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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 17/09/2021

    Licenziamento - Illegittimità - Indennità di disoccupazione - Riconoscimento - Effettivo ripristino del rapporto per effetto della reintegra

     

    Fatti di causa

     

    1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo che aveva accertato il diritto di P.D. all'indennità di disoccupazione per i periodi in cui, dopo il licenziamento intimatogli il 15/12/2008, era rimasto disoccupato e fino al 24/11/2009 (eccettuati i periodi di rioccupazione ) negando la sussistenza dell'asserito indebito per Euro 7.029,58, affermato dall'Inps.

    La Corte, dato atto che il mancato riconoscimento dell'indennità per il periodo successivo al 24/11/2009 non era stato oggetto di appello, ha rilevato, con riferimento al periodo precedente ed alla sussistenza dell'indebito, che il P. aveva legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione.

    Ha affermato che, pur essendo pacifico che la pronuncia di illegittimità del licenziamento avesse natura costitutiva comportante la non interruzione del rapporto e che una volta dichiarato illegittimo il licenziamento l'Istituto potesse chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione, il recupero delle somme era, tuttavia, collegato all'avvenuto effettivo ripristino del rapporto per effetto della reintegra, della condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e del versamento dell'indennità ex art. 18, che copre il periodo dall'illegittimo licenziamento alla reintegra effettiva, con conseguente venire meno dello stato di disoccupazione.

    La Corte ha osservato che, nella fattispecie, la sentenza di reintegra non era stata eseguita e, dunque, l'indennità di disoccupazione era stata legittimamente percepita con la conseguenza che non era fondata la richiesta di ripetizione proposta dall'Inps .

    2. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo. Resiste il P..

    Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte .

     

    Ragioni della decisione

     

    3. L'Inps denuncia violazione dell'art. 45, 3 comma, RDL 1827/1935, conv. in L. n. 1155/1936, vigente ratione temporis, con riferimento all'art. 18 stat.lav.

    Censura il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione anche nel caso di sussistenza di valido rapporto a tempo indeterminato a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegra ed alle retribuzioni maturate. Lamenta che la Corte avesse ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro ,non essendo sufficiente il solo ripristino de iure.

    4. Il ricorso è infondato .

    5. Deve darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (cfr Cass. n 28295/2019 e n 17793/2020 ) in relazione a fattispecie analoghe aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'Inps, dell'indennità di disoccupazione .

    6. Si è affermato, richiamato l'art. 45 del R.D.L. 04/10/1935, n. 1827, e circa la ratio dell'indennità in esame , che "l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 II comma della Costituzione ".

    7. Nei precedenti citati si è rilevato inoltre:

    -- che " la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980);

    -- che " solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4./2007)";

    -- che neppure rileva in senso ostativo alla percezione dell'indennità in discussione un'eventuale inerzia del lavoratore nel portare ad esecuzione una sentenza favorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di legge tale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'evento protetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c., che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre qui si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenziale prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni e l'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegate anche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivo delle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali";

    --- che" non può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege".

    8. Deve dunque affermarsi , in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto . In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione .

    9. Nella fattispecie in esame tale ricostituzione del rapporto di lavoro non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato che, pur essendo stato il datore di lavoro condannato a reintegrare il lavoratore ed a pagargli l'indennità di cui all'art 18 , comma IV L n 300/1970 , lo stesso non aveva provveduto a reintegrarlo ,né al pagamento dell'indennità con la conseguenza che il P. si era venuto a trovare in situazione non dissimile da quello di disoccupazione involontaria ; che la società datrice di lavoro era stata, poi, dichiarata fallita e che il P. era stato ammesso al passivo del fallimento; che il curatore fallimentare aveva dichiarato che non erano stati effettuati riparti e che la disponibilità era molto esigua con probabile soddisfazione dei creditori privilegiati molto esigua e ,comunque, non in tutto.

    10. Va poi rilevato che l'Inps ha richiamato ,a conferma della sufficienza della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro , la giurisprudenza di questa Corte (di recente Cass n. 21439 e n.552/2021) secondo cui " nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale ( pensione, indennità di mobilità o trattamento CICS) si sottraggono alla regola della compensatio lucro cum damno e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all'annullamento commisurato alle retribuzioni perdute in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l'annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite su richiesta all'ente previdenziale"

    Il richiamo a tale giurisprudenza non vale ,tuttavia, a confermare la bontà della tesi dell'Istituto dovendo essere sottolineata l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello esistente tra lavoratore e datore di lavoro e che il diritto al trattamento di disoccupazione discende dal verificarsi dei requisiti stabiliti dalla legge " sicchè le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro , si sottraggono all'operatività della regola della " compensatio lucro cum damno ".

    11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità.

    Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.

 

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