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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 17/01/2022

    Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

    Art. 1

     

    1. Dalla data di adozione della presente ordinanza, cessano di applicarsi le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021, citata in premessa.

    2. In considerazione di quanto previsto al primo comma, a partire dal medesimo termine, relativamente a Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, trova applicazione il regime previsto per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021.

     

    Art. 2

     

    1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2022, n. 10.

 

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