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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 29/11/2021

    Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili

    1. Premessa e quadro normativo

    La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all’articolo 1, comma 286, ha previsto che al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

    Il comma 287 dell’articolo 1 della menzionata legge prevede che all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

    Al comma 288 dell’articolo 1 della suddetta norma è, infine, previsto che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al citato comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

    In proposito, si ricorda che l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, prevede per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro.

    Nell’ambito del processo di rilevamento delle risorse residue, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale di accertamento 4 agosto 2021, n. 27, ha definito la quantificazione e la disponibilità finanziarie delle Regioni e delle Province autonome (Allegato n. 1).

    Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che l’applicazione dei commi 286 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni/Province autonome e nei limiti delle somme ancora disponibili e, comunque, per un massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Pertanto, dal tenore letterale delle disposizioni si evince la volontà del legislatore di prevedere un limite massimo annuo da intendersi quale limite complessivo delle risorse utilizzabili dalle varie Regioni/Province autonome nell’anno 2021.

    Lo stesso Ministero vigilante ha altresì chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accederebbe per la prima volta. Considerato inoltre l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, riferite a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, gli ulteriori dodici mesi non possano essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale "COVID 19".

    I trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.

     

    2. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria

    L’articolo 1, comma 287, della legge n. 178/2020, stabilisce che le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento di cui al comma 286 del medesimo articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020.

    Successivamente le stesse, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 287, della legge n. 178/2020, la "verifica della disponibilità finanziaria". A tal fine dovranno inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:

    a) la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, con cui si individuano le politiche attive del lavoro applicate a far data dal 1° gennaio 2021;

    b) la denominazione e la matricola del datore di lavoro richiedente, l’elenco dei nominativi e dei codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione del periodo di cassa integrazione in deroga concessa e del numero di ore autorizzate con relativa stima del costo previsto.

    La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto al solo fine di valutare la sostenibilità finanziaria del trattamento di integrazione salariale, sulla base delle risorse disponibili.

    La stessa Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.

    Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

    Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

    Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma nel limite massimo di 10 milioni per l’anno 2021, l’Istituto non procederà al rilascio del nullaosta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma, che conseguentemente potranno annullare la richiesta, per consentire all’Istituto la valutazione delle istanze successive.

    Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, verranno sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi decreti di concessione, nonché dal limite complessivo dei 10 milioni di euro.

    Con riferimento alle aziende beneficiarie, si ribadisce che i datori di lavoro interessati devono avere già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non accedervi per la prima volta e che gli ulteriori dodici mesi non possono essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decretolegge n. 18/2020 con causale "COVID 19", nel corso del 2020 e/o 2021.

     

    3. Invio dei provvedimenti di concessione

    Per un’efficace gestione della prestazione in parola, una volta ricevuta dall’Istituto la validazione della disponibilità finanziaria, le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori ("SIP"), i provvedimenti concessori di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020, emanati per interventi di cassa integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità con prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga.

    A tal fine, le Regioni/Province autonome dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale "33421", all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale "30/12/2020", avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.

    Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero di decreto convenzionale "33421", la Regione/Provincia autonoma dovrà valorizzare il campo "Autocertificazione della Regione", appositamente previsto, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 1, comma 286, della legge n. 178/2020 e che, preliminarmente, è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.

    Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in esame, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale "33421" e come codice di intervento il codice "699".

    Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, anche  non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021. Il decreto concessorio deve essere comunque emanato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

    Al trattamento in commento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa; inoltre, le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale, né si applica la riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento di cui al comma 66 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

     

    4. Istruzioni operative del flusso di gestione delle prestazioni e modalità di pagamento

    Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni/Province autonome con il numero convenzionale "33421", le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno effettuare le seguenti verifiche:

    a) verifica sull’unità produttiva (UP) aziendale che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga siano riconosciuti unicamente alle aziende che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accede per la prima volta;

    b) verifica del rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva, anche frazionato;

    c) verifica che la UP dell’azienda richiedente non abbia utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale "COVID 19".

    I controlli citati verranno effettuati sulla piattaforma "Sistema Unico" per le prestazioni a sostegno del reddito.

    Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali per i successivi adempimenti.

    Si precisa che, come esplicitato nel decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, per la prestazione in commento è prevista solamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS; pertanto, trattandosi di integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015, così come introdotto dall’articolo 26-quater del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento  dell’integrazione salariale (cfr. la circolare n. 62/2021 e il messaggio n. 3556/2021) all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.

    Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

    Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali dell’Istituto, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento a cui seguirà contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.

     

    5. Monitoraggio delle autorizzazioni

    L’Istituto predisporrà in "SIP" delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione/Provincia autonoma, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in "SIP", basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di 10,38 euro come costo medio orario della prestazione, comprensivo di ANF e contribuzione figurativa, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione/Provincia autonoma. I suddetti dati saranno utilizzati per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di integrazione salariale in esame.

     

    6. Istruzioni contabili

    In relazione alle nuove disposizioni normative introdotte dall’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge n. 178/2020, che consentono alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata massima di dodici mesi, si confermano le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018.

    Conseguentemente, i conti GAU30281 e GAU10281 saranno opportunamente ridenominati (Allegato n. 2).

     

    Allegato 1

    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27

    Art. 1

     

    Si accerta che, sulla base del rilevamento del 2 febbraio 2021, effettuato dall'INPS, e degli ultimi dati forniti dall'Istituto in riscontro ai rilievi delle Regioni con nota n. 40/9743 del 7 luglio 2021 e con nota n. 40/10173 del 22 luglio 2021 citati nelle premesse, relativi alla quantificazione delle risorse già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, residuano risorse finanziarie per gli importi di cui alla tabella sottostante:

    REGIONI RESIDUO EFFETTIVO PER POLITICHE ATTIVE
    Abruzzo € 35.156.187,00
    Basilicata -
    Calabria -
    Campania € 132.788,00
    Emilia-Romagna € 24.563.984,00
    Friuli-Venezia Giulia € 16.916.210,00
    Lazio € 41.928.913,00
    Liguria € 15.000.000,00
    Lombardia € 200.890,00
    Marche € 26.751.831,00
    Molise € 3.101.971,00
    Piemonte € 3.741.521,00
    Puglia €38.007.226,88
    Sardegna -
    Sicilia € 33.300.896,00
    Toscana € 53.797.136,00
    Umbria € 20.133.945,00
    Valle d'Aosta € 892.615,00
    Veneto € 9.275.059,00
    TOTALE € 322.901.172,88

    Gli importi residui sopraindicati sono da intendersi al netto delle somme di cui al seguente dettaglio:

    somme relative ad accantonamenti per contenziosi, sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni all'INPS;

    somme impegnate per Convenzioni già stipulate dalle Regioni con l'INPS;

    somme impegnate per Convenzioni stipulate dalle Regioni con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

    somme di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

    somme impegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 251 e 253 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificati dall'articolo 87 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    somme impegnate per le prestazioni di cui agli artt. 1, comma 251 bis, e 1-ter della L. n. 145/2018, così come introdotti dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

    Art. 2

     

    Le risorse residue di cui all'articolo 1, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall'art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, il cui importo totale è pari ad euro 322.901.172,88 (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88) posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, potranno essere utilizzate dalle medesime Regioni anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 e di cui al precedente comma del presente articolo.

    L'IN PS provvede all'erogazione delle predette prestazioni, sempre previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui sopra.

    trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 26-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, conformemente alle previsioni di cui alla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

    Nell'ambito delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente, le Regioni sono tenute ad individuare e quantificare le somme da destinare agli interventi di politica attiva del lavoro nonché le modalità di utilizzo delle stesse con proprio atto dispositivo da comunicarsi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'INPS, prima della sottoscrizione della convenzione per il loro utilizzo, al fine del costante aggiornamento della spesa.

    L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

    Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.

     

    Allegato 2

    VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

    Tipo variazione V
    Codice conto GAU30281
    Denominazione completa Prestazioni finalizzate ad azioni di politica attiva per il lavoro ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 avviate dalle Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano - art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
    Denominazione abbreviata  PRS.POL.ATT.LA-A44-6BIS D148/15-A1C286 L178/20
    Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. P10
    Tipo variazione V
    Codice conto GAU10281
    Denominazione completa Debito per prestazioni finalizzate ad azioni di politica attiva per il lavoro ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 avviate dalle Regioni/ Province autonome di Trento e Bolzano - art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
    Denominazione abbreviata  DB.PR.POL.ATT.L-A44-6B D148/15-A1C286 L178/20
    Validità e Movimentabilità Mese 10 Anno 2021 /M. P10

     

 

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