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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 17/09/2021

    Bracciante agricola - Indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro - Difetto di domanda amministrativa

     

    Rilevato che

     

    con sentenza n. 1355 del 2014, la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio a seguito di riassunzione conseguente alla cassazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1188/2009, ha rigettato l'appello proposto da V.M. avverso la sentenza del Tribunale di Crotone;

    tale sentenza, che aveva ritenuto inammissibile, per difetto di domanda amministrativa, la pretesa della predetta bracciante agricola intesa ad ottenere l'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro, era stata confermata in appello ma tale ultima sentenza era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza 3560 del 2012;

    la sentenza ora impugnata, appurato che in effetti l'indennità di maternità per astensione facoltativa era stata chiesta in sede amministrativa con domanda del 31.1.1997, in relazione al parto avvenuto 3 novembre 1996, ed in sede giudiziaria il successivo 2 dicembre 1998, ha accolto l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992;

    per la cassazione di tale decisione ricorre V.M., affidando l'impugnazione a quattro articolati motivi, cui resiste l'INPS, con controricorso e successiva memoria;

    il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato;

     

    Rilevato che

     

    con il primo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione artt. 24, 37, 111 e 117 Cost., violazione dell'art. 47 C:DUEF, dell'art. 6, n. 1, terzo comma, TUE, degli artt. 27,33,34,51, 52, 53 e 54 CDFUE, dell'art. 6 e 13 CEDU e dell'art. 3 e dello Statuto del Consiglio d'Europa; violazione ed errata applicazione dell'art. 7 I. n. 1204 del 1971, ratione temporis vigente, dell'art. 8 del d.P.R. n. 1026/76, dell'art. 7 I. n. 533/1973, dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, violazione dell'art. 12 disp. prel c.c., violazione dell'art. 443 c.p.c., in sostanza, la ricorrente, pur affermando di essere consapevole del netto orientamento assunto da questa Corte di cassazione in materia decadenza dalle prestazioni temporanee, ritiene che i principi emergenti dalla normativa comunitaria e dal Trattato di Lisbona, imporrebbero di leggere la disciplina dell'indennità di maternità nel senso di non ritenerla compatibile con la previsione di un termine di decadenza decorrente dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo anche quando lo stesso intervenga oltre i 300 giorni dalla proposizione del ricorso stesso; si sostiene che in caso diverso si avrebbe una grave limitazione dei diritti degli assistiti previdenziali che, di fronte ad un'inerzia immotivata dell'amministrazione o a comportamenti negligenti ed omissivi o ingannevoli, vedrebbero sacrificato il proprio diritto per il semplice decorso del tempo. Si aggiunge che la S.C. aveva desunto dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97, un principio di carattere generale di settore per il quale il decorso della prescrizione risulta sospeso per il tempo di inerzia giustificata, e quindi incolpevole, dell'assicurato e che tale soluzione risponde all'esigenza di interpretare la normativa nazionale in conformità ai trattati internazionali ed al principio dell'equo processo, letto in combinato disposto con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale ed anche con l'art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali UE;

    viene, quale secondo motivo, sollevato il dubbio sulla costituzionalità, in ipotesi di conferma della giurisprudenza di legittimità criticata, dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 in relazione all'art. 117 Cost. e, conseguentemente, all'art. 47 CDFUE, agli artt. 27, 33, 34, 51, 52, 53 e 54 CDFUE, all'art. 6 e 13 CEDU e dell'art. 3 e dello Statuto del Consiglio d'Europa;

    con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 2966, 2968, 2969 c.c. in ragione del fatto che la decadenza non potrebbe essere rilevata d'ufficio ma solo su tempestiva eccezione di parte;

    con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 1204 del 1971, artt. 7 e 15, in relazione al d.l. n. 463 del 1983, art. 5, comma 6, conv. in I. n. 638 del 1983 in ragione del fatto che nel corso del giudizio di primo grado erano stati accertati i presupposti della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, del requisito contributivo e dell'avvenuto parto per fruire dell'indennità facoltativa di maternità, non impugnata su tali aspetti;

    i primi tre motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati;

    innanzi tutto, con riferimento particolare al terzo motivo, non può accogliersi la tesi del carattere disponibile della decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970;

    come plurime volte affermato da questa Corte di cassazione, infatti, tale decadenza, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (Cass. n. 3990 del 2016; n. 28639 del 2018; n. 17792 del 2020);

    peraltro, come già osservato in un precedente di legittimità utilmente richiamabile (vd. Cass. n. 26664 del 2016), già la pronuncia del 27.10.2009 n 12718 resa a sezioni unite„ componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ha chiarito che il D.P.R. n. 639 del 1970, art, 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto) dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27.10.2014 n. 22759, che richiama Cass. n. 18528 del 2011, n. 17562 del 2011, n. 7527 del 2010);

    tale disciplina non si pone in contrasto con i principi costituzionali o euro unitari richiamati dalla ricorrente, come plurime volte affermato, oltre che da questa Corte di cassazione ( vd. Cass. nn. 4307 del 2020; 29819 del 2017; 22948 del 2016), anche dalla Corte Costituzionale ( vd. Corte Cost. n. 192 del 2005), secondo la quale l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v., sul punto, tra le altre le sentenze n. 345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985, n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970);

    in particolare, la citata sentenza ha ricordato che, sul tema della decadenza, già Corte Cost. n. 192 del 1987 aveva affermato che «l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso»;

    inoltre, quanto, poi, al profilo della irragionevolezza del termine in ragione della affermata sua brevità, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 2005 ha pure ribadito che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, la incongruità può ammettersi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso (v. sentenza n. 10 del 1970, cit.), essendo stato chiarito che «la congruità di un termine di decadenza - sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa - deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico» (sentenza n. 284 del 1985);

    infine, pur dovendosi rilevare che la fattispecie non presenta caratteri di collegamento con l'ordinamento dell'Unione Europea, va rilevato che neanche le fonti sovranazionali indicate dalla ricorrente confliggono con la previsione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 dal momento che, proprio in tema di tutela della maternità, la giurisprudenza della CGUE (Corte giustizia UE sez. III, 29/10/2009, n.63) ha affermato la conformità al diritto dell'Unione di ipotesi di decadenza precisando che

    <per quanto riguarda il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario, risulta dalla giurisprudenza consolidata che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. 1-2483, punto 46 e giurisprudenza citata)>;

    anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa nel senso che la previsione di limiti temporali relativi all'accesso al giudice non è di per sé in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in quanto lo scopo, in definitiva, è quello di realizzare un "equo bilanciamento" ("fair balance") tra, da un lato, gli interessi generali della comunità e, eventualmente, i diritti dei convenuti e, dall'altro lato, le esigenze di protezione dei diritti fondamentali delle persone (Fayed c. Regno Unito, CEDU, 21 settembre 1994, cit.";

    pertanto, posto che il termine di un anno, dall'esaurimento del procedimento amministrativo, non è certo talmente breve da rendere impossibile l'accesso al giudice, anche sotto tali profili, i rilievi sollevati dalla ricorrente appaiono infondati;

    in definitiva, il ricorso va rigettato;

    le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo:

     

    P.Q.M.

     

    rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R. ove dovuto.

 

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