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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 17/01/2022

    Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta

    Art. 1

    Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania

     

    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

     

    Art. 2

    Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

     

    1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta, e si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa.

     

    Art. 3

    Disposizioni finali

     

    1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2022, n. 11.

 

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