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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/01/2022

    Ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

     

    Articolo 1

    (Variazione delle abilitazioni)

     

    1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 65 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per i seguenti organismi: ABP s.r.l.; AGENZIA BELTRAMO s.n.c.; CEC - Consorzio Europeo Certificazione; Ente Certificazioni S.p.A.; EURISP ITALIA s.r.l.; ICT Genesia s.r.l.; Studio Coletto STP s.a.s.; VERIFICHE s.r.l.; Vertest S.r.l..

    2. Le variazioni di cui al comma 1 sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

     

    Articolo 2

    (Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

     

    1. Sulla base delle istanze di iscrizione quinquennale nell'elenco dei soggetti abilitati e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, Ecos Italia S.r.l. e TUVAustria Italia - Blu Solution s.r.l. sono iscritte, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell'elenco allegato, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.

     

    Articolo 3

    (Cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati)

     

    1. Per le motivazioni indicate in premessa, APICE s.r.l. e ECOS s.r.l. sono cancellate dall'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.l. 11.4.2011 con effetto dalla data di adozione del presente decreto.

     

    Articolo 4

    (Sospensione dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

     

    1. Per le motivazioni indicate in premessa, le abilitazioni dello STUDIO SANITAS s.r.l., iscritte nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021, sono momentaneamente sospese come da espressa richiesta della medesima Società.

    2. Rimane fermo il termine di validità dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al comma 1.

     

    Articolo 5

    (Elenco dei soggetti abilitati)

     

    1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, è adottato il XXIX elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, recante i soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXVIII elenco adottato con decreto direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021, già richiamato in premessa.

     

    Articolo 6

    (Obblighi dei soggetti abilitati)

     

    1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

    2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

    3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

    4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.

    5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

    Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

    Allegato (1)

    Ventinovesimo elenco

    ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURA DI LAVORO, DI CUI ALL’ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

     

    (Testo dell’allegato)

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    (1) Allegato sostituito dall’art. 6, comma 2, D.M. 19 maggio 2022, n. 40.

 

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