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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 29/11/2021

    Omissione contributiva - Iscrizione presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali - Svolgimento dell'attività di produttori di assicurazioni

    Rilevato che

     

    1. la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo degli attuali intimati di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di produttori diretti di A.A. s.p.a.;

    2. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo un motivo di censura;

    3. la parte intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

     

    Considerato che

     

    4. con il ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, nonché degli artt. 1, legge n. 613 del 1966, 29, legge n. 160 del 1975, e 1, comma 202, legge n. 662 del 1996, per avere la Corte di merito riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

    5. il ricorso è da rigettare dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (v. Cass. n. 1768 del 2018);

    6. il predetto principio ha trovato, recentemente, ulteriori e argomentate conferme essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (v., fra le altre, Cass. n. 30554 del 2018 e numerose decisioni coeve e successive);

    7. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018 cit.) ;

    8. ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.

 

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