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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 17/09/2021

    Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

     

    Art. 1

    Agevolazioni concedibili

     

    1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, sono destinati 20 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, secondo la seguente ripartizione:

    a) euro 15 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, nella misura e con le modalità previste all'art. 5;

    b) euro 3,5 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria, nella misura e con le modalità previste all'art. 6;

    c) euro 1,5 milioni sono destinati alle regioni e province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, nella misura e con le modalità previste all'art. 7.

    2. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui al comma precedente potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle altre misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1.

     

    Art. 2

    Soggetti beneficiari

     

    1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 11 dicembre 2013.

    2. Il contributo è riconosciuto per impresa unica come definita all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 717/2014.

    3. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 giugno 2021, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attività di pesca marittima risulta essere l'attività prevalente in termini di reddito.

    4. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2021, di almeno un'unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attività di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attività di acquacoltura risulta essere attività prevalente in termini di reddito.

    5. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.

     

    Art. 3

    Condizioni dei contributi

     

    1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attività economica, alla data 3 giugno 2021 per le imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento, alla stessa data, dell'imbarcazione da pesca ovvero, alla data del 1° gennaio 2021 per le imprese acquicole, da accertarsi con la verifica dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine, presso il registro delle imprese nonché della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

    2. La concessione del contributo è subordinata, a pena di inammissibilità, alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compilarsi secondo i termini e le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

    a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo;

    b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante:

    1) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

    2) di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    3) limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di disporre dell'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2021;

    4) limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

    5) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

    6) che l'attività prevalente risulta essere la pesca professionale ovvero che l'attività prevalente risulta essere l'acquacoltura.

     

    Art. 4

    Misura del contributo concedibile

     

    1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

    2. I contributi complessivamente concessi ai sensi del presente articolo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili; qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.

     

    Art. 5

    Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

     

    1. Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, è riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della seguente tabella:

     

    Classi di stazza in GT

    Contributo calcolato euro

    1 ≤ X ≤ 5 1.000
    5 < X ≤ 10 104*GT + 400
    10 < X ≤ 25 86*GT + 600
    25 < X ≤ 50 64*GT + 1.100
    50 < X ≤ 100 50*GT + 1.800
    100 < X ≤ 250 40*GT + 2.800
    250 < X ≤ 500 30*GT + 5.300
    500 < X ≤ 1.500 22*GT + 9.300
    1.500 < X ≤ 2.500 18*GT + 15.300
    X > 2.500 13,40*GT + 26.800

     

    2. Il contributo una tantum spettante ad un'impresa armatrice che presenti un'istanza comprendente più imbarcazioni da pesca è pari alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella di cui al comma 2, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarità ed in armamento alla data del 3 giugno 2021, fino a concorrenza massima di euro 270.000 così come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.

    3. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalità ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

    4. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero - anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti - procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari.

     

    Art. 6

    Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

     

    1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione della dimensione dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:

    a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;

    b) 10% per le imprese di medie dimensioni;

    c) 5% per le imprese di grandi dimensioni.

    2. Il contributo di cui al presente articolo, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 1, è riconosciuto nei seguenti importi:

    a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente;

    b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 4, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati ai sensi della lettera a), in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2018-2020. Per le imprese che abbiano avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente. (1)

    3. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e non oltre i seguenti massimali, secondo le definizioni della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE:

    a) euro 5.000 per le micro imprese;

    b) euro 6.000 per le piccole imprese;

    c) euro 10.000 per le medie imprese;

    d) euro 20.000 per le grandi imprese.

    4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta nelle modalità ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

    5. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi spettanti.

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    (1) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, D.M. 10 gennaio 2022, a decorrere dal 11 marzo 2022.

     

    Art. 7

    Ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

     

    1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base della seguente tabella:

     

    Regione o provincia autonoma

    N. imprese acque interne dichiarate

    % incidenza

    Importo assegnato euro

    Abruzzo 2 0,17% 2.510,46
    Basilicata 0 0,00% 0,00
    Provincia Autonoma di Bolzano 0 0,00% 0,00
    Calabria 0 0,00% 0,00
    Campania 0 0,00% 0,00
    Emilia Romagna 56 4,69% 70.292,89
    Friuli Venezia Giulia 17 1,42% 21.338,91
    Lazio 27 2,26% 33.891,21
    Liguria 0 0,00% 0,00
    Lombardia 83 6,95% 104.184,10
    Marche 0 0,00% 0,00
    Molise 0 0,00% 0,00
    Piemonte 15 1,26% 18.828,45
    Puglia 60 5,02% 75.313,81
    Sardegna 114 9,54% 143.096,23
    Sicilia 0 0,00% 0,00
    Toscana 21 1,76% 26.359,83
    Provincia Autonoma di Trento 1 0,08% 1.255,23
    Umbria 8 0,67% 10.041,84
    Veneto 791 66,19% 992.887,03
    Totale 1195 100% 1.500.000,00

     

    Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome devono comunicare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.it, i numeri dei conti di tesoreria sui quali accreditare gli importi individuati nella precedente tabella.

     

    Art. 8

    Disponibilità dei fondi

     

    1. I contributi di cui all'art. 1 sono a carico del capitolo: 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

    2. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 2021, per consentire l'impegno delle risorse di cui al presente decreto.

     

    Art. 9

    Entrata in vigore

     

    1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.it/.

     

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    Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 settembre 2021, n. 222.

     

 

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