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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 25/11/2021

    Pensioni, tra proposte di riforma e nuova platea di lavori usuranti - La ricognizione delle novità e le Faq sulle prospettive

     

    PREMESSA

     

    Il 2022 sarà l’anno di un intervento normativo di revisione più sostanzioso del sistema pensionistico, mentre le misure a oggi contenute nel disegno di legge della manovra in discussione in Parlamento non appare avere le pretese di una vera e propria riforma.

    Per prima cosa è definitivamente confermato che non sarà possibile prorogare Quota 100. La nuova Quota 102, attiva per il 2022, prevede nella sua forma attuale una combinazione di anzianità contributiva identica a quella di Quota 100 (38 anni di contributi) con una maggiore età anagrafica (64 anni); si mantengono le stesse peculiarità della Quota 100, come, in particolare, il divieto di cumulo reddituale dal momento della decorrenza della pensione fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia.

    Ai fini dell’accesso all’Ape Sociale, la manovra si propone di identificare con maggiore realismo lavoratori addetti a mansioni gravose che hanno più bisogno di facilitazioni dell’accesso pensionistico.

     

    1. GLI ATTUALI LAVORI USURANTI

     

    Vi sono diverse norme che hanno classificato le attuali categorie come usuranti. Quelli originari del D.Lgs. n. 67/2011, legate al D.M. Lavoro del 19 maggio 1999, sono:

    - lavori in galleria, cava o miniera", mansioni svolte in sotterraneo;

    - "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

    - "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento;

    - "lavori in cassoni ad aria compressa";

    - "lavori svolti dai palombari";

    - "lavori ad alte temperature", mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;

    - "lavorazione del vetro cavo", mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

    - "lavori espletati in spazi ristretti" e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

    - "lavori di asportazione dell’amianto".

     

    2. APE SOCIALE, LAVORATORI PRECOCI E LAVORI GRAVOSI

     

    Vi è poi l’elenco dei lavori validi ai fini dell'accesso all'Ape sociale e all'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci introdotto con la legge di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016), che ha istituito la nuova categoria dei lavori con mansioni particolarmente pesanti o gravose. Nel dettaglio:

    - addetti alla concia di pelli e pellicce;

    - addetti ai servizi di pulizia;

    - addetti spostamento merci e/o facchini;

    - conducenti di camion o mezzi pesanti in genere;

    - conducenti treni e personale viaggiante in genere;

    - guidatori di gru o macchinari per la perforazione nelle costruzioni;

    - infermieri o ostetriche che operano su turni;

    - maestre/i di asilo nido e scuola dell'infanzia;

    - operai edili o manutentori di edifici;

    - operatori ecologici e tutti coloro che si occupano di separare o raccogliere rifiuti;

    - addetti all’assistenza di persone non autosufficienti.

    Questa lista è stata ulteriormente ampliata a seguito della legge di stabilità 2018, aggiornata al D.M. Lavoro del 5 febbraio 2018, con le seguenti categorie:

    -  lavoratori marittimi;

    - pescatori;

    - operai agricoli;

    - operai siderurgici.

     

    3. I LAVORI USURANTI FUTURI

     

    Vi sono poi una serie di attività che sono divenute gravose o usuranti con il trasformarsi della società e delle modalità di esercizio delle attività. La Commissione sui lavori gravosi, istituita dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha riformulato l’elenco delle categorie di mansioni gravose che si andrebbero ad aggiungere a quelle aventi diritto di accesso. Le nuove lavorazioni, attualmente nel numero di 23, includeranno ora anche portantini, lavoratori coinvolti nell’estrazione mineraria e professionalità manifatturiere.

     

    4. GLI ACCESSI ORDINARI

     

    Dal 2012, la riforma Monti-Fornero (art. 24 del D.L. n. 214/2011, convertito in Legge n. 214/2011) ha reso fortemente rigido il ricambio dei lavoratori, spostando in là sia l’accesso alla pensione di vecchiaia (passato a oggi, per le donne, da 60 anni a 67), sia quello della pensione di anzianità (dai vecchi 40 anni ai 42 anni e 10 mesi).

    Per questo motivo, a partire dal 2014, il legislatore ha provato a introdurre anticipi, scivoli e sconti pensionistici che tuttavia si sono rivelati sempre temporanei, come nel caso più famoso di Quota 100.

     

    Tipologia

    Età minima

    Contributi

    Importo della pensione

    Finestra di attesa

    Pensione di vecchiaia 67 anni almeno 20 anni 1,5 volte l’assegno sociale (per chi ha contributi solo post 1995)  Nessuna
    Pensione anticipata ordinaria Nessuna età minima Donne: 41 anni e 10 mesi  Uomini: 42 anni e 10 mesi     3 mesi

     

    5. GLI ACCESSI IN SCADENZA: OPZIONE DONNA

     

    Il più forte degli anticipi a oggi previsto è quello della Opzione Donna, che sarà rinnovata anche dalla legge di bilancio del 2022, restando aperta alle donne con almeno 58 anni di età e 35 di contributi. Il requisito anagrafico sale invece a 59 anni nel caso di donne con contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiane e commercianti). Questi requisiti nell’attuale disegno di legge dovranno essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Dal momento della maturazione dei requisiti, decorrerà, analogamente a quanto a oggi previsto, una finestra di attesa della pensione pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Questo ingresso anticipato comporta però una penalizzazione che arriva fino al 40-50% del taglio sull’assegno, in quanto la lavoratrice vedrà ricalcolata la propria pensione integralmente con il metodo contributivo.

     

    Tipologia

    Età minima

    Contributi

    Importo della pensione

    Finestra di attesa

    Opzione Donna

    (con requisiti da maturare entro il 31.12.2021)

     58 anni per lavoratrici subordinate;

    59 anni per lavoratrici autonome.

    35 anni di contributi effettivi - 12 mesi per

    lavoratrici

    subordinate

    18 mesi per

    lavoratrici

    autonome

     

    6. L’APE SOCIALE: UN PONTE VERSO LA PENSIONE DI VECCHIAIA

     

    Dal 2017 è stato più volte prorogato l’Ape Sociale, un vero e proprio anticipo pensionistico finanziato dalla fiscalità generale che scadrà anch’esso a fine 2021. Questa viene erogata da Inps su domanda da coloro che abbiano almeno tre requisiti. Uno anagrafico di 63 anni di età, uno contributivo di 30 (o 36) anni di contributi in una o più gestioni dell’Istituto nonché uno soggettivo (determinate condizioni previste dalla legge, individuate o nella disoccupazione, nella invalidità almeno pari al 74%, nello status di care-giver convivente da almeno sei mesi con un disabile grave o di lavoratore gravoso per almeno 6 anni). La riforma contenuta nella manovra del 2022 amplia il novero delle mansioni gravose che passano da 15 a un nuovo elenco di 23 ed elimina il requisito dei 3 mesi di inoccupazione che dovevano seguire, per i disoccupati, l’esaurimento della Naspi prima dell’accesso all’Ape.

    L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (fino al 2024 pari a 67 anni di età); ha un valore pari alla pensione accantonata al momento dell’accesso con un massimale mensile di 1500 euro per un totale di 12, e non 13, rate annue. La domanda di certificazione dei requisiti andrà posta entro il prossimo 30.11.

     

    Tipologia

    Età minima

    Contributi

    Requisito soggettivo

    Ape sociale (con requisiti e domanda da presentare entro la fine del 2021)  63 anni  30/36 anni con massimo 2 anni di sconto per le lavoratrici madri - Disoccupati di lunga durata;

    - Care-giver da almeno 6 mesi;

    - Invalidi almeno al 74%;

    - Lavoratori addetti alle nuove mansioni gravose da almeno 6 anni negli ultimi sette anni o 7 negli ultimi dieci.

     

    7. QUOTA 100 E QUOTA 102

     

    Resterà attivo anche oltre il 2021 il pensionamento anticipato in Quota 100, aperto a tutti coloro che raggiungano 62 anni di età e 38 anni di contributi, anche in due o più gestioni di Inps. Dal momento della maturazione dei requisiti dei 62+38 si attiva una finestra di attesa pari a 3 mesi per i lavoratori privati e 6 mesi per i pubblici dipendenti. La forma del 62+38 sopravviverà al 2021 solo per chi ha maturato tali requisiti entro la fine del 2021, chiedendone l’accesso anche in un momento successivo.

    Una volta che la pensione viene liquidata al lavoratore, questo subisce un divieto di cumulo reddituale che rimane attivo fino al compimento dell’età della pensione di vecchiaia e inibisce la percezione di qualsiasi reddito di lavoro, escluso il lavoro autonomo occasionale entro la somma annua lorda di 5000 euro. Una volta venuta meno questa forma di pensionamento, l’età pensionabile tornerà a 67 anni con uno "scossone" anagrafico di ben 5 anni. Tale forma sarà "prorogata" nel 2022 con una Quota analoga che mantiene identiche caratteristiche con la possibilità di maturare i 38 anni di contributi nel corso del 2022, ma con una età minima di 64 anni, rimanendo preclusa ai nati dopo il 31.12.1958.

     

    Tipologia

    Età

    minima

    Contributi

    Importo della

    Finestra di attesa

    Quota 100

    (con requisiti da maturare entro il 31.12.2021)

    62 anni 38 anni - 3 mesi per il settore privato

    6 mesi per il pubblico impiego

    Quota 102

    (con requisiti da maturare entro il 31.12.2022)

    64 anni 38 anni - 3 mesi per il settore privato

    6 mesi per il pubblico impiego

     

    8. GLI ALTRI ANTICIPI PENSIONISTICI

     

    Accanto alle forme precarie fin qui descritte, esistono altre forme di pensionamento anticipato nel nostro ordinamento, che non prevedono un regime transitorio. Si tratta della pensione anticipata per lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi da lavoro prima del compimento di 19 anni di età e che però richiede anche ben 41 anni di contributi complessivi e una finestra di attesa di 3 mesi e anche uno dei 4 status di bisogno analoghi quasi del tutto a quelli dell’Ape Sociale.

    In questo caso, per le donne, lo sconto è di appena 10 mesi di contributi e si sconta anche un divieto di cumulo con redditi di lavoro fino alla maturazione dei requisiti pensionistici pieni.

     

    Tipologia

    Età

    minima

    Contributi

    Requisito soggettivo

    Finestra di attesa

    Pensione per lavoratori precoci

    (per chi ha contributi ante 1996)

    Nessuna 41 anni complessivi Disoccupati di lunga durata;

    Caregiver da almeno 6 mesi;

    Invalidi almeno al 74%;

    Lavoratori addetti alle mansioni gravose da almeno 6 anni negli ultimi sette anni o 7 negli ultimi 10 o secondo i requisiti del D.Lgs. n. 67/2011

    3 mesi

     

    Con requisiti ancora più gravosi le pensioni per invalidi all’80% o, ancora, l’accesso con una quota variabile per addetti a mansioni gravose di cui è allo studio una platea più estesa che allarghi le maglie dei requisiti molto restrittivi (ad esempio, per i turnisti notturni di almeno 64 notti all’anno per almeno 7 anni). Tale forma non appare a oggi oggetto di innovazione da parte del

     

    9. LA RIFORMA PENSIONISTICA CHE VERRÀ: LE FAQ

     

    Quota 100 sarà abrogata?

    La pensione anticipata Quota 100 non sarà ulteriormente prorogata, secondo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio. La norma era effettivamente per statuto "a tempo" dato che prevedeva la vigenza di un triennio (2019-2021) in cui si potevano maturare i requisiti. Va però chiarito come per chi abbia maturato i 62 anni (con nascita entro il 31.12.1959) e i 38 anni di contributi il diritto a presentare domanda di pensione ed accedere a Quota 100 si mantiene anche dopo il 31.12.2021, come specificato dallo stesso articolo 14, c. 1, del D.L. n. 4/2019. La manovra introdurrà una ulteriore quota, parzialmente coincidente, aperta ai nati entro il 1958 che dovranno maturare nel 2022 un minimo di 64 anni con almeno 38 anni di contributi e mantenendo le altre caratteristiche della quota 100.

     

    L’Ape Sociale potrà prendere il posto di Quota 100? Sarà altrettanto efficace?

    L’Ape Sociale è uno dei protagonisti della mini-riforma del 2022; questa forma di anticipo pensionistico è efficace fin dal 2017 e ha già registrato numerose proroghe. Va per prima cosa ricordato che non è un prestito bancario, dato che la sperimentazione "gemella" dell’Ape volontario si è invece conclusa senza rinnovi. L’Ape sociale è un ponte verso la pensione di vecchiaia che consente ad alcuni soggetti con almeno 63 anni di età di chiudere il rapporto di lavoro e percepire un assegno di accompagnamento a carico dello Stato fino al compimento dei 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia. Il valore dell’assegno, calcolato su tutti i contributi accantonati in Inps nelle sue varie gestioni, è di massimo 1.500 euro lordi mensili e viene erogato per un massimo di 12 e non 13 mensilità, previste invece per le vere forme di pensionamento. Il requisito minimo di contributi a oggi richiesto oscilla fra 30 e 36 anni di contributi, con una riduzione di 1 anno per ogni figlio per le lavoratrici madri, fino a uno sconto massimo di 2 anni (che portano il requisito minimo fra 28 e 34 anni di contributi). L’elemento di maggiore difficoltà per ottenere tale forma di pensionamento è lo status soggettivo richiesto che a oggi prevede una alternativa fra 4 diverse condizioni: disoccupati di lunga durata (che dal 2022 dovranno esaurire la Naspi prima di accedere ad Ape senza più attendere 3 mesi di inoccupazione), care giver che convivano con un parente o affine disabile in condizione di gravità da almeno 6 mesi, lavoratori invalidi civili al 74% o percentuale superiore o, ancora, lavoratori addetti a mansioni gravose che abbiano lavorato nei settori "pesanti" per almeno 6 anni negli ultimi 7 prima di accedere all’Ape. La riforma si propone di semplificare l’accesso allargando la platea dei beneficiari dell’Ape includendo numerose altre mansioni pesanti, individuate da una apposita commissione. Non c’è nella bozza della manovra alcun incremento del valore dell’Ape né un venir meno della parziale incumulabilità che lo caratterizza rispetto a contemporanee forme di lavoro dipendente o autonomo, rendendolo così più uno strumento assistenziale che un vero anticipo pensionistico.

     

    Come funziona la proposta di Quota 102?

    Il disegno di legge prevede nel 2022 la istituzione della quota 102 con uscita a 64 anni di età e 38 di contributi. In questo senso, la preoccupazione di parte dell’esecutivo era di scongiurare il cd. scalone: si tratta della distanza considerevole fra i 62 anni di Quota 100 e l’età anagrafica di 67 anni (incrementabili dopo il 2024) che andrebbe in questa ottica attenuata con forme di accesso a pensione che non penalizzino l’importo dei pensionati, ma consentano un accesso anticipato combinando con una ‘quota’ l’età anagrafica e i contributi. Una questione dirimente sarà anche l’applicabilità a tali formule del cumulo contributivo, previsto per Quota 100, che consente di sommare gratuitamente i contributi di tutte le gestioni Inps per dipendenti pubblici, privati, autonomi e imprenditori (escludendo così le sole casse professionali). Non prevedere questa opzione comporterebbe possibili costi per i lavoratori che dovrebbero prima pagare gli oneri delle ricongiunzioni in caso di carriere discontinue ed eterogenee.

     

    Ci sono strumenti di prepensionamento fra le proposte del 2022 che possano aiutare il ricambio generazionale?

    Uno dei capitoli più sicuri della riforma pensionistica sarà quello relativo ai prepensionamenti, con in particolare la proroga del contratto di espansione. Il contratto di espansione è stato prorogato fino alla fine del 2021 e consiste in uno ‘scivolo’ finanziato da imprese e Stato che consente di accogliere i lavoratori che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021 e che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si trovino a non più di 5 anni dalla prima decorrenza utile di pensione di vecchiaia o anticipata. L’azienda che sottoscrive un accordo in sede ministeriale, oltre ad esodare i lavoratori deve impegnarsi a rinnovare il proprio organico con nuove assunzioni a tempo indeterminato, e possibilità di formazione con integrazioni salariali finanziate da Inps. Il dipendente accompagnato a pensione percepisce fino a 5 anni di un assegno pari a quanto maturato in Inps fino al momento del recesso e gode di una protezione invidiabile: una garanzia contro qualsiasi futura riforma pensionistica peggiorativa, che tutela contro la dolorosa pagina di storia degli esodati. I costi del prepensionamento sono attenuati per i datori di lavoro, visto che sarà riconosciuto per ogni pensionato la corrispondente "dote" pari alla indennità di disoccupazione maturata. Il prepensionamento è però a oggi meno conveniente per chi viene accompagnato fino all’età di vecchiaia visto che in quel caso non è riconosciuta alcuna contribuzione e il futuro assegno definitivo sarà dunque meno robusto. La proposta contenuta nella manovra è di prorogare per altri 2 anni (dal 2022 al 2023) tale strumento e di allargarlo alle imprese (anche riunite in gruppo) complessivamente con organico di non meno di 50 unità lavorative: oggi, infatti, può essere attivato solo da aziende o gruppi di imprese con almeno 100 unità lavorative.

     

    Opzione donna è terminata nel 2021? Non sarà più utilizzata nella riforma nel 2022?

    L’opzione donna al momento non ha una scadenza e potrà essere richiesta anche dopo il 31.12.2021. Tuttavia, i requisiti di questo anticipo pensionistico sono "congelati" al 2020: infatti, le donne che desiderino accedere a questa forma di pensionamento devono aver maturato entro la fine del 2020 i requisiti (58 anni di età per le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private e 59 anni per le autonome iscritte alle gestioni Inps artigiani e/o commercianti). In entrambi i casi, sempre entro il 31.12.2020, il requisito contributivo da possedere è di 35 anni di contribuzione effettiva che esclude quella da disoccupazione. Una volta maturati i due requisiti si attiva una finestra di attesa che è pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le autonome o "miste".

    Trascorsa tale finestra decorre la pensione che sarà, però, ricalcolata con il metodo contributivo puro; il danno è variabile in base alla contribuzione dell’assicurata e oscilla mediamente fra il 20 e il 40%, senza possibilità di essere sanato in alcun modo. La proposta nella manovra che ha iniziato il suo iter parlamentare è di estendere i termini di maturazione dei requisiti portandolo alla fine del 2021, allargando così tale forma di pensione alle nate entro il 1963 (dipendenti) o il 1962 (autonome). Tale forma non prevede purtroppo il cumulo fra le diverse gestioni Inps, esclude sia la gestione separata sia le casse professionali per iscritti ad albo.

     

    Il riscatto di laurea gratuito è uno dei capitoli più sicuri della riforma? Ha dei vantaggi sicuri per i lavoratori anche se esisteva già dal 2019 una forma meno costosa di riscatto?

    Tale proposta era stata già avanzata nel corso del 2017, ma non è mai stata effettivamente attuata per i costi stabili che comporterebbe alla finanza pubblica. Per prima cosa dovrà essere meglio chiarita la platea dei beneficiari, in quanto sarebbe iniquo concedere il riscatto gratuito solo ad alcuni "fortunati" in presenza di migliaia di assicurati che hanno sostenuto a caro prezzo un riscatto di laurea oneroso. Questo accende l’ipotesi di un riscatto gratuito figurativo che si posizionerebbe accanto a uno facoltativo oneroso, con cui si incrementerebbe non solo gli anni di contributi utili al diritto ma anche la misura della futura pensione. Per tale motivo, la proposta potrebbe essere dunque poco interessante: nel futuro dei giovani lavoratori, è protagonista il metodo di calcolo contributivo puro che costruisce una pensione unicamente sul valore dei contributi effettivamente versati. In caso di contributi figurativi conferiti senza valore ai fini della misura della pensione, i 4-5 anni di riscatto gratuito rischierebbero di avvicinare una pensione di anzianità contributiva (anticipata ordinaria) con valore mensile lordo inidoneo a garantire un reddito dignitoso al futuro pensionato. Va inoltre ricordato come dal 2019 e in modo del tutto stabile è stato prevista una forma di riscatto agevolato dal costo forfettizato a 5260 euro circa per ogni anno riscattato che incrementa, anche se di poco, la futura pensione. Questa forma è accessibile senza penalizzazioni per tutti coloro che hanno studiato dopo il 1995 e può essere attivata anche da chi ha studiato prima del 1996, ma con una perdita sull’assegno futuro in quanto comporta il completo ricalcolo della pensione con il metodo di calcolo contributivo puro. A oggi, dunque, l’ipotesi di un riscatto gratuito, oltre a sembrare remota, non sembra nemmeno realmente necessaria rispetto alle più cruciali esigenze di evitare uno strappo dopo la fine del 2021 per il mancato rinnovo di Quota 100.

 

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