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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 24/06/2022

    Flussi migratori 2021 e 2022, introdotti percorsi di semplificazione. Le verifiche di congruità non spettano più a INL

     

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale per la Tutela, la Vigilanza e la Sicurezza del lavoro - ha emanato questa mattina una nota con cui informa tutte le proprie articolazioni territoriali delle novità introdotte dal Decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro".

    "Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 - si legge nel provvedimento - è stato pubblicato il decreto-legge n. 73, in vigore dal 22 giugno scorso, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" nel cui articolato sono previste le disposizioni degli artt. 42, 43 e 44 che introducono percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal d.lgs. n. 286/1998 e dal d.P.R. n. 394/1999".

    "In particolare, la procedura prevista dall’art. 44 del citato decreto-legge sostituisce la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del d.P.R. n. 394/1999, in ordine alla "osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili" e demanda in via esclusiva la stessa ai soggetti di cui sopra".

    "Il comma 2 della disposizione stabilisce i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità (capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa)".

    In merito a tali criteri, l’Ispettorato nazionale del Lavoro emanerà maggiori indicazioni.

    "In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero".

    "Con riferimento alle domande dell’annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dagli ITL, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione.

    In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione.

    L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 2.

    Ai sensi del comma 6, resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di svolgere controlli sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo".

 

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