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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 25/11/2021

    Decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Cassa Edile - Emolumenti corrisposti direttamente dal datore di lavoro - Revoca della delegazione di pagamento da parte del datore

     

    Svolgimento del processo

     

    Con ricorso in opposizione a D.L. n. 246/20 ritualmente notificato la (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la Cassa Edile (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni "Voglia l’On.le Tribunale adito fissare l’udienza di discussione per ivi, conrtrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione: - in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa; - nel merito: revocare il decreto ingiuntivi opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto, e dichiarare che nulla è dovuto alla Cassa Edile (...) per le causali di cui al ricorso per ingiunzione, per intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento, per i motivi esposti in narrativa: - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali 15%, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario".

    Si costituiva in giudizio la Cassa Edile di (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni "Voglia l’Ill.mo Giudice adito: In via preliminare: - atteso che l’opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 246/2020 del 22.07.2020, pubblicato in data 10.08.2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito: - rigettare l’opposizione spiegata poiché infondata sia in fatto che in diritto in virtù di tutte le ragioni ampiamente spiegate in narrativa e della documentazione allegata alla presente memoria ed al fascicolo monitorio e, per l’effetto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 246/2020 del 22.07.2020, pubblicato in data 10.08.2020; - condannare parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 comma 1-3 c.p.c.;. In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio".

    La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 3 novembre 2021 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

     

    Motivi della decisione

     

    Prima di procedere alla decisione della causa va rilevato come sia noto che la Cassa Edile è un istituto che trae la sua origine e dall'autonomia collettiva e svolge una funzione anche previdenziale essendo volta a garantire ai lavoratori iscritti determinate prestazioni assistenziali integrative.

    La normativa generale cui si ispira la Cassa Edile, in base alla quale sono iscritti alla stessa gli operai che lavorano nel settore dell'edilizia e relativamente ai quali, da parte delle Imprese, vengono regolarmente versate alla Cassa edile le percentuali per accantonamento ferie, riposi annui e gratifica natalizia oltre a tutte le altre contribuzioni previste da altri Accordi, prevede che l’accantonamento delle quote per ferie, riposi annui e gratifica natalizia venga effettuato mensilmente a cura delle imprese; l'impresa, inoltre, deve provvedere ad accantonare le percentuali previste dal contratto di lavoro per ferie non godute, gratifica natalizia e riposi annui, in caso di malattia od infortunio.

    L’impresa, poi, è obbligata ad effettuare i versamenti relativi alla Cassa Edile congiuntamente all'invio del modello di denuncia nominativo degli operai; in caso di ritardo nell'adempimento, sono dovuti interessi di mora calcolati come da regolamento della Cassa edile,

    Il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili - dopo aver previsto la misura del contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro - prevede che la quota di contribuzione a carico del dipendente debba essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento unitamente all’importo a proprio carico alla Cassa Edile.

    Sul punto occorre precisare che l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro non sorge per effetto della iscrizione della ditta alla Cassa Edile, ma - ferma restando l’iscrizione - solo a seguito delle denunce mensili alla stessa dei lavoratori, che risultano alle dipendenze della ditta.

    L'importo della percentuale dovrà essere versato mensilmente dall'impresa, alla Cassa Edile che, successivamente, deve provvedere a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme dettate dalla Cassa medesima.

    Ciò premesso, rileva il giudicante che l'opponente, nel periodo in questione, ha regolarmente trasmesso alla Cassa Edile le denunce nominative dei lavoratori occupati (vedi atti monitorio nonché documentazione depositata nel procedimento di merito). Ebbene, come già affermato in giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina sopra indicata trova applicazione non solo agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche a coloro che implicitamente od esplicitamente al contratto abbiano prestato adesione ovvero abbiano recepito le pattuizioni collettive attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 1998, n. 5257; conf, Cass. 11 marzo 2004, n. 5006).

    Pertanto, in presenza dei sopra indicati comportamenti concludenti di ricezione della normativa contrattuale, deve ritenersi che il datore di lavoro si sia obbligato ad applicare il contratto collettivo nazionale di categoria ed il contratto integrativo provinciale, oltre alla normativa sulla Cassa Edile, richiamata nel contratto nazionale stesso, con espressa previsione di correlazione ed inscindibilità di tutte le inerenti statuizioni.

    Fermo quanto sopra va rilevato che l’unico motivo di opposizione si fonda sull’eccepita estinzione dell’obbligazione a fronte dell’intervenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla Cassa Edile con il decreto ingiuntivo opposto.

    Detta eccezione, però, risulta infondata sia sotto il profilo probatorio sia sotto quello sostanziale.

    Infatti, sotto il primo profilo, va rilevato che l’eccezione si affida all’offerta di una prova testimoniale inidonea non solo dal punto di vista processuale per la mancata individuazione delle circostanze di fatto oggetto della prova costituenda, ma perché si pretende inammissibilmente (ai sensi dell’art. 2726 c.c.) di dimostrare, in maniera del tutto generica, il pagamento di somme di denaro attraverso i testimoni.

    Come già rilevato, infatti in sede di rigetto di richiesta della provvisoria esecutività, le somme che si assumono essere state pagate "...trattandosi di pagamenti legati alla retribuzione gli stessi dovevano essere tracciabili, ovvero quantomeno quietanzati se dati brevi manu, anche al fine di non esporsi al rischio di una nuova richiesta da parte dei lavoratori, dall’altro che in assenza di detta prova scritta appare inammissibile la prova per testi richiesta ex art. 2721 c.c.,... " (v. verbale udienza del 9.12.2020.

    A questo punto va evidenziato anche che l’indimostrato pagamento delle somme in questione non avrebbe liberato l’imprenditore opponente dai suoi obblighi verso la Cassa. Per quanto concerne i crediti per contributi e le quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile, come già anticipato, si tratta di prestazioni destinate a finanziare per lo più l’erogazione di prestazioni lato sensu previdenziali-assistenziali e quindi il pagamento diretto ai lavoratori non è suscettibile di produrre alcun effetto. Per quanto concerne, invece, le somme accantonate dalla Cassa a titolo di ferie, gratifica natalizia, festività, et cetera, come già detto, il consolidato orientamento giurisprudenziale del S.C. (ex multis cfr Cass., sez. lav. 5257/98; 14658/03; 13300/05) insegna che, sino a che l’imprenditore edile-delegante (ai sensi degli artt. 1269 e ss. c.c.) non revochi l’iscrizione alla Cassa (e di tale revoca, manca in ricorso la minima allegazione e prova), quest’ultima, nella qualità di delegata, mantiene l’obbligazione debitoria verso i lavoratori-delegatari.

    Peraltro, la mancanza di ima revoca implicita della delega risulta confermato non solo dal fatto che l’impresa opponente risulta essere tuttora iscritta alla Cassa Edile, ma anche dal fatto che essa abbia trasmesso le denunce relative al credito oggetto del giudizio alla Cassa Edile e dalla deduzione di parte opposta (non contestata dall’opponente) che abbia continuato a trasmettere anche le denunce successive a quelle oggetto del presente giudizio, comportamenti incompatibili con la revoca del mandato.

    Il giudice ben conosce il recentissimo orientamento della Suprema Corte esplicitato con l’Ordinanza n. 949/21 ove si afferma che "....la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni dì Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto — come avvenuto nel caso di specie — all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018); da quanto sin qui esposto emerge la correttezza della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla Cassa edile con il decreto ingiuntivo opposto dovendosi dare rilievo al solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è registrato l’inadempimento rispetto all’obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all’obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della Cassa; non induce a diversa conclusione la critica al consolidato orientamento sopra ricordato, contenuto in ricorso, con la quale si sostiene che l’art. 1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del c.c.n.l. per le imprese edili, all’art. 36, lett. b, laddove si afferma che "con la iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale dì lavoro"; in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla Cassa edile, non contiene alcuna volontà - neanche implicita - di deroga rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall’art. 1270 c.c., comma 1, ne offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull’istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato; ver la disciplina codicistica. dunque, la delem è revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore (datore di lavoro) ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega; tale delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno 2008 e viene conferita a Cassa edile prima della corresponsione ai lavoratori interessati delle medesime prestazioni retributive:...

    Anche volendo accedere a detto orientamento, però l’onere probatorio sull’avvenuto pagamento diretto ai lavoratori gravava esclusivamente sull’opponente che non può in alcun modo offrire la prova di detti pagamenti mediante prove testimoniali in assenza di documentazione che comprovi, almeno in via indiziaria detti pagamenti, quali ad esempio buste paga quietanzate, documentazione che l’opponente non ha fornito rendendo inammissibile la richiesta prova testimoniale.

    L’opposizione de qua, pertanto, all’esito delle sopra esposte considerazioni in fatto ed in diritto è palesemente infondata e non provata, pertanto deve essere integralmente rigettata con piena conferma del D.I. opposto e con condanna della opponente al pagamento in favore dell’opposta delle somme tutte ivi ingiunte.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 37/18 ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicata in atti e dell’attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria quindi in complessivi €. 1.776,00 oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti Sulla Responsabilità aggravata.

    Va, inoltre, accolta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata dall’opposta ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. . Come reso evidente dalle considerazioni sopra esposte, l’opposizione, fondata su motivi privi di qualunque consistenza fattuale e giuridica, è stata proposta in mala fede, all’evidente scopo di dilazionare l’adempimento di una pretesa creditoria fondata su una documentazione proveniente e sottoscritta dalla stessa parte opponente: pertanto, la presente opposizione è un caso emblematico di abuso del processo commesso ad opera di una parte che, volendo ad ogni costo dilazionare l’adempimento delle proprie obbligazioni, non ha esitato a proporre un’opposizione sprovvista di ogni presupposto giuridico e fattuale, impegnando inutilmente l’amministrazione della Giustizia.

    Sotto il profilo della quantificazione del danno ritiene questo giudice, conformemente a quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza del S.C. (Cass., sez. lav., 24645/2007, sez. III, 10606/2010) che l’abusivo ricorso di una parte alla tutela giurisdizionale cagiona alla parte avversa, costretta ad approntare un’attività difensiva impegnativa e stressante, un pregiudizio di per sé risarcibile. Tale conclusione appare esito obbligato di un interpretazione sistematica dell’art. 96 c.p.c. alla luce della giurisprudenza del principio in tema di ragionevole durata del processo. Detti spunti giurisprudenziali sono stati, peraltro, pienamente recepiti dal legislatore che, nel coniare il nuovo comma III dell’art. 96 c.p.c., ha previsto una condanna d’ufficio ad un risarcimento del danno che ha una eccezionale connotazione punitiva del comportamento delle parti che facciano abusivo ricorso alla tutela giurisdizionale cagionando danni alle controparti e rallentando l’amministrazione della Giustizia.

    Per quanto sopra detto, si stima equo riconoscere all’opposta, in considerazione della durata del procedimento, del valore credito azionato e del fatto che si tratta di una persona giuridica che, quindi, non patisce alcun danno per l’ansia e lo stress che connotano il coinvolgimento processuale di una persona fisica, un risarcimento del danno pari a quello sostenuto per la difesa in giudizio e corrispondente alle spese di lite liquidate, quindi pari ad €. 1.776,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo

     

    P.Q.M.

     

    Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

    Definitivamente pronunciando:

    1) Rigetta l’opposizione proposta poiché infondata e non provata, per quanto esposto nella parte motiva, e per l’effetto conferma integralmente il D.I. 246/20 a suo tempo emesso dall’intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo, con conseguente condanna dell’opponente al pagamento in favore della resistente opposta delle somme tutte ivi ingiunte;

    2) visto l’art. 96 c.p.c.condanna altresì l’opponente al pagamento in favore della resistente opposta a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c., l’importo di euro 1.776,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo

    3) visto l’art. 91 c.p.c.condanna l’opponente al pagamento in favore della resistente opposta delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.776,00 oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti.

 

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