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Studio Boschi Consuelenza del Lavoro

Microcredito: Istruzioni per l'uso

LO studio è abilitato all'attività del microcredito per le piccole attività

Il Mise, attraverso apposito bando, mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il Microcredito destinato ai quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti.

 

Tra i potenziali beneficiari dei fondi rientrano tutti quei nuovi lavoratori ed imprenditori che, ottenuti i finanziamenti richiesti, avranno bisogno dell'apporto professionale dei Consulenti del Lavoro accreditati nella gestione di tutti gli adempimenti.

 

Al fondo si potrà accedere attraverso una procedura predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile indicativamente intorno alla metà di aprile.

 

Cos'è il microcredito ?

In generale il microcredito viene definito come “credito di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale”1.

 

Soggetti beneficiari

Ai nostri effetti, così come previsto dal Decreto Mefn. 176/2014, il microcredito previsto dall’art. 111 TUB avrà lo scopo di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Merita evidenziare come la dizione del legislatore sia puntuale, ne discende, quindi, che solo le Srl semplificate (e non anche le Srl in genere) potranno accedere a tale tipologia di finanziamento.

 

Sono, invece, esclusi:

-Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;

-Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5 unità;

- Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

- Imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori ai seguenti:

- Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di natura inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;

- Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti con un indebitamento superiore a 100.000 €.

 

Tipologie di finanziamenti fruibili

a) Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

 

NB:

-L’operatore verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità anche richiedendo apposita attestazione da parte del soggetto finanziato.

Le tipologie di cui sopra possono essere anche alternative.

Non si ravvisano limiti inerenti la tipologia di bene acquistato, è possibile procedere anche all’accensione di un leasing. In tal caso sono includibili nel finanziamento anche le spese connesse e le polizze assicurative.

Relativamente alla lettera b) il legislatore parla di retribuzione per nuovi lavoratori;

Relativamente alla lettera c), ad una lettura puntuale, sembrano escluse le srl semplificate.

 

Il ruolo del Consulente del Lavoro

- Assisterà l’impresa o il lavoratore autonomo nello studio di fattibilità del progetto di avvio o sviluppo dell’attività,

- Assisterà l’impresa o il lavoratore autonomo nella fase di presentazione dell’istanza sul portale del Mise per l’accesso alle garanzie del fondo per l’apertura di credito;

- Avvierà quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio dell'attività (nel caso di neo-imprenditori), ovvero seguirà la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.

 

Il ruolo dell’operatore di microcredito

L’operatore di microcredito:

-Riceve entro 5 giorni lavorativi dalla prenotazione della garanzia il progetto da parte soggetto da finanziare;

-Istruisce la pratica, valuta il progetto ed, entro i 60 giorni successivi, conclude l’iter;

- Eroga almeno due dei servizi di cui si è parlato in precedenza (o li affida a soggetto terzo).

 

Come previsto dall’art 111 del TUB possono essere finanziatori del microcredito:

- Gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB;

- Altri soggetti iscritti in apposito elenco

 

I requisiti per essere iscritti nell’apposito elenco sono:

 

- Forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

- Capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5 dell’art. 111 TUB;

- Requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5 dell’art 111 TUB;

- Oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 dell’art. 111 TUB, nonché alle attività accessorie e strumentali;

- Presentazione di un programma di attività.

 

Obblighi degli operatori del microcredito

Gli operatori del microcredito sono obbligati, in fase istruttoria e durante il periodo del rimborso, a prestare almeno 2 dei seguenti servizi al soggetto finanziato: supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività, formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale, formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività, supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato, supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato, con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro, supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. Tali attività potranno anche essere affidate a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. In tal caso il soggetto terzo dovrà riferire periodicamente all’operatore l’andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

 

Il finanziamento

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale.

La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Gli importi finanziabili sono intesi per beneficiario e non per operatore di microcredito (art. 4, c.1, Decreto Mef n. 176/2014). Il soggetto beneficiario non potrà presentarsi presso un operatore di microcredito differente per un ulteriore finanziamento (salvo quanto detto sopra).

 

Le garanzie

Come espressamente previsto dall’art. 4 del Decreto MEF n. 176/2014 i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali.

Sono ammissibili alla garanzia del fondo tutti i finanziamenti che ricadono nell’art. 111 del TUB.

Le garanzie del fondo sono concesse senza valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario da parte del gestore del fondo.

Le garanzia del fondo sono rilasciate a titolo gratuito.

Le garanzie del fondo (o le controgaranzie del fondo) sono concesse fino ad una misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento concesso ed, entro predetto limite, copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi (contrattuali e di mora).

Esempio

Finanziamento di 25.000 €.

Il fondo garantisce l’80%, cioè 20.000 €. In tale importo massimo, il fondo garantisce l’80% del

capitale e degli interessi. Nel caso in cui il debitore debba ancora rimborsare 22.000

€ di capitale e 7.000 € di interessi il fondo risponde di € 20.000 e nello specifico:

17.600 € (22.000 * 80%) di capitale;

2.400 € di interessi (7.000 * 80% con tetto massimo globale a 20.000).

 

I costi

Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

 

Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%

Esempi:

importo finanziato

durata

Rimborso totale

Di cui interessi

Importo rata

25.000

7 anni

33.225

8.225

395,54

35.000

7 anni

46.515

11.515

553,75

25.000

7 anni (r.trimestr)

33.396

8.396

1192,70

25.000

10 anni

37.148

12.148

309,56

 

 

Obblighi informativi

Gli operatori forniscono al cliente, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole.

Le informazioni sono fornite gratuitamente su supporto cartaceo o comunque durevole.

Obbligatoriamente l’informativa deve contenere il tasso annuo effettivo globale e le altre condizioni economiche del finanziamento, oltre alle conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

 

La forma del contratto

Il contratto di finanziamento avrà obbligatoriamente forma scritta. Vi è obbligo di forma scritta anche per forme e modalità con cui l’operatore del microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (anche di eventuale affidamento a terzi di tale servizio).

 

Altre disposizioni

Non rientrano nell'attività di microcredito:

a) La concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;

b) La concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.

 

Procedura

È previsto un click day successivamente al 13 aprile, necessario per prenotare le garanzie del fondo da parte del soggetto finanziato. Come riportato dal comunicato stampa del Mise del 24.03.2015, la prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che l’interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore – operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario - che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.