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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/09/2021

    Rapporti di lavoro irregolari - Omissioni contributive - Verbale di accertamento - Dichiarazioni dei lavoratori - Prova

     

    Rilevato che

     

    1. con sentenza n.297 del 2014, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e ridotto il credito di cui al verbale di accertamento e alla cartella di pagamento, opposti dall'attuale ricorrente, per omissioni contributive, sanzioni e somme aggiuntive in riferimento ai numerosi rapporti di lavoro irregolari;

    2. la Corte di merito, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, valorizzava le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento, confermate dalle deposizioni raccolte dal primo giudice e dalle risultanze dei tabulati S., dimostrativi soltanto della presenza dei lavoratori nell'area di F., non fornendo indicazioni sull'orario di lavoro, ed escludeva, pertanto, la prova del lavoro straordinario; riteneva subordinato il rapporto intercorso con L., svoltosi con le stesse modalità nonostante le molteplici tipologie contrattuali adottate, analogamente al rapporto intercorso con il lavoratore A.; riteneva non provata la subordinazione per la lavoratrice M., la quale non percepiva alcun compenso per le prestazioni rese trattandosi di attività per conto di associazioni di volontariato; i restanti addebiti, riferiti ad altri lavoratori, compiutamente specificati nel verbale ispettivo, erano rimasti attinti non già da specifici motivi di opposizione ma solo dalla generica deduzione in ordine all'impossibilità di dedurre i dati relativi alle presenze dei lavoratori dai tabulati S.;

    3. avverso tale sentenza C.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso il quale l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

    E.N. è rimasta intimata;

     

    Considerato che

     

    4. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell'art. 132, n. 4 cod.proc.civ. per avere la Corte di merito respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame con motivazione meramente apparente ed insiste per l'inammissibilità del gravame, per difetto di specificità, per plurimi profili;

    5. il motivo è da rigettare perché la Corte di merito ha motivato sul rigetto dell'eccepita inammissibilità del gravame e la motivazione non è meramente apparente;

    6. costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione - agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (v., fra tante, Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014) mentre il vizio non ricorre quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti, dal giudice di merito, agli elementi delibati (v. Cass. nn. 14633 e 26003 del 2020);

    7. con gli ulteriori profili di censura, pur illustrando un preteso difetto di specificità, non si devolve il vizio secondo il paradigma dell'error in procedendo, ma si illustra ulteriormente la complessiva doglianza per motivazione apparente;

    8. con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt 2697 e 2729 cod.civ. e 116 cod.proc.civ., si censura la sentenza per avere fondato l'accertata subordinazione del rapporto intercorso con L. sulle sole dichiarazioni da questi rese agli ispettori verbalizzanti con la conseguenza che l'onere probatorio a carico dell'INPS non poteva ritenersi assolto sulla base delle predette dichiarazioni del lavoratore interessato all'accertamento e analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento al lavoratore A.;

    9. il motivo è da rigettare;

    10. la Corte di merito ha valutato complessivamente il compendio istruttorio, e non esclusivamente l'esito delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti, e ha rimarcato l'identica modalità esecutiva nonostante le molteplici forme contrattuali adottate nel tempo; la stessa stipulazione dei due contratti solo pochi mesi prima, pendente l'accertamento ispettivo, nel tentativo di regolarizzare la posizione; le dichiarazioni non smentite, adeguatamente, dal testimoniale acquisito che aveva, anzi, messo in risalto il ruolo svolto di capo officina, capo cantiere, coordinatore degli altri lavoratori; del pari per A., le cui dichiarazioni, rese agli ispettori verbalizzanti, avevano trovato adeguati riscontri nelle dichiarazioni degli altri dipendenti;

    11. per il resto le censure si risolvono in un'inammissibile richiesta di un più appagante apprezzamento delle risultanze istruttorie e in un'inammissibile pretesa di riesame del merito;

    12. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

    13. ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.

     

    P.Q.M.

     

    Rigetta il ricorso.

    Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.

 

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