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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 25/11/2021

    Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2021 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

     

    Quadro normativo

    - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul  lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

    - Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

    - Decreto 23 settembre 2021, n. 188 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di cui alla delibera n. 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 20 luglio 2021.

    - Circolare Inail 28 dicembre 2020, n. 47: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2020 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

    - Circolare Inail del 31 maggio 2021, n. 16: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2021."

     

    PREMESSA

     

    Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 188 (NOTA 1) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.448,90 e di euro 32.405,10.

    Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 31 maggio 2021, n. 16 (NOTA 2).

    Il riepilogo per gli anni 2013 - 2021 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.

     

    TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

     

    1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 3):

    - detenuti e internati;

    - allievi dei corsi di istruzione professionale;

    - lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

    - lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

    - lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;

    - giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

     

    dal 1° gennaio 2021

    Retribuzione convenzionale giornaliera euro 58,16*
    mensile euro 1.454,08

    *per arrotondamento del valore di euro 58,163

     

    2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 4) dal 1° gennaio 2021

     

    dal 1° gennaio 2021

    Retribuzione convenzionale giornaliera euro 58,40*
    mensile euro 1.460,07

    * per arrotondamento del valore di euro 58,4028

     

    3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (NOTA 5)

     

    dal 1° gennaio 2021

    Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. Mensili euro 1.300,92

    (euro 108,41 x 12)

     

    4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 6)

     

    dal 1° gennaio 2021

    Retribuzione convenzionale giornaliera euro 108,02*
    mensile euro 2.700,43

    *per arrotondamento del valore di euro 108,017

     

    5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)

     

    dal 1° gennaio 2021

    Retribuzione convenzionale oraria euro 13,50*

    * euro 108,02 : 8

     

    6. Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)

     

    dal 1° gennaio 2021

    Retribuzione convenzionale giornaliera euro 58,16*
    mensile euro 1.454,08

    *per arrotondamento del valore di euro 58,163

     

    7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)

     

    dal 1° gennaio 2021

    Minimo e massimo mensile euro 1.454,08

    euro 2.700,43

     

    8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 10)

     

    dal 1° gennaio 2021

    Minimo e massimo annuale euro 17.448,90

    euro 32.405,10

     

    9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 11)

     

    Dal 1° gennaio 2021, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,79 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2020/2021 risulta uguale a euro 2,77 (calcolato sommando 2/12 di euro 2,66 e 10/12 di euro 2,79).

    Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2021, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata un’integrazione di euro 0,11 rispetto al premio di euro 2,66 già richiesto.

    Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2020/2021 e per l’anticipo del premio 2021/2022:

     

    Alunni e studenti di scuole o istituti non statali

    premio annuale a persona

    Anno scolastico 2020/2021 regolazione

    Anno scolastico 2021/2022 anticipo

    euro 2,77 euro 2,79

     

    10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 12)

     

    L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

    Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 13).

     

    Anno formativo 2021/2022

    Retribuzione minima giornaliera euro 58,16
    Premio speciale unitario annuale euro 62,82*

    *per arrotondamento del valore di euro 62,8160

     

    Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).

    Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 48,64 a decorrere dal 1° settembre 2021, data di inizio dell’anno formativo 2021/2022.

     

    ---

     (1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 29.10.2021 al 29.10.2022 - Numero repertorio 133/2021.

    (2) Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2021".

    (3) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.5.1.

    (4) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.5.2.

    (5) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.5.3.

    (6) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.6.4.

    (7) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.6.4.

    (8) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.7.

    (9) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.8.

    (10) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.9.

    (11) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 2.6.

    (12) Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 2.10.

    (13) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

    (14) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

     

    Allegato

    Riepilogo retribuzioni convenzionali

 

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