Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.

Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 24/06/2022

    Esposizione ad amianto - Rivalutazione contributiva ex art. 13, l. n. 257/1992 - lmproponibilità dell’azione per mancata presentazione di una previa domanda amministrativa - Termine di decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970 - Decorrenza

    Rilevato che

     

    1. La Corte d'appello di Cagliari ha accolto l’appello di M.C. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell’appellante alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992, per il periodo dall’8.5.1973 al 31.12.1992.

    2. La Corte di merito ha rilevato che il C., in pensione dall’1.7.2008, aveva presentato una prima domanda amministrativa il 2.7.2008 ed una seconda domanda il 18.3.2015; che con sentenza n. 1699/15 pronunciata in separato procedimento (instaurato nel 2007) il Tribunale aveva dichiarato l’improponibilità dell’azione per mancata presentazione di una previa domanda amministrativa; ha ritenuto che, in forza di questo giudicato, non potesse tenersi conto, ai fini della decadenza ex art. 47 dpr 639/70, della domanda amministrativa del 2008.; che, anche a prescindere dal giudicato, non potesse farsi decorrere il termine di decadenza dalla domanda amministrativa del 2008, poiché all’epoca di presentazione della stessa il C. aveva già avviato un procedimento giudiziario con l’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva, così dimostrando il suo interesse a coltivare la pretesa; che la sola domanda amministrativa da considerare era quella del 2015 e, rispetto ad essa, la domanda giudiziale era stata tempestiva (ricorso depositato il 19.7.2016) e nessuna decadenza si era verificata.

    3. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

    M.C. non ha svolto difese.

    4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

     

    Considerato che

     

    5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.

    6. L’Inps ha rilevato che la sentenza del Tribunale n. 1699/15 aveva dichiarato improponibile l’azione per la mancanza di una "previa" domanda amministrativa, cioè presentata prima del ricorso giudiziale depositato il 2.7.2007; che tale pronuncia n. 1699/15 non potesse condurre a far ritenere insussistente la domanda amministrativa presentata nel 2008 (la sentenza oggi impugnata dà atto che nel fascicolo di parte è prodotta la prima domanda amministrativa del 2.7.08).

    7. Il motivo di ricorso è fondato.

    8. Il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 deve essere computato a decorrere dalla prima domanda amministrativa, pacificamente presentata il 2.7.2008, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1699/2015, che ha dichiarato improponibile il ricorso in giudizio del 2.7.2007, per la mancata presentazione di una "previa" domanda amministrativa.

    9. Il fatto che la domanda amministrativa sia stata presentata nel corso del giudizio definito con la citata sentenza n. 1699/2015 non impedisce, come correttamente osservato dall’Inps, che detta domanda segni comunque l’avvio del procedimento amministrativo e determini, quindi, il decorso del termine triennale di decadenza.

    10. Rispetto alla domanda amministrativa del 2008, il ricorso in giudizio depositato il 19.7.2016 non ha impedito il maturare della decadenza di cui all’art. 47 cit.

    11. Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

     

    P.Q.M.

     

    Aaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

Made in DataLabor.Com