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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 29/11/2021

    Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore

     

    Articolo 1

    (Oggetto)

     

    1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

    2. Con separato decreto saranno disciplinati i criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro destinato, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

     

    Articolo 2

    (Soggetti beneficiari)

     

    1. Possono accedere alle risorse del fondo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe.

    2. Ai fini dell'ammissione al contributo, l'iscrizione nei registri indicati al comma 1 deve risultare alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.

     

    Articolo 3

    (Utilizzo del fondo)

     

    1. Il fondo di cui all'articolo 1 è destinato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 l'esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ove riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

    2. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

    3. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro.

    4. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it, entro il termine perentorio e con le modalità indicati con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da pubblicarsi sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

    5. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente decreto non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

     

    Articolo 4

    (Riparto delle risorse)

     

    1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del trenta per cento. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l'importo di cinquemila euro.

    2. A seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari e della quantificazione dell'importo spettante a ciascuno di essi ai sensi del comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie, riservando a sé la quota parte delle stesse necessaria all'erogazione del contributo a favore delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, nonché delle loro articolazioni territoriali e dei circoli affiliati, iscritte nel registro nazionale. Il contributo spettante alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati è erogato per il tramite delle relative associazioni nazionali. Il medesimo Ministero provvede alla ripartizione ed al trasferimento delle restanti risorse alle Regioni e alle Province autonome, ai fini dell'erogazione del contributo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS, aventi la propria sede legale nel territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

     

    Articolo 5

    (Controlli)

     

    1. Prima dell'erogazione del contributo, le amministrazioni procedenti effettuano presso i propri registri i controlli sul possesso da parte dei richiedenti del requisito soggettivo di cui all'articolo 2. La verifica dell'iscrizione delle ONLUS nella relativa Anagrafe è svolta dall'Agenzia delle entrate su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità e specifiche concordate con lo stesso Ministero. Saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalla ripartizione del contributo le domande presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al medesimo articolo 2.

    2. Successivamente all'erogazione del contributo, le amministrazioni erogatrici delle risorse di cui all'articolo 4 effettuano controlli a campione nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, le medesime amministrazioni procederanno alle attività di recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre agli interessi, sono versate dall'ente percettore all'entrata del bilancio dello Stato.

     

    Allegato 1

     

    CODICI ATECO

     

    55.20.20 Ostelli della gioventù
    55.20.30 Rifugi di montagna
    55.20.40 Colonie marine e montane
    55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
    55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
    56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
    56.30.0 Bar e altri esercizi simili senza cucina
    59.13.0 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
    59.14.0 Attività di proiezione cinematografica
    79.11.0 Agenzie di viaggio
    79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
    79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
    79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
    82.30.0 Organizzazione di convegni e fiere
    85.10.0 Istruzione prescolastica, scuole dell'infanzia scuole dell'infanzia collegate a quelle primarie
    85.20.0 Istruzione primaria: scuole elementari
    85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
    85.31.20 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
    85.41.0 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFFS)
    85.42.0 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
    85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
    85.52.01 Corsi di danza
    85.52.09 Altra formazione culturale
    85.59.10 Università popolare
    85.60.01 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
    85.60.09 Altre attività di supporto all'istruzione
    88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
    88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
    88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
    90.01.01 Attività nel campo della recitazione
    90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
    90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
    90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
    91.02.00 Attività di musei
    91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
    93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
    93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
    93.29.30 Sale giochi e biliardi
    93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
    94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
    94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
    94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia
    94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
    94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
    96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

     

 

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