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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 13/05/2022

    Avvisi di addebito INPS - Disconoscimento relate di notifica e avvisi notificati - Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Interruzione della prescrizione

    Rilevato che

     

    1. con sentenza 21 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di D.A. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento della prescrizione dell’avviso di addebito 368 2012 0001086985, di decadenza degli avvisi di addebito 368 2017 0019512927, 368 2017 0020968878 e 368 2016 0027943701 e di illegittimità, nullità, inesistenza o comunque di omessa notificazione di ulteriori cartelle di pagamento e avvisi di addebito, con il conseguente annullamento dell’intero debito nei confronti di Inps e Inail, posto in riscossione dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER);

    2. riconosciuta la validità della rappresentanza processuale di AdER da parte di un avvocato del libero foro, la Corte territoriale ha negato la fondatezza del disconoscimento dal ricorrente delle fotocopie prodotte delle relate di notifica e degli avvisi notificati in assenza delle modalità prescritte per legge; ha accertato la regolare notificazione (il 28 marzo 2012 a mezzo del servizio postale) dell’avviso di addebito 368 2012 0001086985, l’inesistenza del diritto di agire per la prescrizione del credito dell’Inps, che non aveva esercitato alcuna azione diretta al pagamento del credito in assenza di atti esecutivi; infine, l’interruzione del termine di prescrizione per effetto del riconoscimento di debito conseguente alla richiesta di rateizzazione del debito;

    3. con atto notificato il 26 ottobre 2020 D.A. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui hanno resistito Inps, Inail e AdER con distinti controricorsi.

     

    Considerato che

     

    1. in via di premessa, deve essere ritenuta la tempestività del ricorso (notificato a mezzo PEC il 26 ottobre 2020, cadente di lunedì), infondatamente eccepita dall’Inps (a pg. 5 del controricorso), in quanto notificato nel termine semestrale, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione dei termini processuali a norma degli artt. 83 d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 e 36 d.l. 23/2020 conv. con mod. in l. 40/2020, dalla pubblicazione della sentenza (il 21 febbraio 2020);

    2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c., 214, 215, 216 c.p.c. e vizio motivo in relazione alle stesse norme, per il tempestivo ed espresso disconoscimento delle sottoscrizioni sulle cartoline di ricevimento delle cartelle e degli avvisi di addebito e la mancata loro verificazione ad istanza degli enti di riscossione e creditori (primo e secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al suddetto tempestivo disconoscimento (terzo motivo);

    3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

    4. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

    4.1. in particolare, ciò in riferimento alla negazione di un rituale né tempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito e delle loro relate di notifica con relative sottoscrizioni, non compiuto in modo chiaro, circostanziato né esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794):

    come congruamente argomentato, in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto (dal penultimo capoverso di pg. 3 al terzo di pg. 4 della sentenza), dalla Corte d’appello e accertato dal Tribunale (come esposto al primo capoverso di pg. 2 della sentenza);

    4.2. il dedotto vizio di omesso esame è poi inammissibile, a norma dell’art 348ter, ult. comma c.p.c., per la ricorrenza di una cd. "doppia conforme" (in assenza di indicazione delle ragioni di fatto a base delle decisioni di primo e di secondo grado, con dimostrazione della loro diversità: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); peraltro, esso neppure ha ad oggetto un "fatto storico" (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), bensì un procedimento, quale è il disconoscimento di conformità di copie di documenti agli originali, implicante una valutazione giuridica;

    4.3. al di là del difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione, in parte qua d’interesse, della sentenza del Tribunale per la denunciata omessa pronuncia in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento (al primo capoverso di pg. 21 del ricorso), per conformazione della censura al principio anche nell’ipotesi di denuncia di error in procedendo (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134), essa neppure sussiste, avendo invece la Corte territoriale reso una pronuncia di implicito rigetto, contenuta nella reiezione di tutte le domande di D.A. (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718);

    5. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lg. 546/1992, per il proprio interesse, attraverso l’impugnazione del ruolo, all’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria degli enti siccome prescritta, erroneamente disattesa, avendo egli avuto conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, di cui ha eccepito l’omessa notificazione, soltanto attraverso la consegna dell’estratto del ruolo (quarto motivo);

    6. esso è inammissibile;

    7. il motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma n. 4 c.p.c., per omessa confutazione (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354) del presupposto a base della ritenuta carenza d’interesse, consistente nella accertata regolare notificazione dell’avviso di addebito (al quinto capoverso di pg. 4 della sentenza), rimasta acquisita in conseguenza della ravvisata infondatezza dei precedenti motivi scrutinati, con la conseguente irrilevanza, per detta genericità, delle argomentazioni svolte;

    8. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., per inidoneità, erroneamente negata, della domanda di rateizzazione del debito contributivo all’interruzione della prescrizione, in quanto non integrante suo riconoscimento (quinto motivo);

    9. esso è infondato;

    10. la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura infatti un riconoscimento di debito, come tale interruttivo della prescrizione (Cass. 26 aprile 2017, n. 10327, in specifico riferimento alla rateazione stabilita dall’art. 1, comma 2ter d.l. 78/1998, conv. con mod. in l. 176/1998); sicché, esso integra un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, essendo rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se (come nel caso di specie, seppur succintamente, all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) congruamente motivata (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3371; Cass. 22 maggio 2014, n. 11350; Cass. 27 marzo 2017, n. 7820);

    11. il ricorrente deduce infine la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notificazione delle due cartelle di pagamento Inail trascritte per stralcio, a norma dell’art. 140 c.p.c. (cd. irreperibilità relativa), in assenza di produzione degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate informative (sesto motivo);

    12. esso è inammissibile;

    13. anche questo motivo difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma n. 4 c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354), per la sua inconferenza: nulla avendo il ricorrente dedotto in ordine al rilievo della Corte territoriale di decadenza, ritenuta dal Tribunale a norma dell’art. 617 c.p.c., a riguardo di ogni questione relativa alla rituale notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (come riportato nell’esposizione dal quinto al settimo alinea del primo capoverso di pg. 2 della sentenza), con inconfigurabilità a fortiori della denunciata omissione di pronuncia;

    14. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

 

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