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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/09/2021

    Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

     

    Con il presente messaggio si comunica che in data 2 settembre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico, e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rappresentato dal Presidente dott. Massimo Miani (Allegato n. 1).

    Il Protocollo è finalizzato a individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assististi ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi e di contribuire alla lotta all'evasione ed elusione contributiva e al contrasto dell'esercizio abusivo della professione.

    Al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio, sono state predisposte apposite linee guida, allegate al protocollo sottoscritto e che ne costituiscono parte integrante, che potranno agevolare la stipula di Protocolli d'intesa a livello regionale o provinciale, sulla base di comuni obiettivi e di impegni reciproci.

    Le Strutture dell’Istituto sono invitate a dare attuazione ai contenuti del Protocollo e a pubblicizzarne i contenuti con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

     

    Allegato

    PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

     

    Art. 1

    Oggetto e finalità

     

    Il presente Protocollo è finalizzato a individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assististi ai servizi offerti dall'Istituto nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi e di contribuire alla lotta all'evasione ed elusione contributiva e al contrasto dell'esercizio abusivo della professione.

     

    Art. 2

    Impegni delle Parti

     

    Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire il rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo dì intesa e nelle eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

     

    Art. 3

    Referenti della collaborazione

     

    Le Partì individuano, ai fini della corretta attuazione del presente Protocollo, i propri referenti e ne comunicano i riferimenti con apposito scambio di note.

     

    Art. 4

    Forme di Collaborazione

     

    Nell'ambito delle consultazioni di cui al successivo articolo 5 le Parti individuano la modalità per esaminare problematiche inerenti all'attuazione di nuove disposizioni legislative e modifiche organizzative dell'Istituto che comportino innovazioni operative nei processi di lavoro o negli adempimenti a carico dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari abilitati nonché problematiche di natura tecnica, allo scopo di individuare possibili soluzioni coordinate e adottare iniziative utili a prevenire il contenzioso con l'Istituto.

    Ai fini dell'approfondimento di specifiche questioni interpretative di carattere normativo o che presentino aspetti di particolare natura tecnico-operativa, può, altresì, essere concordata l'istituzione di appositi tavoli tecnici.

     

    Art. 5

    Consultazioni a livello centrale

     

    Le consultazioni a livello centrale tra Rappresentanti dell'Istituto e del Consiglio Nazionale, previamente designati e accreditati, si svolgono con cadenza semestrale ovvero a richiesta dì una delle Parti ogniqualvolta ne venga ravvisata la necessità.

    Sono previste consultazioni relativamente ai seguenti ambiti di interesse dell'attività dei dottori commercialisti ed esperti contabili:

    - esame di questioni di carattere organizzativo o normativo connesse all'attività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

    - analisi dell'attività di accertamento espletata dall'Istituto, nell'ottica di favorire una maggiore conoscenza delle correlate problematiche;

    - disamina di specifiche casistiche in materia di recupero dei crediti contributivi;

    - esame di eventuali criticità di carattere seriale che potrebbero emergere a livello territoriale;

    - individuazione di iniziative per il contrasto dell'esercizio abusivo della professione;

    - confronto circa gli effetti derivanti dalla digitalizzazione dei processi e dei canali comunicativi tra l'Istituto e i soggetti contribuenti e i loro intermediari;

    - problematiche emergenti in relazione al contenzioso amministrativo.

     

    Art. 6

    Protocolli d'intesa a livello territoriale

     

    Al fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio, le Parti concordano sulla necessità di stipulare Protocolli d'intesa a livello provinciale redatti secondo le linee guida dello schema allegato al presente protocollo di cui fa parte integrante (allegato 1).

    Analoghe intese possono essere concordate anche a livello regionale.

    Tali intese, sottoscritte sulla base di comuni obiettivi e di impegni reciproci, stabiliscono le modalità per assicurare a livello territoriale, una proficua collaborazione fra l'Istituto e gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

     

    Art. 7

    Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

     

    Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

    Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

    Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

    Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

    Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

    Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

    Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

    Ciascuna delle Parti .comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

     

    Art. 8

    Decorrenza e durata della collaborazione

     

    Il presente Protocollo d’intesa ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

    Il presente Protocollo può essere modificato, integrato e/o aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

     

    Art.9

    Pubblicità

     

    Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente Protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

     

    Allegato 1

    schema di protocollo d'intesa territoriale

     

    Art. 1

    Oggetto e finalità

     

    Il presente Protocollo è finalizzato:

    - alla cooperazione tra le Parti orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio degli utenti finali;

    - al miglioramento del flusso comunicativo al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali nello svolgimento dei rispettivi compiti anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale quale canale privilegiato di colloquio telematico;

    - alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.

     

    Art. 2

    Impegni dell'INPS

     

    L'INPS si impegna:

    ad assicurare la tempestiva definizione delle risposte ai quesiti pervenuti attraverso il cassetto bidirezionale e gli altri canali dedicati;

    a segnalare tempestivamente e tramite cassetto ¡ singoli errori, i flussi mancanti e le altre anomalie procedurali;

    ad assicurare consulenza su questioni normative e criticità relative all'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e riscossione.

     

    Art. 3

    Impegni dell'Ordine e dei suoi iscritti

     

    L'Ordine e i suoi iscritti si impegnano:

    ad assicurare il monitoraggio continuo del fascicolo elettronico del contribuente, al fine di avere piena e preventiva conoscenza di tutte le informazioni attinenti al soggetto contribuente mediante la consultazione degli archivi contributivi messi a disposizione dall'Istituto e garantire la corretta gestione degli adempimenti contributivi e di denuncia;

    a garantire l'esattezza formale e sostanziale dei dati trasmessi con Uniemens, in particolare con riferimento ai codici fiscali dei dipendenti e collaboratori, che devono essere validati dall'Agenzia della Entrate;

    a comunicare tempestivamente la sospensione dell'attività aziendale per evitare scoperture contributive e comunicare con altrettanta tempestività la ripresa dell'attività mediante l'invio corretto dei flussi Uniemens, per evitare riattivazioni retroattive della matricola aziendale;

    a rispondere alle comunicazioni che pervengono dalla sede INPS attraverso i canali telematici previsti;

    a mantenere aggiornati i propri riferimenti (mail, recapiti telefonici, sede, indirizzo PEC) nella piattaforma INPS, per consentire una corretta e rapida comunicazione bidirezionale, nonché aggiornare tempestivamente le deleghe dei contribuenti assistiti e le anagrafiche aziendali dei propri clienti.

     

    Art. 4

    Forme e modalità di collaborazione

     

    Le Parti concordano sulla necessità di prevedere la realizzazione di incontri e/o seminari formativi al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate.

    Nel rispetto delle modalità e dei canali di comunicazione previsti dall'Istituto in ordine alla presentazione delle domande di servizio e delle richieste relative alla gestione della posizione contributiva, la collaborazione tra le Parti attiene ai seguenti aspetti:

    - tempistica delle risposte da parte della sede INPS;

    - modalità specifiche di contatto per soluzione di casi urgenti e/o per specifiche attività.

    Le Parti concordano altresì di costituire un Tavolo tecnico territoriale per monitorare il rispetto degli impegni assunti con la presente intesa, approfondire tematiche di carattere tecnico/normativo, nonché ogni altra questione e problematica che richieda un intervento congiunto.

    Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede INPS con cadenza semestrale ovvero, a richiesta di una delle Parti, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

     

    Art. 5

    Richieste di chiarimenti di carattere normativo e tecnico-informatico

     

    Le richieste di chiarimenti di carattere normativo sono presentate dall'Ordine territoriale alla Direzione della Sede INPS di riferimento, utilizzando la seguente casella di posta istituzionale dedicata:

    ______________@inps.it

    Alla medesima casella dovranno pervenire anche eventuali solleciti formulati dall'Ordine territoriale in caso di mancata risposta da parte dell'INPS, indicando nell'oggetto della mail "Sollecito a precedente richiesta di ...".

    La Sede INPS di riferimento si impegna a rispondere alle richieste di cui al comma 1 entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessario interessare la Direzione regionale.

    In quest'ultimo caso, la Direzione Provinciale INPS comunica all'Ordine provinciale l'avvenuto inoltro dell'istanza alla Direzione regionale e il riscontro ricevuto.

    Le richieste di chiarimenti di carattere tecnico-informatico potranno essere formulate a cura dell'Ordine territoriale alla casella di posta istituzionale dedicata:

    ____________@inps.it

     

    Art. 6

    Lotta all'esercizio abusivo della professione

     

    Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'attività di consulenza in materia di lavoro da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    A tal fine le Parti concordano di porre in essere ogni azione utile a contrastare e reprimere il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione.

    Sono abilitati a svolgere l'attività presso la sede INPS i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

    A tal proposito l'Ordine si impegna ad aggiornare l'elenco degli iscritti completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare via PEC ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo.

    Possono altresì accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista destinatari di sub delega ad operare nell'ambito del Cassetto Previdenziale.

    L'INPS verifica che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, profilati sul portale dell'Istituto in qualità di intermediari abilitati, abbiano effettuato la preventiva comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista ed in caso contrario provvede a revocare/sospendere le credenziali di accesso ai servizi INPS.

     

    Art. 7

    Lotta all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

     

    Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti sulle conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge e sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

    L'INPS e l'Ordine si impegnano altresì a collaborare per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

     

    Art. 8

    Misure di sicurezza

     

    Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

    Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

     

    Art. 9

    Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

     

    Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003 già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

    Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno conformi alle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo. Le Parti osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

    Le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

    Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

    Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

    Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

    Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

    Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

     

    Art. 10

    Durata dell'Accordo

     

    Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni e può essere rinnovato per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con atto scritto a mezzo PEC.

    Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sulla base delle modalità concordate a livello territoriale.

    Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

     

    Art. 11

    Pubblicità

     

    Le Parti si impegnano a pubblicizzare il presente protocollo sui rispettivi siti istituzionali, nonché a darne diffusione con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

 

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