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Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 31 dicembre 2021, citata in premessa, è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, con conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2022, n. 11.
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