Il sito web dello Studio Boschi utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati. Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
2. Con separato decreto saranno disciplinati i criteri di ripartizione dell'importo di 20 milioni di euro destinato, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, agli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Articolo 2
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere alle risorse del fondo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, l'iscrizione nei registri indicati al comma 1 deve risultare alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.
Articolo 3
(Utilizzo del fondo)
1. Il fondo di cui all'articolo 1 è destinato all'erogazione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano cessato o ridotto nel corso del 2020 l'esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ove riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
3. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 presentano le istanze anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro.
4. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it, entro il termine perentorio e con le modalità indicati con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da pubblicarsi sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
5. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente decreto non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Articolo 4
(Riparto delle risorse)
1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del trenta per cento. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l'importo di cinquemila euro.
2. A seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari e della quantificazione dell'importo spettante a ciascuno di essi ai sensi del comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie, riservando a sé la quota parte delle stesse necessaria all'erogazione del contributo a favore delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, nonché delle loro articolazioni territoriali e dei circoli affiliati, iscritte nel registro nazionale. Il contributo spettante alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati è erogato per il tramite delle relative associazioni nazionali. Il medesimo Ministero provvede alla ripartizione ed al trasferimento delle restanti risorse alle Regioni e alle Province autonome, ai fini dell'erogazione del contributo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS, aventi la propria sede legale nel territorio di ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Articolo 5
(Controlli)
1. Prima dell'erogazione del contributo, le amministrazioni procedenti effettuano presso i propri registri i controlli sul possesso da parte dei richiedenti del requisito soggettivo di cui all'articolo 2. La verifica dell'iscrizione delle ONLUS nella relativa Anagrafe è svolta dall'Agenzia delle entrate su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità e specifiche concordate con lo stesso Ministero. Saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalla ripartizione del contributo le domande presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al medesimo articolo 2.
2. Successivamente all'erogazione del contributo, le amministrazioni erogatrici delle risorse di cui all'articolo 4 effettuano controlli a campione nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, le medesime amministrazioni procederanno alle attività di recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre agli interessi, sono versate dall'ente percettore all'entrata del bilancio dello Stato.
Allegato 1
CODICI ATECO
Via Casa Bianca, 3 43123 Parma (PR) - Tel. 0521.463.556 - Fax 0521.496.106 - P.I. 01624470348 © 2013 Studio Boschi - Tutti i diritti riservati - Accesso all'area riservata
Made in DataLabor.Com