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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/01/2022

    Differimento data elezioni Ordini territoriali - adozione del voto da remoto

    Cara Collega, Caro Collega,

    vista l'allegata nota del Ministero della Giustizia, in conformità e in esecuzione della stessa, in data odierna abbiamo deliberato:

    1. di differire la data di convocazione dell'assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e per l'elezione dei Comitati pari opportunità al 21 e 22 febbraio 2022 ;

    2. di invitare tutti gli Ordini territoriali che abbiano optato per il voto in presenza a revocare in autotutela tale determinazione, disponendo che l'espletamento delle operazioni elettorali del 21 e 22 febbraio 2022 si svolgano in modalità telematica. Come evidenziato nella nota del Ministero il mantenimento del voto in presenza è attualmente precluso dalla situazione sanitaria e dal provvedimento di sospensione emesso dal TAR Lazio e si porrebbe in insanabile contrasto con la disposizione di legge in materia di rinnovo degli organi elettivi scaduti, per cui determinerebbe l'adozione dei consequenziali provvedimenti da parte dell'organo di vigilanza;

    3. di invitare gli Ordini territoriali che abbiano previsto il voto per corrispondenza a dichiarare inefficaci i voti già espressi, in quanto modalità incompatibile con il voto telematico, e, al contempo, inserire negli elenchi degli aventi diritto al voto anche coloro che abbiano già espresso il voto per corrispondenza.

    Alla luce di quanto sopra espresso, si invitano gli Ordini territoriali ad assumere tempestivamente le necessarie delibere  e a dare comunicazione agli Iscritti delle nuove modalità di voto e delle nuove date delle elezioni, nel rispetto del termine del 22 gennaio 2022 (art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005), tramite posta elettronica certificata o con gli altri mezzi indicati dal comma 2 dell'art. 18 del d.lgs. 139/2005, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, comma 3 dell'ordinamento professionale.

    Gli avvisi di ripresa del procedimento elettorale dovranno essere tempestivamente comunicati anche al Consiglio Nazionale.

     

    Allegato

    MINISTERO DI GIUSTIZIA - Elezioni per il rinnovo degli ordini territoriali e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Decreto del TAR Lazio del 30 dicembre 2021

     

    Con decreto cautelare monocratico adottato dal Tar Lazio in data 30 dicembre 2021 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) del 7 dicembre 2021, con il quale era stato deciso di proseguire le operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC), già fissate per le date del 20 e 21 gennaio 2022.

    Per quanto il decreto giudiziale non esplicitasse la motivazione, la stessa era ricavabile dal tenore del ricorso, incentrato sul rischio per la salute dei votanti del voto in presenza.

    La motivazione, poi, è stata esplicitata in sede di rigetto dell’istanza di revoca presentata dal CNDCEC e dall’ODCEC di Roma, nella quale, con provvedimento del 7 gennaio 2022, lo stesso TAR, integrando il precedente decreto, ha confermato la sospensione del procedimento elettorale, specificando che: "/a celebrazione delle operazioni elettorali nelle indicate due date allo stato appare idonea, in un momento di picco della pandemia, quale appare essere quello attuale, a: portare ad assembramenti non compatibili con la normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 per quegli Ordini territoriali che hanno prescelto «l’espressione del voto in presenza, avvalendosi anche del voto per corrispondenza»; determinare un pregiudizio in danno dei numerosi aventi diritto al voto che siano stati contagiati ovvero si trovino in quarantena in conseguenza di un contatto stretto; in quanto: dalla documentazione in atti, risultano iscritti all’ODCEC di Roma oltre 10.000 iscritti; non è possibile prevedere con un’accettabile approssimazione la consistenza dell’afflusso degli elettori ai seggi per la votazione in presenza; pur essendo previsti due diversi seggi per le votazioni in presenza, invece dell’unico seggio delle passate elezioni, appare dirimente ai fini di interesse l’elevato numero complessivo degli iscritti all’ODCEC di Roma; e, conseguentemente, il potenziale numero degli elettori in presenza nelle giornate interessate; né è stato prodotto in atti il protocollo sanitario per lo svolgimento delle elezioni in presenza ai fini della verifica della sua adeguatezza a garantire la sicurezza dello svolgimento delle relative operazioni sotto il profilo specifico di interesse dì evitare la creazione di assembramenti; il voto per corrispondenza, ai sensi dell’art. 14 dell’attuale Regolamento in materia, è comunque un voto in presenza, in quanto richiede che il votante si rechi presso la sede del Consiglio sia per ritirare la scheda che per consegnarla (sebbene dall’avviso di convocazione dell’ODCEC di Roma emerga che è possibile effettuare entrambe le operazioni nello stesso giorno e contestualmente in sequenza); e non è ammessa la delega per il ritiro della scheda; i tempi dell’accesso alla segreteria degli uffici preposti alle votazioni per il ritiro della scheda e la votazione per corrispondenza sono stati indicati nell’avviso di convocazione dell’ODCEC di Roma, che riporta un totale di 8 giornate, con gli orari ivi specificati, ma non sono rinvenibili in atti le modalità concrete con le quali è stato organizzato l’accesso e il relativo scaglionamento ai predetti uffici al fine di garantire che non si creino assembramenti, non essendo stato prodotto in atti il relativo protocollo, ove adottato (nonostante l’art. 14 del regolamento preveda genericamente che il Consiglio dell’ordine garantisce il rispetto della normativa Covid-19 nelle relative fasi del ritiro delle schede e della loro consegna); ci si trovava già all’atto di adozione del provvedimento impugnato nel mese di dicembre 2021 e ancora di più attualmente e, presumibilmente, in misura ancora maggiore nelle date indicate per le votazioni, verso la fine del mese di gennaio 2022, nel pieno del picco della quarta ondata della pandemia da covid-19, con tutte le conseguenze che ne derivano, e come dimostrano, altresì, anche le misure adottate da ultimo dal Governo al fine di fronteggiare il diffondersi ulteriore della pandemia".

    Seppure la parte dispositiva del provvedimento di sospensione riguardi indistintamente le operazioni elettorali di tutti gli ordini territoriali, la motivazione di tale sospensione è strettamente connessa alla attuale pericolosità del voto in presenza, non contemperata dal voto per corrispondenza, equiparato a tali fini al voto in presenza, per cui le argomentazioni del giudice amministrativo non risultano pertinenti per quegli ordini territoriali che abbiano stabilito di svolgere le elezioni in via telematica, come consentito dal sistema ordinamentale: precisamente, 73 ordini su un totale di 131 hanno optato per le elezioni da remoto, mentre la restante parte ha optato per il voto in presenza.

    Tuttavia, considerato che i Consigli degli ordini territoriali sono già da tempo giunti alla loro naturale scadenza, risulta indispensabile che codesto Consiglio nazionale ponga in essere, nel pieno rispetto di quanto disposto dal giudice amministrativo, ogni iniziativa affinché si giunga prontamente al loro rinnovo.

    In particolare, considerato che allo stato, sia per l’attuale situazione sanitaria che impone di evitare ogni forma di possibile assembramento, sia per il provvedimento del giudice amministrativo che ha sospeso le operazioni elettorali in presenza, quest’ultima modalità di votazione deve allo stato ritenersi preclusa, si invita codesto Consiglio nazionale a disporre che ciascun consiglio dell’ordine territoriale che abbia optato per tale modalità revochi, in sede di autotutela e al fine di rispettare il provvedimento giudiziario sopra citato, le operazioni elettorali in presenza e disponga che le elezioni possano avvenire esclusivamente con modalità telematiche, unica modalità che allo stato consenta di procedere al rinnovo degli ordini scaduti.

    Seppure il regolamento elettorale consenta a ciascun ordine di scegliere la modalità del voto tra due opzioni (presenza o telematico), nel momento in cui una delle due modalità risulti preclusa, da preminenti esigenze sanitarie e/o da provvedimenti giudiziari, deve ritenersi che tale facoltà di scelta venga meno, con la necessità per ciascun ordine territoriale di adeguare le proprie determinazioni alla situazione di fatto e giuridica attualmente esistente.

    Secondo principi generali dell’ordinamento giuridico, invero, ove sia stabilita un’opzione alternativa in capo a un soggetto, laddove uno dei due canali divenga impossibile la facoltà di scelta si incentra sull’unica rimasta.

    Peraltro, l’art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato "Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia", come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto la possibilità di svolgere le elezioni in modalità telematica proprio per ovviare ai rischi epidemiologici legati alla convocazione di una assemblea elettorale in presenza durante uno stato di pandemia, sì da confermare la necessità che gli ordini in scadenza - o, appunto, già scaduti - possano in ogni caso rinnovarsi a prescindere dal contesto fattuale circostante.

    Deve, di conseguenza, ritenersi che sulla disposizione regolamentare che consente di scegliere tra il voto in presenza e quello telematico prevalga, allo stato, la disposizione di legge che impone il rinnovo dell’organo collegiale giunto a scadenza naturale.

    Corollario della trasformazione del voto in presenza in voto telematico è l’inefficacia dei voti già espressi per corrispondenza, stante l’incompatibilità prevista dal regolamento, tra il voto per corrispondenza (che costituisce una modalità di espressione del voto in presenza) e il voto telematico. Ovviamente, coloro che abbiano già espresso il proprio voto per corrispondenza potranno partecipare alle votazioni sulla piattaforma telematica.

    Pertanto, al fine di dar corso alla previsione normativa che impone il rinnovo dell’organo scaduto, procedendo prontamente alle operazioni elettorali, nel pieno rispetto di quanto disposto dal giudice amministrativo, si invita codesto Consiglio nazionale a valutare la possibilità:

    a) di differire brevemente la data delle elezioni degli ordini territoriali, al fine di consentire il compimento delle operazioni materiali connesse al voto telematico, in ogni caso non oltre la fine del prossimo mese di febbraio;

    b) di invitare tutti gli ordini territoriali che abbiano optato per il voto in presenza a revocare tale determinazione, disponendo l’espletamento delle operazioni elettorali nelle nuove date indicate con modalità telematiche, rappresentando che il mantenimento del voto in presenza, attualmente precluso dalla situazione sanitaria e dal provvedimento di sospensione emesso dal TAR Lazio, si porrebbe in insanabile contrasto con la disposizione di legge in materia di rinnovo degli organi elettivi scaduti, per cui determinerebbe l’adozione dei consequenziali provvedimenti da parte dell’organo di vigilanza, tenuto peraltro conto che secondo l’interpretazione da tempo adottata anche da questo Ministero sono i Consigli neoeletti e non già quelli uscenti - per di più, ormai come detto scaduti - a dovere esprimere il voto per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, che si terrà nel prossimo mese di marzo;

    c) di invitare gli ordini territoriali che abbiano previsto il voto per corrispondenza a dichiarare inefficaci i voti già espressi, in quanto modalità di voto incompatibile con il voto telematico, e, al contempo, inserire negli elenchi degli aventi diritto al voto tutti gli iscritti all’albo, compresi quelli che abbiano già espresso il voto per corrispondenza.

     

    Nel ringraziare le S.V. per l’impegno profuso e la proficua collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

 

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