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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/09/2021

    Inpgi - Omessa contribuzione - Benefits aziendali concessi gratuitamente ai dipendenti - Violazione del minimale contributivo - Verbale ispettivo

     

    Considerato in fatto

     

    1. La Corte d'appello di Roma , in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute le somme richieste dall'Inpgi a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive di cui alla lett A) del verbale ispettivo del 2007 relative a benefits aziendali ed ha confermato per il resto la sentenza impugnata.

    a) In particolare la Corte ha rilevato, in difformità dal Tribunale, con riferimento all'omessa contribuzione per il periodo maggio 2002/settembre 2007 in ordine a benefits aziendali concessi gratuitamente ai propri dipendenti, consistenti in un credito annuo massimo di € 1.549,00, pro capite, da utilizzarsi per l'acquisto di beni e servizi ricevuti da altre aziende in conto "cambio di merce", che costituiva in realtà un premio di produzione non pagato in denaro, come tale assoggettabile alle agevolazioni contributive di cui al d.l. 67/1997, previsto da un accordo aziendale del 2002, istitutivo di un premio di risultato in favore dei dipendenti fondato sul raggiungimento di positivi aumenti di produttività correlati alle vendite e/ o pagine prodotte, e che nella specie non era stato contestato che, nel periodo in esame (2002/2005), si erano effettivamente verificati degli incrementi produttivi idonei a giustificare la corresponsione del premio in questione ,e l'assenza di una delibera circa le effettive modalità di distribuzione del premio non snaturava l'origine dell'attribuzione riconducibile all'accordo aziendale del 2002 , neppure circoscritto in esclusiva all'anno di riferimento.

    b) In relazione all'omessa contribuzione per il periodo giugno 2002-settembre 2007 relativamente a somme erogate mensilmente a favore dei dipendenti giornalisti, qualificate formalmente come indennità chilometriche o di trasferta, ritenute dagli ispettori emolumenti retributivi, secondo la Corte era dimostrato in giudizio (v. doc. n. 6 Milano Finanza) che si trattava di rimborsi chilometrici a piè di lista per trasferte fuori dal territorio comunale.

    c) Circa l'omessa contribuzione per il periodo febbraio 2003 - novembre 2006 in relazione alla posizione del giornalista E.R.M., direttore presso la redazione di Milano e residente a Roma, per la messa a disposizione allo stesso di un alloggio presso un residence cittadino il cui canone di locazione era a carico della società, secondo la Corte non si trattava di trattamento economico aggiuntivo ma di trattamento che mera esclusivamente finalizzato a tenere indenne il dipendente dalla diminuzione patrimoniale conseguente all'incarico svolto presso la sede di Milano, per alcuni giorni a settimana, dovendosi escludere che l'incarico svolto dal M. a Milano costituisse trasferimento.

    d) In ordine all'omessa contribuzione per le posizioni di N.C. (periodo maggio 2005 - luglio 2006) e R.T. (periodo agosto 2005 - luglio 2006) secondo la Corte doveva escludersi la subordinazione sulla base delle risultanze testimoniali e documentali dalle quali era emersa la dimostrazione dello svolgimento di un effettivo stage.

    e) Circa l'omessa contribuzione per il mese di dicembre 2002 sui contratti di collaborazione fissa ex art.2 CNLG, aventi termine il 28.02.2003, secondo la Corte era corretta la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione relativa alla violazione del minimale contributivo per il mese di dicembre 2002 ed ugualmente condivisibile era la motivazione del Tribunale con riferimento all'accoglimento dell'opposizione relativa ad 8 praticanti per indeterminatezza della pretesa contributiva avendo l'Inpgi, solo con l'atto di appello, precisato i nominativi dei praticanti e gli elementi dai quali verificare le modalità di determinazione della pretesa ,circostanze allegate e dimostrate tardivamente -e come tali inammissibili- che non consentivano di ritenere dimostrato l'assunto contenuto nel verbale ispettivo posto a fondamento della pretesa contributiva, correttamente qualificata dal Tribunale come generica ed incomprensibile.

    Infine, la Corte ha precisato che la quantificazione delle somme dovute dalla società Milano Finanza era stata esattamente effettuata nei limiti della prescrizione quinquennale con applicazione del regime sanzionatorio previsto per legge.

    2. Avverso la sentenza ricorre l'INPGI con 5 motivi. Resiste la soc Milano Finanza. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc.

     

    Ritenuto in diritto

     

    3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2700 cc art. 1 dlgs 314/1997, art. 2 DL 67/1997, conv in L. 135/1997 in ordine alla omessa contribuzione per il periodo maggio 2002/settembre 2007 relativamente ai benefits aziendali ,consistenti in un credito annuo di Euro 1549,00 pro capite da utilizzarsi per l'acquisto di beni e servizi ricevuti da aziende in cambio di merci ed in mancanza di valido accordo aziendale che consentisse la conversione da  premio di produzione a buono per acquisto merci. Violazione dell'art. 1362 e seg cc in relazione all'accordo aziendale del 2002, la cui validità era espressamente limitata ad un anno, ritenuta dalla Corte applicabile anche agli anni successivi. Violazione dell'art. 132 cpc nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto dell'applicabilità dell'accordo aziendale anche agli anni successivi al 2002,nonostante la previsione che il premio, pari ad un massimo del 3% , sarebbe stato fissato di volta in volta in un incontro tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale . Omesso esame di fatto decisivo per non aver considerato il superamento del 3% in considerazione del rilievo che il premio, non utilizzato nell'anno in corso, potesse essere riversato nell'anno successivo .

    Contesta che l'erogazione fosse correlata ad incrementi di produttività ed ha sottolineato che l'onere della prova gravava sulla società considerato che tutte le somme corrisposte ai lavoratori erano assoggettate all'obbligo contributivo e che l'esenzione doveva essere provata da colui che la eccepisce.

    4. Il motivo è infondato.

    Preliminarmente deve rilevarsi che risulta inappropriato il richiamo all'art. 2697 c.c. atteso che la violazione di detta norma è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).

    Nella specie ciò di cui si duole il ricorrente è la natura riconosciuta dalla Corte all'importo in esame quale premio di risultato sulla base di un'erronea interpretazione dell'accordo aziendale del 2002 .L'Istituto si limita a proporre solo una diversa interpretazione ad esso favorevole ,senza evidenziare specifiche violazioni dei canoni interpretativi .

    La Corte, a riguardo, ha dato, infatti, una congrua risposta ad ognuno dei rilievi sollevati dall'INPGI affermando che l'accordo aziendale del 2002 consentiva di ritenere la corresponsione dell'importo in esame un premio di produzione da quantificarsi nell'importo massimo di euro 1.549,00, non pagato in denaro, come tale assoggettabile alle agevolazioni contributive di cui al d.l. 67/1997.

    Ha rilevato, altresì, che detto importo era fondato sul raggiungimento di positivi aumenti di produttività correlati alle vendite e/o pagine prodotte; che nella specie non era stato contestato che nel periodo in esame (2002/2005) si erano effettivamente verificati degli incrementi produttivi idonei a giustificare la corresponsione del premio in questione; che l'assenza di una delibera della società circa le effettive modalità di distribuzione del premio con il sistema del cambio merce non snaturava l'origine dell'attribuzione riconducibile all'accordo aziendale del 2002 e, infine, che detto accordo non era circoscritto in via esclusiva all'anno di riferimento.

    Quanto al denunciato vizio di motivazione va rilevato che com'è noto, a seguito della modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.). Di talché, anche per questo verso, le censure mosse dal ricorrente si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che deponevano nel senso della sussistenza di un premio di risultato .

    5. Con il secondo motivo l'INPGI denuncia violazione degli artt 2697 e 2700 cc, dell'art. 51, comma 5, TUIR, dell'art 3, comma1, dlgs 314/1997 circa l'omessa contribuzione per il periodo maggio 2002/settembre 2007 relativo a somme erogate mensilmente come indennità chilometriche e di trasferta, ritenute dagli ispettori come retribuzione. Violazione dell'art. 132 n 4 cpc (360 n 4 cpc) stante la mancanza di concise ragioni in fatto e diritto, l' inesistenza di documentazione che attestasse il pagamento dell'indennità di trasferta nei periodi considerati; omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione.

    6. Anche con riferimento a detto motivo va richiamato quanto affermato al punto precedente circa l'erroneo richiamo all'art. 2697 cc, nonché all'insussistenza di vizi riconducibili all'art. 360 n 5 cpc. Nella specie la Corte ha ritenuto provata la natura di rimborsi chilometrici a piè di lista per trasferte fuori dal territorio comunale sulla base della documentazione prodotta ed in conformità di precedenti di questa Corte . In definitiva oggetto di censura è la valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità, stante l'esistenza di una non incongrua motivazione da parte del giudice di merito.

    7. Con il terzo motivo l'INPGI denuncia violazione dell'art. 51, comma 5, TUIR, omessa contribuzione in relazione alla messa a disposizione del dipendente R.M. di un alloggio il cui canone di locazione era a carico dell'azienda.

    8. il motivo è fondato.

    La Corte , invero, non ha accertato il luogo di lavoro del M., limitandosi a riferire, condividendo la decisione del Tribunale , che il M. era residente a Roma e che era tenuto per contratto a recarsi due o tre giorni a settimana a Milano per svolgere i compiti di direttore amministrativo. La Corte ha dato rilievo al luogo di residenza del M., circostanza irrilevante. Infatti , affinchè si possa parlare di mera trasferta e non di trasferimento è essenziale individuare quale sia la sede di lavoro del dipendente ; nel caso di specie non risulta che il direttore E.R.M. avesse altra sede di lavoro diversa da quella di Milano, sicché il suo era un vero e proprio trasferimento definitivo, a ciò non ostando il fatto che il suo contratto fosse un part-time verticale o comunque che non avesse un obbligo quotidiano di presenza a Milano.

    La sentenza, in relazione a tale motivo deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello.

    9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 2094 cc, dell'art. 18 dlgs 196/1997 e del DM 142/1998 in relazione alla posizione di N.C. e R.T., formalmente inquadrati come stagisti, ma in realtà lavoratori subordinati equiparabili al redattore ordinario e con obbligo di frequenza. Violazione dell'art. 132 n 4 cpc.

    10. il motivo è infondato risolvendosi in un 'inammissibile richiesta di riesame degli accertamenti e delle valutazioni del materiale probatorio svolte dalla Corte territoriale . Si richiama quanto esposto nel primo motivo

    11. Con il quinto motivo l'INPGI denuncia violazione dell'art. 7 e seg dlgs n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, violazione dell'art. 1 I. n. 389/1989, come da interpretazione autentica dell'art. 2 L 549/1995, con riferimento alla retribuzione sui minimi retributivi per 8 praticanti per le dodici giornate lavorate di dicembre 2002. Violazione degli artt 421 e 437 cpc.

    Lamenta che per 8 praticanti la contribuzione era stata versata per collaboratore fisso in luogo di praticante giornalista. Censura la sentenza che aveva rilevato la tardività della specificazione dei soggetti interessati, avvenuta solo in appello.

    Rileva che la produzione della dichiarazione dell'ispettore in appello era servita solo per spiegare il conteggio.

    Anche tale motivo è infondato atteso che dalla sentenza emerge che l'Inpgi aveva allegato e dimostrato tardivamente, solo in appello, alcune circostanze idonee a confutare la decisione degli ispettori. La Corte ha, dunque, denunciato non solo la tardiva dimostrazione solo in appello ,ma anche la mancata tempestiva allegazione delle circostanze esposte avvenuta solo in appello. La tardiva allegazione, solo in appello, non risulta adeguatamente censurata con il motivo in esame.

    11. In conclusione la sentenza deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

     

    P.Q.M.

     

    Accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

 

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