte sono idonei a dimostrare come l'imputato fosse chiamato a rispondere dell'omessa dichiarazione in qualità di legale rappresentante della società e non di persona fisica e il mero riferimento all'IRPEF, anziché all'IRES, non può considerarsi adeguato a superare questi vizi, ben potendo trattarsi di un errore materiale facilmente emendabile.

    L'imputato si sarebbe difeso solo sul fatto contestato: sull'omessa presentazione della dichiarazione in qualità di legale rappresentante; né può valutarsi negativamente per l'imputato il consenso prestato dalla difesa all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti delle indagini preliminari.

    L'assenza della modifica dell'imputazione, con la nuova contestazione, avrebbe concretizzato la nullità della sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen. Le sentenze di merito non avrebbero motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000.

    2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 5 d.lgs. n.74 del 2000. Mancherebbe la motivazione sui rilievi difensivi volti a dimostrare l'insussistenza del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n.74 del 2000, come contestato, sulle ragioni della responsabilità dell'imputato e sulla infondatezza dei motivi di appello.

    Sarebbero stati violati gli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.: la corretta valutazione delle prove avrebbe imposto una sentenza di insussistenza del reato, poiché la I. s.r.l. si sarebbe trovava nell'assoluta impossibilità di presentare le dichiarazioni relative all'anno 2010, entro il termine; al più non sarebbe stata superata la soglia di punibilità.

    2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, sulla dichiarata penale responsabilità per il fatto diverso. Le prove sarebbero costituite solo dalla documentazione della I. s.r.I.; nessuna attività di indagine sarebbe stata compiuta per accertare l'effettiva percezione del reddito, non riconosciuta dall'imputato in sede di verifica fiscale. Tale elemento di prova non sarebbe stato valutato dalla Corte di appello.

    2.5 Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

     

    Considerato in diritto

     

    1. Il primo motivo è fondato.

    1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 32785 del 13/05/2016, Di Benedetto, Rv. 267398), nel fatto devono intendersi rientrare gli elementi identificativi dell'azione sanzionata dall'ordinamento e quelli circostanziali, che servono a precisare il rimprovero mosso all'imputato, affinché possa adeguatamente difendersi, e a delimitare il thema decidendum: condotta contestata; data e luogo di consumazione; circostanze che aggravano il reato; norme violate.

    Di conseguenza, si è definito «fatto nuovo» quello ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo.

    Per «fatto diverso», invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (cfr. Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861).

    Dunque, il fatto a cui fanno riferimento tutte le norme sull'imputazione e le sue vicende, compresi gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. richiamati dalla difesa, è il fatto storico, è la fattispecie concreta su cui il giudice deve verificare la sussumibilità nella fattispecie astratta.

    Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051, Carelli), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 - 01, ha affermato il principio per cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato.

    1.2. Come correttamente rilevato dal ricorrente, il fatto descritto nel capo di imputazione è il seguente: «per aver, nella qualità di legale rappresentante della società I. s.r.l, corrente in Gemini di Ugento, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'esercizio finanziario 2010, con un IRPEF evasa pari a € 121.645,40; in Melpignano, il 30.9.2011, acc. con p.v. del 28.6.2014».

    La condanna è, invece, intervenuta per aver omesso la presentazione della dichiarazione a fini IRPEF nell'anno 2010, pur avendo percepito per la propria attività di amministratore della I. s.r.l. importi complessivamente pari ed € 298.780,00, evadendo l'IRPEF per € 121.645,40.

    1.3. Il fatto per il quale è intervenuta la condanna è dunque diverso da quello indicato nell'imputazione che fa esplicito riferimento alla omissione della presentazione delle dichiarazioni annuali della società sulle imposte sui redditi e sull'iva nella qualità di legale rappresentante e non in conseguenza di emolumenti percepiti quale amministratore; l'omissione nella qualità è rafforzata anche dalla indicazione della sede sociale e dalla mancanza di riferimenti specifici alla persona fisica («per aver, nella qualità di legale rappresentante della società I. s.r.I., corrente in Gemini di Ugento, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'esercizio finanziario 2010...»).

    1.4. Il riferimento all'Irpef, ritenuto rilevante dalla Corte di appello, è semmai un elemento di ulteriore incertezza, rispetto alla prima parte della formulazione dell'imputazione, anche per la mancanza, come già detto, di riferimenti specifici alle somme percepite dalla società quale legale rappresentante.

    1.5. A ciò va aggiunto che tutta la linea difensiva si è svolta solo sulla condotta contestata ed era volta a dimostrare l'inesistenza dell'omissione, anche in relazione al quantum indicato nell'imputazione. La linea difensiva è stata ribadita nel giudizio di appello: la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le prove prodotte dalla difesa (le dichiarazioni fiscali ed il bilancio della I. s.r.I.) perché il processo avrebbe riguardato l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'imputato quale persona fisica e non quelle relative alla società. Si è, dunque, realizzato quel cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria che ha impedito o menomato il diritto di difesa dell'imputato.

    2. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado; si dispone la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce.

    Tenuto conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione non risulta ancora decorso.

     

    P.Q.M.

     

    Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Lecce.

 

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