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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 13/05/2022

    Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale

     

    Art. 1

    Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014

     

    1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

    "i)-bis: "equity": il conferimento di capitale in un’impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);

    i)-ter: "quasi-equity": un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity) e possono altresì assumere la forma di convertible note;

    i)-quater: "investitori terzi": i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del venture capital, rientranti nelle seguenti categorie:

    i. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:

    1) abbiano almeno venti tra start-up innovative o PMI innovative in portafoglio;

    2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;

    3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall’acceleratore o incubatore;

    4) il valore del portafoglio dell’acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle società in portafoglio;

    5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (exit);

    ii. business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare l’operazione di investimento di cui all’art. 6-bis.

    A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere costituisca indice del possesso da parte del business angel dei richiesti requisiti di competenza, professionalità e capacità organizzative;

    iii. family offices che si qualifichino come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital nonché le competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate rispetto all’operazione di investimento di cui all’articolo 6-bis. Costituisce indice presuntivo del possesso dei richiesti requisiti di competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche l’aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell’opportunità di investimento di cui all’articolo 6-bis, operazioni di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche similari alle imprese beneficiarie ai sensi del presente decreto;

    iv. gestori autorizzati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento";

    b) all’articolo 4, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

    "5-bis. Le start-up innovative già destinatarie delle agevolazioni per i piani d’impresa previsti dall’articolo 5, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall’articolo 6-bis, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui ai commi 1 e 3.";

    c) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

    "Art. 6-bis. Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative

    1. Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall’art. 6, possono richiedere, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 22 del Regolamento di esenzione e alle condizioni di cui al presente articolo, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 6 in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, l’investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve avere le seguenti caratteristiche:

    a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 6. Ai fini del presente articolo, l’investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso;

    b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;

    c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;

    d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;

    e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.

    3. L’investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, ai fini del comma 1, deve:

    a) possedere le caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), d) ed e);

    b) prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;

    c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento di cui all’art. 9.

    4. Ai fini del comma 2, sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell’ambito di interventi di fondi pubblici di co-investimento.

    5. La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all’art. 6 e deve riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3, che l’impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 6 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera a).

    6. Le richieste presentate a fronte di operazioni di investimento nel capitale di rischio già perfezionate devono intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l’efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all’avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

    7. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% (cinquanta percento) delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall’impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell’art. 6 e, in particolare, nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.

    8. L’importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi 5 (cinque) anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei 5 (cinque) anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

    9. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo e in merito alle modalità di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell’ammissione al beneficio in questione sono fornite con circolare adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 8.";

    d) all’articolo 7, comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

    "Resta fermo che eventuali interventi modificativi del presente decreto recano in allegato l’elenco degli oneri rispettivamente introdotti o integrati.";

    e) all’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

    e.1) al comma 2, le parole: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 6";

    e.2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

    "2-bis. Le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 6-bis sono presentate al Soggetto gestore che procede all’istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all’art. 5 e la conformità dell’investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all’art. 6-bis.";

    e.3) al comma 4, le parole: "Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di agevolazione e le richieste di cui al comma 2-bis, complete dei dati previsti dai rispettivi moduli di richiesta";

    e.4) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

    "Con le medesime modalità sono fornite le disposizioni operative per la presentazione della documentazione comprovante l’intervenuto perfezionamento dell’investimento nel capitale di rischi di cui all’art. 6-bis, ove non già disponibile alla data di presentazione della richiesta di conversione.";

    f) all’articolo 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

    "1-bis. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici di cui all’art. 6-bis. I medesimi benefici sono, altresì, revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 6-bis.

    1-ter. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 1-bis, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all’art. 6-bis, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell’operazione di investimento nel capitale di rischio della start-up innovativa.".

     

    Art. 2

    Disposizioni finali

     

    1. Con circolare adottata ai sensi dell’art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono fornite le necessarie disposizioni operative per l’attuazione delle modifiche di cui al presente decreto.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che, alla predetta data di pubblicazione, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 (ventiquattro) mesi.

    3. In ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è riportato in allegato l’elenco degli oneri informativi per le imprese introdotti dal presente decreto.

    4. La misura di sostegno di cui al presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it ai sensi dell’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

     

    Allegato

     

    (Testo dell’allegato)

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 maggio 2022, n. 114.

 

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