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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 13/05/2022

    Aggiornamento delle procedure per la liquidazione delle pensioni con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 102).

     

    Si fa seguito alla circolare n. 38 del 8 marzo 2022 e al messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, per comunicare che le procedure sono state aggiornate per consentire la gestione del conto e la liquidazione della pensione in favore dei soggetti con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi.

    Alla pensione in argomento possono accedere, se si trovano nelle condizioni dettate dalla norma, i lavoratori:

    - Dipendenti;

    - Autonomi;

    - Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, gestite dall’INPS;

    - Gestione separata;

    - Che perfezionano il requisito in regime di cumulo con esclusione delle casse professionali.

    I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto, conseguito nel corso del 2022, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.

    Si forniscono di seguito le indicazioni di dettaglio.

     

    Sistema Unicarpe

    Si comunica che la procedura UNICARPE è stata aggiornata per consentire la definizione delle domande di pensione per i soggetti con almeno 64 anni di età e 38 anni di contribuzione.

    La storicizzazione delle domande lavorate consente la trasmissione dei dati di calcolo e degli oneri alle procedure di liquidazione per le pensioni liquidate in modalità automatica.

    Si comunica che sarà possibile gestire il conto e liquidare le pensioni anche dei soggetti iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali.

     

    Verifica datore di lavoro pubblico privato

    In fase di istruttoria la procedura analizza il conto e si collega alla base dati IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) - per impostare in automatico la natura giuridica del datore di lavoro. L’informazione deve essere inserita manualmente in tutti i casi in cui la matricola aziendale dell’ultimo datore di lavoro non è presente negli archivi di Anagrafica Unica.

     

    1.1 Decorrenza

    La prima decorrenza utile è 2 aprile 2022.

    La decorrenza pensione viene fissata trascorsi:

    - tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi e non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022 ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO.

    - sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

    Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO.

    Per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

     

    2. Procedure di liquidazione

     

    2.1. Codifica

    Per consentirne l’individuazione, le pensioni in argomento sono state identificate con un codice specifico.

    Il campo "tipo beneficio" del folder "Maggiorazione/Benefici" della procedura nuova IVS viene valorizzato come "PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102" memorizzato con il codice "18" nei campi in GP1AV61 e GP2PBBPAR del database.

     

    2.2 Decorrenza

    Per gestire il regime delle decorrenze (+3/+6 mesi dalla data di perfezionamento diritto), diversamente disciplinato in funzione della qualificazione (pubblica o privata) del datore di lavoro oltre che della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (per la decorrenza mensile o inframensile della pensione), è stato previsto il campo "Dipendente pubblico" da valorizzare con SI/NO

    L’informazione viene valorizzata:

    - dal sistema UNICARPE (FELPE), nel caso di liquidazione in modalità automatica;

    - dall’operatore in caso di liquidazione in modalità manuale.

     

    2.3 Rilevazione degli oneri

    L’onere viene codificato come di seguito indicato:

    - se dipendente pubblico = NO

    - codice legge onere 5800 (GP2PB00 LEG)

    - codice gruppo onere 5801 (GP2PB00 LEG1)

    - se dipendente pubblico = SI

    - codice legge onere 5800 (GP2PB00 LEG)

    - codice gruppo onere 5802 (GP2PB00 LEG1)

    I dati relativi alla decorrenza del beneficio, alla data cessazione (corrispondente alla decorrenza pensione con le regole ordinarie) e alla relativa codifica vengono memorizzati nei campi della sezione GP2PB00 con le consuete modalità.

    I campi relativi all’onere saranno valorizzati:

    - dal sistema UNICARPE (FELPE), nel caso di liquidazione in modalità automatica;

    - dall’operatore in caso di liquidazione in modalità manuale.

     

    3. Incumulabilità con i redditi da lavoro

    Le procedure sono state aggiornate per gestire l’incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con modificazioni in legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

    La pensione con almeno 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata.

    I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione in argomento e fino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

    Quindi, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

     

    3.1 Data fine incumulabilità

    La data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia viene registrata nel campo GP1AF06N. Nel caso di liquidazione in modalità manuale, la scadenza incumulabilità deve essere inserita a cura dell’operatore.

     

    3.2 Memorizzazione dati

    Per la gestione della incumulabilità in questione è stata estesa la rilevanza 29= INCUMULABILITA’ QUOTA 100/102:

    - rigo 10 = lavoro autonomo e dipendente (escluso autonomo occasionale art.2222 c.c.). In questa voce deve confluire sia il reddito da lavoro dipendente, sia il reddito da collaborazione coordinata e continuativa, sia reddito da lavoro autonomo

    - rigo 11= lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c.

    Nelle procedure di liquidazione, l’acquisizione dei redditi per l’incumulabilità è obbligatoria.

    Le informazioni acquisite vengono registrate all’interno della sezione GP2KL con data inizio e fine periodo.

    Si precisa che le altre eventuali rilevanze presenti dovranno essere gestite con le consuete modalità.

     

    3.3 Gestione della incumulabilità da parte del calcolo centrale

    Come già ribadito, i redditi derivanti dallo svolgimento, anche all’estero, di qualsiasi attività lavorativa successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione con almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi.

    La rilevanza 29, che qualifica l’incumulabilità è obbligatoria.

    Redditi da attività lavorativa (rigo 10)

    Nel caso in cui sia presente un reddito maggiore di zero derivante da lavoro dipendente, da collaborazione coordinata e continuativa, da lavoro autonomo, prodotto in Italia o all’estero, registrato nel rigo 10, successivamente alla data di decorrenza della pensione, si procede alla sospensione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito.

    Reddito da lavoro autonomo occasionale (rigo 11)

    Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo occasionale, registrato nel rigo 11, sia superiore a 5000 euro, il pagamento viene sospeso nell’anno di produzione del reddito.

    In tal caso, l’importo lordo della pensione viene interamente reincassato al fondo di gestione. Tale evidenza è registrata sulla cedola mensile (GP5/6 e GP8) con il codice fondo 082. I trattamenti di famiglia eventualmente presenti sulla pensione vengono invece corrisposti.

    Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica l’incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento.

    Nei casi descritti, se il reddito viene prodotto nell’anno di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione in argomento viene sospesa da gennaio al mese di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia registrato nel campo GP1AF06.

    Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, non si applica l’art. 35, comma 8, del decreto legge dicembre 2008, n. 207 conv. con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 14. I redditi vanno, pertanto, verificati nello stesso anno.

     

    4. Provvedimento di liquidazione

     

    Nel provvedimento di liquidazione, viene riportata la seguente indicazione:

    La pensione è stata liquidata in applicazione dell’articolo 1, comma 87, lettere a), b), c) ed e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Pensione Quota 102).

    Nella sezione "OBBLIGO DI COMUNICAZIONI " viene inserita l’avvertenza della incumulabilità fra il trattamento pensionistico e i redditi da lavoro come riportato al punto 3 e il relativo obbligo di comunicazione.

     

    5. Maturazione dei requisiti prima dell’anno 2022

     

    Per espressa previsione normativa i requisiti di almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva devono essere maturati nell’anno 2022.

    Pertanto, qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom "pensione anticipata quota 102" (0001- 0001- 0185) e nel corso dell’istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata quota 100, gli operatori avranno cura di interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà (vedi circolare n. 289 del 1991).

    Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata quota 100, l’operatore dovrà caricare d’ufficio il prodotto web dom dedicato "pensione anticipata quota 100" (0001-0001- 0174) con la stessa data della domanda "pensione anticipata quota 102" presentata dall’utente o dal patronato.

 

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