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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/01/2022

    Nulla osta prescritto dall’art. 116 del codice civile per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia

     

    L’articolo 116 del codice civile, primo comma, prevede quanto segue: "lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio".

    La suddetta disposizione trova una deroga con riferimento alla posizione giuridica del rifugiato, in quanto l’atto non può essere fornito dall’autorità competente del Paese di origine, bensì da autorità internazionali o nazionali dello Stato di domicilio o di residenza dell’interessato, attraverso il rilascio di attestazioni compatibili con la funzione del citato nulla osta.

    Conseguentemente, in Italia, in virtù della Convenzione di Ginevra del 1951, l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR, United Nations High Commissioner for the Refugees) ha provveduto, finora, a rilasciare il nulla osta in parola.

    A seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, che ha incardinato l’intera procedura d’asilo a questo Ministero, l’UNHCR ha rappresentato l’esigenza di definire nuove procedure, evidenziando l’impossibilità da parte del citato organismo, in assenza dei necessari elementi di conoscenza documentale, di procedere al rilascio della prescritta attestazione.

    Si è ritenuto, pertanto, opportuno, attesa la rilevanza della problematica, chiedere un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato sulla possibilità - prospettata dall’UNHCR - di far ricorso all’analoga procedura prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, recante "Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76".

    Detta disposizione contempla, infatti, la possibilità di sostituire la dichiarazione di assenza di motivi ostativi dell’autorità straniera competente, con un "certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero ... dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

    La predetta Avvocatura Generale, in considerazione dell’importanza del diritto a contrarre matrimonio, sancito non solo dall’articolo 29 della Carta Costituzionale, ma da numerosi trattati internazionali cui l’Italia aderisce, delle rilevanti esigenze di tutela e di non discriminazione dei rifugiati politici nonché delle specifiche previsioni di cui all’articolo 12, comma 1, della menzionata Convenzione di Ginevra, ha espresso l’’avviso che la predetta disposizione contenuta nel d.lgs. n. 7/2017 "potrebbe costituire un’idonea soluzione normativa, al fine di superare le difficoltà discendenti dal sopraccitato spostamento di competenze, sebbene non sussista una perfetta coincidenza tra la fattispecie ivi contemplata e quelle rilevanti nel caso di specie".

    "In tal modo" - ad avviso dell’Avvocatura - "l’Amministrazione garantirebbe le opportune tutele in favore dello straniero rifugiato, ... assicurando, altresì, la necessaria continuità della sua azione, e così evitando, al contempo, il rischio di compiere ingiustificabili discriminazioni in violazione dell’articolo 3 della Costituzione".

    Ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato dall’UNHCR e alla luce del parere formulato dalla Avvocatura Generale dello Stato, si rappresenta la possibilità - per la fattispecie indicata nella presente circolare - di fare ricorso ad una delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la consueta, fattiva collaborazione.

 

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