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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 24/06/2022

    Lavoro - Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Riforma in appello - Riscossione mediante ruolo - Difetto di titolo esecutivo - Irripetibilità

    Rilevato che

     

    con sentenza del 15 gennaio 2016, la Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Palermo sull'opposizione proposta da A.T. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Riscossione Sicilia S.p.A., avverso la cartella esattoriale recante l'intimazione di pagamento di somme a titolo di restituzione alla predetta Agenzia di quanto versato all'opponente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia poi riformata dalla Corte d'Appello di Brescia con rigetto della domanda originaria volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e delle sanzioni disciplinari irrogatele in precedenza, in parziale riforma della decisione predetta annullava parzialmente la cartella esattoriale e rideterminava in riduzione l'importo da restituire;

    la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto costituire titolo esecutivo la sentenza della Corte d'Appello di Brescia sebbene questa non recasse alcuna condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della riformata sentenza di primo grado né alcuna quantificazione degli importi da restituire e legittimo, ai fini della ripetizione dell'indebito, lo strumento della riscossione mediante ruolo.

    per la cassazione di tale decisione ricorre la T., affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate essendo rimasta intimata la Riscossione Sicilia S.p.A.;

    la ricorrente ha poi presentato memoria;

     

    Considerato che

     

    con il primo motivo,la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 336, comma 2, 431, comma 5 e 474 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma di quella pronuncia, ancorché la stessa non contenga alcuna statuizione a riguardo;

    con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, 336, comma 2, 431, comma 5 e 474 c.p.c., la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale laddove esclude che ai fini dell'iscrizione a ruolo di somme aventi causa in rapporti di diritto privato, queste debbano risultare da un titolo avente efficacia esecutiva;

    con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999, ribadisce la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale laddove si afferma la possibilità di riscossione mediante ruolo dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato in difetto di un titolo esecutivo;

    tutti gli esposti motivi, che, in quanto tutti diretti a contestare la ripetibilità tramite la riscossione mediante ruolo delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello, in difetto di un titolo esecutivo, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12387/2016 e Cass. n. 9287/2012) secondo cui, laddove la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga, come nel caso di specie, un'espressa statuizione di condanna, non costituisce titolo esecutivo; né è applicabile il disposto degli artt. 17 e 31 d.lgs. n. 46/1999, ai fini della riscossione mediante ruolo dei crediti di enti pubblici non economici aventi causa in rapporti di diritto privato;

    pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese di lite;

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione.

 

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