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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

  • 14/09/2021

    Esonero contributo soggettivo 2021

     

    Il 27 luglio è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina criteri e modalità per la concessione dell’ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO, introdotto dall’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

    Il limite massimo individuale di esonero è stabilito in EURO 3.000 su base annua e riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021. La misura effettiva dell’esonero sarà stabilita con ulteriore decreto ministeriale, tenuto conto dell’attuale stanziamento (1 miliardo di euro) nonché dell’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste a tutti gli Enti di previdenza dei liberi professionisti.

    Hanno diritto all’esonero i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL (si intendono inclusi i cancellati nell’anno 2021 mentre sono esclusi i neo iscritti nel corso dell’anno 2021) che siano in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:

    1. aver percepito per il periodo di imposta 2019 un reddito derivante dall’attività di Consulente del Lavoro non superiore a 50.000 euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività. Attenzione: sono esclusi dall’esonero coloro che nel 2019 non hanno conseguito né un reddito professionale né un fatturato;

    2. aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Tale requisito non si applica nei confronti di coloro che hanno avviato nel corso dell’anno 2020 l’attività di Consulente del Lavoro. Per determinare il calo di fatturato, i professionisti in regime forfettario devono far riferimento al principio di cassa, di cui al precedente punto 1.;

    3. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all’indennità di disponibilità), alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato;

    4. non essere titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata), indipendentemente dalla misura della pensione. Sono invece titolari del diritto i pensionati di invalidità;

    5. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. E’ ritenuto in regola anche l’iscritto che ha in corso il versamento a rate della contribuzione pregressa.

    Le domande di esonero devono essere presentate on line DAL 15 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta una apposita pagina web.

     

    ATTENZIONE: l'accesso ai servizi on line dell’Ente è attualmente consentito tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) nonché con l’usuale modalità di accesso tramite credenziali (ID e PWD). Si informa che tali credenziali potranno essere utilizzate non oltre il 30 settembre 2021, dopodiché i servizi on line potranno essere raggiunti solo con SPID oppure CIE. Pertanto, si invitano gli utenti che ne siano sprovvisti a chiedere il rilascio dello SPID.

 

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